Termine decennale per i contributi previdenziali

| 05/03/2012

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini del raddoppio, da 5 a 10 anni, del termine di prescrizione dei contributi previdenziali, è necessario che la denuncia del lavoratore intervenga prima dello spirare della prescrizione quinquennale. È questo il principio da cui muove la circolare INPS n. 31/2012 , in materia di prescrizione dei contributi di previdenza e assistenza obbligatori.
Al riguardo, occorre premettere che il termine di prescrizione di cui si tratta decorre dal giorno di scadenza del versamento. Nella materia previdenziale vige, inoltre, il “principio di irrecevibilità dei contributi prescritti“: ciò significa che, mentre in materia civile il debitore può rinunciare alla prescrizione maturata e pagare il dovuto, con riguardo ai contributi, una volta realizzatasi la prescrizione, l’Ente previdenziale non può più né pretenderli né riceverli in caso di versamento spontaneo (cfr. Cass. n. 25750/2009). Quanto alla durata, viene in considerazione l’art. 3, commi 9 e 10, della L. 335/1995: tale norma, infatti, a decorrere dal 1° gennaio 1996, ha ridotto il termine di prescrizione dei contributi di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre Gestioni pensionistiche obbligatorie da 10 a 5 anni, salvi i casi di conservazione del termine decennale espressamente previsti (atti interruttivi o atti d’inizio di procedure di recupero posti in essere dall’Ente previdenziale ovvero denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti).
L’INPS, nella circolare 31/2012, fornisce indicazioni in merito all’individuazione di tali casi, soffermandosi sull’ipotesi di denuncia del lavoratore. Con tale strumento, il Legislatore ha inteso offrire al lavoratore (o ai suoi superstiti) la possibilità di ottenere il riconoscimento della contribuzione non denunciata dal diverso soggetto tenuto per legge all’adempimento contributivo: sono, pertanto, legittimati alla denuncia i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto, gli associati in partecipazione, i coadiuvanti dell’imprenditore artigiano e commerciante e i componenti del nucleo familiare dei lavoratori autonomi agricoli.
Come anticipato, la denuncia – intendendosi per tale, quindi, soltanto la denuncia di omissione contributiva presentata all’Istituto dall’interessato (o dai superstiti) ai fini del recupero dei contributi non denunciati – può, in alcune ipotesi, determinare l’allungamento del termine di prescrizione da quinquennale a decennale: è, però, necessario che essa intervenga nei termini individuati dalla giurisprudenza, nel silenzio della legge, sia per i contributi dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1996, sia per quelli maturati in epoca anteriore (per i quali l’abbreviazione del termine viene applicata retroattivamente). Nello specifico, in relazione alle contribuzioni anteriori al 1° gennaio 1996, la Cassazione (cfr. le sentenze n. 4153/2006, n. 5784/2008, n. 22739/2010) ha chiarito che:
– con riferimento ai contributi per i quali, alla data del 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della L. 335/1995), sia già maturato il termine di prescrizione quinquennale (ossia siano già trascorsi 5 anni dalla scadenza dell’obbligo contributivo), la denuncia è idonea a mantenere il precedente termine decennale soltanto quando sia intervenuta prima del 31 dicembre 1995;
– con riferimento ai contributi per i quali, al 17 agosto 1995, non sia ancora maturato il termine di prescrizione quinquennale, l’effetto conservativo del termine decennale può realizzarsi solo per effetto di una denuncia intervenuta prima del decorso del quinquennio dalla loro scadenza.
Dal 1° gennaio 1996, ai sensi dell’art. 3, comma 9, lett. a), della L. 335/1995, i contributi dovuti per il finanziamento del FPLD e di tutte le Gestioni pensionistiche obbligatorie si prescrivono in 5 anni. Tale norma fa espressamente salvi i casi di denuncia del lavoratore (o dei suoi superstiti). Anche tale denuncia, secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte, deve però essere presentata entro 5 anni dalla scadenza dei contributi per i quali si chiede il recupero.
La denuncia effettuata secondo le modalità e nei termini di cui sopra – prosegue la circolare – è atto di per sé idoneo ad interrompere, per i successivi 10 anni dalla data in cui è avvenuta, il decorso della prescrizione, indipendentemente dal fatto che l’INPS si attivi nei confronti del datore di lavoro inadempiente. Gli operatori della funzione “accertamento e gestione del credito” devono procedere alla tempestiva gestione delle denunce, effettuando le verifiche documentali poste a fondamento della richiesta del lavoratore e provvedendo, in presenza di tutti gli elementi richiesti, alla quantificazione del credito dell’Istituto e alla notifica al contribuente dell’atto di diffida al pagamento.
Diversamente, qualora la denuncia venga effettuata oltre il termine di 5 anni dalla scadenza dei contributi, la contribuzione si considera prescritta e, qualora il datore di lavoro provveda ad effettuarne spontaneamente il versamento, l’Istituto, in virtù del suddetto “principio di irrecevibilità dei contributi prescritti”, deve procedere d’ufficio al rimborso.