Transfer pricing: Irrilevanza del vantaggio fiscale delle operazioni
Dott. Alessio Pistone | 25/06/2013
Con la sentenza 10742/2013 di oggi é stato stabilito dalla Cassazione, che ai fini dei rilievi fiscali fondati sul controllo del transfer pricing, non assume alcuna importanza il fatto che lo Stato estero in cui è situata la società controllata abbia un regime fiscale più favorevole rispetto a quello italiano; pertanto, il Fisco non è tenuto ad alcuna dimostrazione in tal senso.
La Cassazione ha chiarito il concetto con la pronuncia in commento, affermando che le pratiche scorrette di transfer pricing, sotto il profilo economico, determinano un’alterazione della libera concorrenza, atteso che i prezzi praticati tra le società sono diversi rispetto a quelli di mercato. Secondo la Suprema Corte “il fenomeno, quindi, da luogo ad uno spostamento di imponibile fiscale. E, pertanto, permette di sottrarre imponibile a Stati con maggiore fiscalità. Cosicché, proprio allo scopo di preservare la esatta pretesa impositiva di ciascuno Stato, sono state adottate normative nazionali predisposte a eliminare il fenomeno stesso”.
La Cassazione ha quindi stabilito che la disciplina interna di riferimento prescinde dalla dimostrazione (e, quindi, dall’esistenza) di una più elevata fiscalità nazionale; secondo la sentenza, il quadro normativo attuale costituisce “una difesa più avanzata di quella direttamente repressiva dell’elusione. Elusione che, per tale ragione, non occorre dimostrare. E questo, appunto, perché la disciplina di che trattasi è rivolta a reprimere il fenomeno economico in sé”.
L’art. 110, comma 7 del TUIR, a cui si riferiscono i giudici di legittimità, stabilisce che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, nei confronti delle quali sussistono rapporti di controllo diretto o indiretto, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, se ne deriva aumento del reddito. Come si evince chiaramente dal dettato normativo e come rilevato dalla Cassazione, in effetti, la disposizione non reca alcun cenno al confronto tra i regimi fiscali dei Paesi interessati.
Non solo, pertanto, i rilievi sul transfer pricing possono trovare applicazione per le transazioni commerciali tra società italiane e le controllate estere situate in Paesi aventi un regime fiscale pressoché simile a quello interno, ma, anzi, la Suprema Corte ha altresì stabilito che spetta al contribuente dimostrare di aver applicato, in questi contesti, i valori normali di mercato ex art. 9 del TUIR, intendendo per tali quelli praticati in condizioni di libera concorrenza e con riferimento, per quanto possibile, a listini e tariffe d’uso (si vedano Cass. 11949/2012 e 7343/2011).