UNICO 2016 dopo il "decreto internazionalizzazione"
Dott. Alessio Pistone | 01/02/2016
I modelli di dichiarazione UNICO 2016, pubblicati ieri in via definitiva, recepiscono le numerose novità introdotte dal DLgs. 147/2015 (c.d. decreto internazionalizzazione): si tratta non solo delle nuove norme che hanno effetto dal periodo di imposta 2015 “solare”, ma anche delle novità che decorrono dal periodo di imposta successivo, inserite nei modelli per i soggetti aventi periodo di imposta “non solare” che inizia dopo il 7 ottobre 2015 (data di entrata in vigore del decreto).
Spicca, in primo luogo, l’inserimento in UNICO 2016 SC dei quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RH (redditi di partecipazione), RL (altri redditi) ed RT (plusvalenze di natura finanziaria). Come emerge dalle istruzioni generali a UNICO 2016, tali quadri, tipicamente riservati alle persone fisiche, sono destinati ad accogliere le informazioni relative ai soggetti non residenti le cui regole di determinazione del reddito sono state modificate, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015, dall’art. 7 del DLgs. 147/2015. Nell’ottica della rimozione (anche “formale”) del principio della “forza di attrazione della stabile organizzazione”, la relazione al DLgs. ha precisato che, ai fini dichiarativi, le società ed enti non residenti dovranno presentare una sola dichiarazione per tutti i redditi prodotti in Italia.
Al riguardo, le istruzioni a UNICO 2015 precisavano che, se la società estera ha una S.O. in Italia, essa era tenuta a presentare UNICO 2015 SC, mentre se non esiste la S.O. occorreva presentare UNICO 2015 ENC; non veniva, peraltro, espressamente regolato il caso nel quale la società abbia sia la S.O., sia redditi non d’impresa (es. redditi di un fabbricato non attribuibile alla S.O.).
La stessa situazione caratterizza ancora il periodo d’imposta 2015 “solare” (da dichiarare, naturalmente, in UNICO 2016). Se, invece, i soggetti non residenti “non solari” hanno periodo di imposta che ha inizio successivamente al 7 ottobre 2015, essi sono tenuti a presentare UNICO 2016 SC sia che essi abbiano la S.O. in Italia, sia che essi non abbiano la S.O. (in questo caso verranno compilati i suddetti quadri RA, RB, RH, RT o RL per i redditi determinati secondo le regole proprie di ciascuna categoria), sia ancora che abbiano sia la S.O. che attività non ad essa connesse (compilando il quadro RF per la determinazione del reddito della S.O. e ad esempio il quadro RB per i redditi fondiari).
Passando a questioni che più riguardano le società residenti, nel quadro RF sono presenti nuovi campi in cui indicare:
– la quota non tassata (95% per le società di capitali) delle plusvalenze (RF46, colonna 1) e degli utili (RF47 colonna 1) derivanti da partecipazioni in imprese localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata, qualora si intenda far valere l’esimente della mancata “localizzazione” dei redditi nel paradiso fiscale (art. 167 comma 5 lettera b) del TUIR) e non si sia presentato l’interpello, divenuto facoltativo (o qualora sia stato presentato e abbia ricevuto risposta negativa);
– la quota dei costi derivanti da operazioni con imprese e professionisti localizzati in Stati a fiscalità privilegiata (art. 110 commi 10 e 11 del TUIR) eccedenti il valore normale e per i quali dovrà essere fornita la prova dell’effettivo interesse economico.
Lo stesso quadro RF presenta poi un’apposita sezione per la “branch exemption” (art. 168-ter del TUIR), nella quale si deve indicare separatamente il reddito prodotto da ciascuna stabile organizzazione per la quale vige il regime opzionale. Tale regime si applica dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015 e, riguarda, quindi, i soli soggetti “non solari” che presenteranno UNICO 2016.
Nel quadro FC sono poi inserite le apposite caselle volte ad indicare specifiche situazioni in cui versa l’impresa. In particolare, la casella “Art. 167, comma 8-quater” deve essere barrata dalle società controllanti che ritengano di poter dimostrare almeno una delle esimenti previste per la disapplicazione della disciplina CFC (da indicare con appositi codici nell’altra nuova casella “Esimente”), ma non abbiano presentato interpello (oppure, pur avendolo presentato, non hanno ricevuto risposta positiva).
Nel quadro CE viene, inoltre, determinato il credito d’imposta che spetta alle imprese residenti che percepiscono utili (o realizzano plusvalenze) su partecipazioni in società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata e che abbiano dimostrato la sola esimente dell’effettiva attività industriale o commerciale della partecipata (art. 167 comma 5 lett. a) del TUIR); il credito è determinato secondo le norme contenute negli artt. 86 comma 4-bis e 89 comma 3 del TUIR, così come modificati dall’art. 3 del DLgs. 147/2015.
Da ultimo, una novità specifica riguarda le persone fisiche e si sostanzia nell’eliminazione della sezione del quadro CR relativa al credito per le imposte estere (art. 165 del TUIR); per effetto dell’equiparazione delle regole previste per i non imprenditori a quelle (più favorevoli) vigenti per le imprese, tale credito verrà liquidato solo nel quadro CE, contenuto come di consueto nel Fascicolo 3 della dichiarazione.