UNICO PF 2013: Computo delle ritenute per i contribuenti minimi
Dott. Alessio Pistone | 22/07/2013
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, con il comunicato stampa pubblicato oggi ha annunciato l’invio al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, di una lettera nella quale si mette in evidenza come l’impossibilità di scomputare le ritenute erroneamente subite dai “nuovi contribuenti minimi” in UNICO 2013 PF potrebbe determinare “una valanga” di istanze di rimborso a carico dell’Agenzia.
Il provvedimento 22 dicembre 2011 n. 185820, attuativo del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, aveva previsto che, dal 1° gennaio 2012, “i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva”. Ciò costituiva una delle note di distinzione dal previgente regime dei contribuenti minimi, per cui sussisteva, fino al 31 dicembre 2011, l’obbligo di operare la ritenuta da parte dei sostituti d’imposta.
Nonostante tale previsione, si è verificato (e specialmente si verificava all’inizio della fase di applicazione del nuovo regime di vantaggio) che il soggetto che corrispondeva somme ai “nuovi contribuenti minimi” operasse erroneamente la ritenuta.
Come ricorda il comunicato stampa in esame, nella pratica sono molte le fattispecie interessate: le indennità di maternità percepite dalle Casse di previdenza e dalla Gestione Separata INPS, i compensi assoggettati al 4% afferenti le spese di ristrutturazione, eventuali compensi erogati nei primi mesi del 2012 quando sussistevano incertezze applicative sul nuovo regime in vigore, eventuali compensi erogati nei primi mesi del 2012, relativi a fatture emesse negli anni precedenti da tali soggetti.
Trovatosi di fronte a tali situazioni, il “nuovo contribuente minimo” si è trovato in difficoltà per l’impossibilità di scomputare le ritenute erroneamente subite in sede di dichiarazione dei redditi annuale. Infatti, dal quadro LM di UNICO 2013 PF è stato rimosso il campo, presente fino all’anno scorso, nel quale indicare le ritenute subite. Né risultano utilizzabili altri righi di UNICO, segnatamente il rigo RN23 nel quale possono essere indicate le solo ritenute subite e già indicate in altri quadri della dichiarazione.
L’Agenzia delle Entrate ha preso in considerazione la problematica con la risoluzione n. 47 del 5 luglio scorso, senza fornire una risposta esauriente in quanto è stata data soluzione solo ad una fattispecie specifica. È stato affermato che i contribuenti che utilizzano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile i quali, nel 2012, abbiano subito da banche o da Poste Italiane spa la ritenuta a titolo d’acconto prevista all’art. 25 comma 1 del DL 78/2010, in relazione ai bonifici per il pagamento dei compensi per lavori relativi ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico, possono scomputare l’importo erroneamente trattenuto e regolarmente certificato dal sostituto d’imposta in UNICO 2013 PF (rigo RS33). Tale soluzione è alternativa alla presentazione dell’istanza di rimborso di cui all’art. 38 del DPR 602/73.
Come suggerito in “Nuovi minimi con scomputo ritenute sui bonifici per ristrutturazioni edilizie” del 6 luglio 2013, il recupero della ritenuta può avvenire anche attraverso la seguente procedura: restituzione al “nuovo minimo” della ritenuta da parte del sostituto d’imposta e indicazione al rigo RX1, campo 4 “Versamenti 2012 in eccesso”, del modello 770 del sostituto della ritenuta, con conseguente emersione di un credito da questo utilizzabile in compensazione. Tale soluzione, tuttavia, potrebbe non essere percorribile in tutti i casi posto che presuppone l’accordo tra sostituto e minimo a procedere in tal senso, accordo che potrebbe anche non essere raggiunto.
Escluse tali vie, il recupero delle somme erroneamente trattenute passa necessariamente dall’istanza di rimborso.
E, da qui, il monito dell’ODCEC di Roma secondo cui, nell’ottica di una semplificazione dei rapporti e per evitare ai contribuenti di farsi carico dei costi aggiuntivi per la presentazione dell’istanza di rimborso (anche a fronte dell’ammontare – modesto – della somma di cui si chiede il rimborso), sarebbe opportuno che l’Agenzia delle Entrate intervenisse nuovamente consentendo a tutti i “nuovi minimi” lo scomputo delle ritenute erroneamente subite in dichiarazione, mediante indicazione nel rigo LM13, oppure nel rigo RN32 colonna 4, oppure altro rigo di UNICO 2013 PF che vorrà indicare.