Tempistica delle comunicazioni all'A.d.E.

| 01/02/2013

L’art. 1 comma 1 lett. c) del DL 746/83 prevede che il cedente debba comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute, esclusivamente per via telematica entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.
Qualora detta comunicazione sia stata omessa, presentata tardivamente, oppure inviata con dati incompleti o inesatti, è prevista la sanzione dal 100% al 200% del tributo.
Cosa succede se, però, il contribuente si avvale di un intermediario conferendo in tempo utile l’incarico e, nonostante ciò, la dichiarazione d’intento viene comunque trasmessa tardivamente?
La risposta è stata fornita dalla C.T. Reg. di Torino (sentenza 13 giugno 2012 n. 36/6/12), la quale, ritenendo fondato il percorso argomentativo del contribuente, ha affermato che il sistema sanzionatorio tributario è retto, in sostanza, dal DLgs. 472/97, i cui princìpi hanno talvolta rango costituzionale.
Nel caso di specie, il contribuente non può essere ritenuto responsabile, in quanto ha conferito per tempo l’incarico e non poteva, in sostanza, impedire che l’intermediario trasmettesse tardivamente la dichiarazione d’intento.
Il fatto che non vi siano sanzioni specifiche per gli intermediari in queste ipotesi (a differenza, ad esempio, di quel che avviene per l’invio delle dichiarazioni IVA e delle dichiarazioni dei redditi) non comporta che essi non siano mai passibili di sanzioni amministrative, siccome operano sempre le regole, come detto, del DLgs. 472/97, prima fra tutte quella che enuncia la personalità della responsabilità.
I giudici, peraltro, richiamano la circolare n. 180 del 1998, incui l’Amministrazione aveva precisato che, nell’ipotesi di negligenza nella tenuta delle scritture contabili con errori anche aventi riflesso sulla determinazione dell’imposta, il contribuente può sostenere di essere esente da responsabilità dimostrando “di aver tempestivamente trasmesso al professionista i dati da tradurre nella contabilità a questi affidata”.
Allora, la sanzione, semmai, potrà essere irrogata nei confronti del professionista, sempre che, ovviamente, siano ancora pendenti i termini per l’atto di irrogazione (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione).
Vale la pena ricordare anche l’orientamento della Cassazione (cfr., ad esempio, la sentenza del 21 maggio 2010 n. 12473), secondo cui al contribuente incombe sempre un dovere di vigilanza sull’operato del professionista, quindi non basta il semplice affidamento dell’incarico.
La sentenza affronta un ulteriore aspetto, non meno importante, riguardante il carattere formale della violazione.
Secondo la Commissione, si tratta di una violazione di tipo solo formale che non può avere avuto nessun effetto sull’attività di controllo, perché il ritardo nell’invio della dichiarazione d’intento si era protratto per soli quattro giorni.
Ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, del DLgs. 472/97, infatti, non possono essere punite le sanzioni “che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”.
Il ragionamento della Commissione conferma quanto detto varie volte dalla dottrina, e cioè che un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 6 prima richiamato sarebbe quella di ritenere sanzionabili solo le violazioni che non abbiano determinato un ostacolo effettivo (e non meramente potenziale) all’attività di controllo.
Ciò contrasta con l’opinione dell’Agenzia delle Entrate, che, con la circolare n. 77 del 2001, ha affermato che risulterebbero sanzionabili tutte le violazioni, pur sempre formali, “aventi ad oggetto la presentazione, entro termini predeterminati normativamente, di atti che, per definizione, sono soggetti a controllo”.