Trasferimento dell'ACE in UNICO 2012
Dott. Alessio Pistone | 09/02/2012
I soggetti che si avvalgono delle disposizioni contenute nell’art. 1 del DL n. 201/2011 (conv. L. n. 214/2011), meglio conosciute come ACE, sono obbligati a compilare il quadro RS di UNICO 2012. Questo al fine di determinare l’importo ammesso in deduzione dal reddito complessivo netto, corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio (si veda “UNICO 2012 chiarisce l’applicazione dell’ACE” dell’8 febbraio 2012).
Si ricorda che il citato art. 1 dispone circa la possibilità, per le società di capitali, le società di persone e gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, che aumentano il capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale del nuovo capitale.
Per il primo triennio l’aliquota da applicare all’aumento del capitale proprio è del 3%. Dal quarto periodo d’imposta, invece, l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.
La compilazione del quadro RS, dunque, permette di determinare il rendimento nozionale, che sarà indicato nel quadro RN a scomputo del reddito complessivo netto.
Il comma 4 dell’art. 1 inesame stabilisce che, in caso di eccedenza del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo netto dichiarato nel periodo d’imposta, viene reso possibile computare la parte eccedente in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.
Sul punto, le istruzioni sottolineano che l’eccedenza non utilizzata nel periodo d’imposta va evidenziata nella colonna 11 del rigo RS113. In pratica, nell’ipotesi in cui il reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta 2011 è di 10.000 euro e la “detassazione ACE” è pari a 12.000 euro, nella colonna 11 del rigo RS113 va indicato l’importo di 2.000 euro da utilizzare nel periodo d’imposta 2012 e successivi.
Questa impostazione, seppur condivisibile, fa emergere dei dubbi in merito all’utilizzo dell’agevolazione in sede di operazioni di trasformazioni di società ovvero in caso di affitto dell’unica azienda.
In particolare, ci si chiede come comportarsi nell’ipotesi in cui una società a responsabilità limitata, che ha determinato l’ACE e che ha un residuo di rendimento nozionale da utilizzare in periodi d’imposta successivi, si trasformi in società di persone, optando per il regime di contabilità semplificata. È noto che l’ACE si applica solo ai soggetti in contabilità ordinaria, mentre, nel caso esposto, la società di persone determina il reddito secondo la disciplina delle imprese minori. È noto, altresì, che l’operazione di trasformazione non produce effetto estintivo-novativo, ma semplicemente modificativo. Infatti, l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione, compresa la prosecuzione dei rapporti processuali.
Ne consegue che, con la trasformazione, non si estingue il soggetto giuridico, ma si ha solo mutamento della veste legale e conservazione della medesima identità precedente alla modifica statutaria. Sulla base di quanto precede, il residuo rendimento potrebbe essere utilizzato dalla società di persone anche se in contabilità semplificata.
Ancora più interessante si prospetta la situazione dell’imprenditore che affitta l’unica azienda e che ha un residuo di ACE da computare nei periodi d’imposta successivi. Si ricorda che, con l’affitto dell’unica azienda, il contribuente perde la qualifica dell’imprenditore, con la conseguenza che il reddito che realizza è annoverato tra i redditi diversi e non tra i redditi d’impresa. Il canone percepito viene tassato secondo le disposizioni contenute nell’art. 67, comma 1, lett. h) del TUIR. Il locatore dell’unica azienda, quindi, non può utilizzare il residuo relativo alla “detassazione Ace”, perché non determina reddito d’impresa.
L’interrogativo è simile a quello concernente l’operazione di trasformazione. In sostanza, in costanza di affitto d’azienda, è necessario conoscere la destinazione del residuo rendimento nozionale non utilizzato dall’imprenditore/locatore.
Su questi argomenti, appare doveroso un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, al fine anche di dissipare i dubbi manifestati.