Trasferimento del Plafond IVA nelle operazioni straordinarie
Dott. Alessio Pistone | 13/05/2013
L’istituto del plafond è uno strumento che permette ai c.d. esportatori abituali di effettuare acquisti ed importare beni e servizi senza aggravio d’imposta. La necessità di un simile istituto deriva dall’esigenza di evitare penalizzazioni finanziarie per gli operatori economici che intrattengono relazioni commerciali con l’estero, i quali si troverebbero altrimenti nella situazione di dover assolvere l’Iva sugli acquisti senza la possibilità di un successivo riaddebito dell’imposta nei confronti della controparte non residente, in quanto tali ultime operazioni sono, in linea generale, non imponibili Iva.
Il Decreto IVA non disciplina il corretto trattamento di tale diritto nelle varie operazioni straordinarie, bensì si limita a disciplinare il trasferimento della qualifica di esportatore abituale e il relativo plafond esclusivamente con riguardo all’operazione di affitto d’azienda (art. 8, co. 4, D.P.R. 633/1 972). La lacuna normativa è stata colmata nel corso del tempo da vari interventi di prassi che hanno fornito chiarimenti sul tema oggetto di analisi.
Caso 1 – Affitto d’azienda: Affinché sia possibile operare il trasferimento del Plafond il disposto normativo prevede che ci sia una dichiarazione esplicita di voler operare il trasferimento del plafond nel contratto di affitto d’azienda e che venga inviato telematicamente il modello di variazioni dati IVA entro 30 giorni, utilizzando i modelli AA9/10 per le persone fisiche e modello AA7/10 per le società. Nello specifico, per ciò che riguarda la presentazione del modello di variazioni dati IVA, dovrà essere compilata la sezione 3, del quadro D, del modello AA7/10.
Caso 2 – Conferimento: L’Amministrazione Finanziaria nella R.M. 165/E/2008, in parziale modifica della R.M. 16/E/1996, subordina il passaggio del plafond Iva non “al trasferimento di tutti i debiti/crediti dell’azienda ma solo delle posizioni attive e passive necessarie ad assicurare, in situazione di continuità la prosecuzione dell’attività di impresa rivolta ai clienti non residenti”. In altri termini, l’Agenzia, ammette il trasferimento del plafond a condizione che si realizzi il passaggio dei rapporti giuridici strettamente collegati e generatori del plafond Iva. Tale concetto è stato ribadito nella R.M. 1 24/E/201 1. Nel richiamato intervento di prassi, l’Amministrazione Finanziaria affronta, inoltre, una particolare questione, riguardante il trasferimento del plafond Iva per effetto di un’operazione di conferimento e l’effettuazione di operazioni di triangolazione da parte delle società partecipanti al conferimento.
Caso 3 – Fusione: Per quanto concerne, la fusione ed il trasferimento del plafond Iva l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la R.M. 27.6.1974 n. 525029 che, qualora due o più società si concentrino in una sola, sia per incorporazione che mediante fusione, la società incorporante ovvero la società derivante dalla fusione, subentra in tutti gli obblighi ed i diritti delle società preesistenti, ivi compresa quindi la facoltà di fruire della qualità di esportatore abituale, eventualmente spettante a queste ultime.
Caso 4 – Trasformazione: Per quanto riguarda la trasformazione si sottolinea che l’operazione comporta solo un cambio di veste giuridica, che non inficia lo status di esportatore abituale. L’Amministrazione Finanziaria, con le R.M. n. 410792 del 7.7.1978 e n. 410683 del 9.8.1978, ammette la possibilità per una società derivante da un’operazione di trasformazione di fruire della qualifica di esportatore abituale, ammesso che la medesima società abbia assorbito a tutti gli effetti i rapporti giuridici attivi e passivi e continui l’attività esortativa della ditta individuale cessata per effetto dell’operazione di trasformazione sociale.