TARES 2013: ancora da definire le scadenze
Dott. Alessio Pistone | 11/05/2013
A decorrere dal 1° gennaio 2013, è istituito il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) dall’art. 14 del DL 201/2011, conv. L. 214/2011. Dalla stessa data, il nuovo tributo sui rifiuti sostituisce i precedenti prelievi. Di conseguenza, sono abrogati da quest’anno (si veda l’art. 14, comma 46 del DL 201/2011):
– la TARSU, di cui al DLgs. 507/93;
– la tariffa di igiene ambientale istituita con l’art. 49 del DLgs. 22/97, c.d. “TIA Ronchi” o TIA1;
– la tariffa integrata istituita con l’art. 238 del DLgs. 152/2006, c.d. “TIA Ambiente” o TIA2.
Con l’art. 10 del DL 8 aprile 2013 n. 35 (che dovrà essere convertito entro il 7 giugno 2013) sono state recepite le richieste fatte al Governo dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) in materia di TARES. Per il solo anno 2013, il citato art. 10, infatti, ha disposto che i Comuni possano stabilire le scadenze ed il numero delle rate di versamento della TARES. Ciascun ente locale, quindi, avrà numero e termini delle rate che variano da Comune a Comune. A tal fine, la deliberazione adottata deve essere pubblicata (a tutela del contribuente) sul sito Internet del Comune almeno 30 giorni prima della data di versamento. Quindi, per il primo anno d’imposizione della TARES (il 2013), l’atto comunale potrà prevedere dei termini di pagamento della prima rata a partire dai 30 giorni successivi alla data di pubblicazione sul sito istituzionale. Di conseguenza, ed in deroga a quanto stabilito dall’art. 14, comma 35 del DL 201/2011, il versamento della prima rata potrà essere anticipato rispetto all’attuale scadenza di luglio, che è stata prevista in sede di conversione del DL 1/2013. Ad oggi solo il Comune di Firenze e quello di Torino hanno definito le date per i versamenti e le modalità di calcolo per ogni rata.