Termini per ricorso tributario rivisti in caso di dilazione

| 19/06/2018

Se la cartella non é notificata, da tale data ci sono sessanta giorni per adire il giudice tributario non dal giorno del rilascio dell’estratto del ruolo, bensì dalla data in cui è stata autorizzata la rateizzazione del debito, decorrono i sessanta giorni per impugnare la cartella di pagamento che non è stata a tempo debito notificata. La pronuncia in commento, l’ordinanza n. 16098 depositata ieri ha, di fatto, aperto la strada ad un nuovo filone interpretativo nel dibattito circa l’impugnabilità della cartella in occasione dell’estratto di ruolo e, in particolare, sull’individuazione del dies a quo dal quale far decorrere il termine per l’impugnazione. Risulta, infatti, in prima battuta indispensabile individuare una data dalla quale il contribuente non raggiunto dalla cartella di pagamento abbia la facoltà di adire il giudice tributario. Dopodiché, ed è questo un aspetto dibattuto nel panorama giurisprudenziale, occorre interrogarsi sulla necessità di rispettare il termine di sessanta giorni relativo all’impugnazione della cartella, pur mancando, in effetti, la notifica della stessa. Prima di affrontare i due profili problematici, può essere interessante un breve richiamo alla vicenda in esame. Una persona fisica proponeva ricorso affermando di essere venuta a conoscenza per la prima volta di tre cartelle di pagamento a suo carico nel giorno in cui gli era stato rilasciato l’estratto di ruolo. La commissione tributaria regionale affermava che l’agente della riscossione avesse raggiunto la prova della notifica della prima cartella: per questa faceva fede il deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata, per le altre due, invece, si riteneva impugnabile l’estratto di ruolo (più correttamente, si dovrebbe intendere impugnabilità della cartella di cui il contribuente è venuto a conoscenza tramite l’estratto). Per queste ultime due cartelle, secondo l’ex Equitalia, la prova doveva tuttavia ritenersi implicitamente raggiunta in quanto l’agente della riscossione aveva prodotto la richiesta di rateizzazione del debito e il pagamento di un certo numero di rate. Secondo la Cassazione, pur non costituendo acquiescenza la rateizzazione del debito, ciò si pone in maniera incompatibile con l’affermazione del contribuente di non aver ricevuto la notifica della cartella, o meglio, di non avere mai avuto contezza della medesima. Sulla necessità di considerare il termine di sessanta giorni, in giurisprudenza si affrontano due opposte posizioni: da un lato, l’opinione assunta dalle Sezioni Unite nel 2015, che non ritiene necessario il rispetto di tale termine, posto che l’atto che si censura, ossia la cartella di pagamento, non è stata mai notificata, prospettandosi il ricorso o in occasione dell’estratto di ruolo per prevenire misure cautelari o esecutive, oppure, in sostanza, chiedendo la nullità dell’atto presupposto ricorrendo avverso il fermo e l’ipoteca (Cass. SS.UU. 2 ottobre 2015 n. 19704, richiamata dalla più recente Cass. 19 gennaio 2018 n. 1302); dall’altro, recente giurisprudenza depone in senso opposto, affermando che nel momento in cui il contribuente è reso edotto della pretesa deve subito censurarla presentando ricorso, entro i sessanta giorni a partire dalla data in cui vi è stato il rilascio dell’estratto di ruolo (Cass. 30 maggio 2017 n. 13584). Secondo quest’ultima tesi, infatti, trovandosi dinnanzi ad una impugnazione tributaria, è necessario il rispetto del requisito di tempestività di cui all’art. 21 del DLgs. 546/92, la cui sussistenza deve essere provata dallo stesso ricorrente. I giudici di legittimità aderiscono all’ultimo orientamento, individuando, quale dies a quo da cui far decorrere i sessanta giorni, la data del rilascio del provvedimento autorizzativo della rateizzazione del debito (in realtà, anche a titolo cautelativo, sarebbe bene far decorrere i sessanta giorni dalla data di domanda di dilazione dei ruoli, o, se antecedente, dalla data di rilascio dell’estratto di ruolo).