UNICO 2016: I super-ammortamenti per i professionisti
Dott. Alessio Pistone | 16/02/2016
Tra le novità di UNICO 2016, l’Agenzia delle Entrate, nel comunicato sulla pubblicazione in via definitiva dei modelli dichiarativi del 29 gennaio scorso, ha evidenziato l’introduzione del “super-ammortamento”, che consente a imprenditori e professionisti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 di maggiorare del 40% il costo di acquisizione ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. In particolare, chi si avvale del “super-ammortamento” dovrà indicare in dichiarazione dei redditi le maggiori quote di ammortamento e dei canoni di leasing fiscalmente deducibili.
Con riferimento ai professionisti, nei righi RE7 e RE8 del modello UNICO PF 2016 è stata inserita la colonna 1 per indicare, rispettivamente, la maggiore quota di ammortamento e la maggiore quota dei canoni di locazione finanziaria fiscalmente deducibili per effetto del “super-ammortamento”. In particolare, le istruzioni prevedono che al rigo RE7, colonna 2, oltre all’ordinaria indicazione delle spese sostenute nell’anno per l’acquisizione di beni mobili strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro e all’ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell’anno relative ai beni mobili strumentali, debba essere indicata anche la maggiore quota di ammortamento fiscalmente deducibile ai sensi dei commi 91 e 92 dell’art. 1 della L. n. 208/2015; tale importo, secondo le istruzioni, va riportato anche nell’apposita colonna 1.
Pertanto, a mero titolo esemplificativo, laddove un professionista abbia acquistato nel periodo agevolato un computer al costo di 1.000 euro, con una quota di ammortamento ordinario pari a 200 (aliquota 20%), per effetto del “super-ammortamento” il costo da considerare ai fini del calcolo degli ammortamenti deducibili sarà pari a 1.400, con conseguente quota di ammortamento deducibile pari a 280. Stando alle istruzioni sopra riportate, in UNICO 2016 il professionista dovrà quindi compilare il rigo RE7, indicando in colonna 1 la maggior quota di ammortamento deducibile pari a 80 e in colonna 2 l’intero importo di 280. Analoga modalità di compilazione è prevista anche per il rigo RE8, dedicato ai canoni di leasing.
Quanto al modello UNICO SC 2016, tra le “Altre variazioni in diminuzione” di cui al rigo RF55 viene introdotto l’apposito codice 50, dove indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati nel periodo agevolato, il cui costo di acquisizione è maggiorato del 40%. Riprendendo la norma agevolativa, le istruzioni precisano, altresì, che per le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni di cui all’art. 164, comma 1, lettera b) (vale a dire le auto a deducibilità parziale), per gli investimenti effettuati nel medesimo periodo i limiti di deducibilità sono maggiorati del 40%. Al riguardo, si osserva che nella versione in bozza delle istruzioni al modello UNICO SC non era previsto un apposito codice tra le variazioni in diminuzione per indicare i super-ammortamenti, ma le istruzioni ricordavano semplicemente di tener conto della maggiorazione del 40% in sede di determinazione delle quote di ammortamento indeducibili (RF18 e RF21). La previsione di un apposito codice tra le variazioni in diminuzione in cui indicare i maggiori ammortamenti deducibili risulta certamente più coerente con la natura della misura agevolativa, trattandosi, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, di una “deduzione che opera in via extracontabile” (risposte fornite nel corso di Telefisco 2016).
L’indicazione del maggior valore delle quote di ammortamento é inoltre prevista nel quadro RG, al rigo RG22 “Altri componenti negativi”, codice 27, di UNICO 2016 SP e PF.