Tracciabilità incassi e pagamenti A.S.D. elevato a 1.000 euro
Dott. Alessio Pistone | 01/01/2015
Per effetto delle innovazioni contenute nella legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), pubblicata nel S.O. n. 99 della Gazzetta Ufficiale n. 300 di ieri, le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportiva dilettantistica, possono, in relazione agli avvisi bonari e agli avvisi di accertamento, chiedere un nuovo piano di dilazione, se si è verificata la decadenza.
I soggetti indicati, se decaduti dalle dilazioni alla data del 31 ottobre 2014, possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015 (1° gennaio 2015), un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti.
Trattasi, in sostanza:
– della dilazione susseguente alla definizione degli avvisi bonari disciplinata dall’art. 3-bis del DLgs. 462/97, la cui decadenza si verifica con il mancato pagamento di una rata successiva alla prima entro il termine per quella successiva (ciò comporta una sanzione pari al 30% della rata non pagata e il disconoscimento della definizione oggetto della dilazione);
– della dilazione scaturente da somme dovute a seguito degli istituti deflativi del contenzioso, ad esempio acquiescenza, accertamento con adesione, mediazione e conciliazione giudiziale, la cui decadenza si verifica con il mancato pagamento di una rata successiva alla prima entro il termine per quella successiva (ciò comporta una sanzione pari al 60% di tutte le somme residue ancora dovute a titolo di tributo, ma rimane ferma la definizione “a monte”, come previsto dagli artt. 8 comma 3-bis del DLgs. 218/97 e 48 comma 3-bis del DLgs. 546/92).
Dal testo della legge di stabilità emerge che si deve trattare di imposte sui redditi, IVA e IRAP, per cui sarebbero fuori le imposte d’atto, che ben possono, ad esempio, formare oggetto di adesione.
Non pare rientri, invece, la decadenza dalla dilazione delle somme iscritte a ruolo concessa da Equitalia ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.
Peraltro, la sanatoria non parrebbe concernere i soggetti che non hanno onorato la prima rata del piano di dilazione, circostanza che non comporta il disconoscimento ma il mancato accesso alla definizione.
Oltre a quanto esposto, la legge di stabilità 2015 modifica l’art. 25 comma 5 della L. 133/1999 e aumenta il limite di tracciabilità dei pagamenti e degli incassi nei confronti delle società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici.
L’obbligo di tracciabilità, precedentemente previsto per gli importi superiori a 516,46 euro, viene infatti ora contemplato per gli importi pari o superiori a 1.000 euro.
Il limite di tracciabilità viene quindi “allineato” a quello previsto in materia di antiriciclaggio dall’art. 49 del DLgs. 231/2007.
Ad avviso della risoluzione 102/2014 dell’Agenzia Entrate, l’obbligo di tracciabilità si applica a tutti i soggetti che adottano il regime agevolato della L. 398/91 e non solo alle società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici. Quindi anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco, alle associazioni bandistiche, ai cori amatoriali, alle filodrammatiche, alle associazioni di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro.
Si evidenzia che l’inosservanza dell’obbligo comporta il disconoscimento del regime fiscale agevolato e l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 11 del DLgs. 471/97, da 258 a 2.065 euro.
È chiaro che, nel momento in cui, entro il termine dei sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, viene presentata la domanda, devono venire meno le conseguenze sanzionatorie previste dagli articoli richiamati.