UNICO PF 2013: Esenti gli immobili esteri non locati

| 09/05/2013

Con al circolare 13 di oggi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce la non imponibilità della proprietà di immobili detenuti all’estero, e non locati, in quanto rientrano nell’ambito applicativo dell’IVIE. Già con riferimento al periodo d’imposta 2012, a seguito delle novità apportate dalla L. n. 228/2012 (Legge di stabilità per l’anno 2013) che, oltre a stabilire la decorrenza dell’IVIE a partire dall’anno 2012 (e gli importi versati nel 2012 devono quindi considerarsi come acconti), ha applicato a tale tributo lo stesso effetto sostitutivo dell’IMU per gli immobili ubicati nel territorio dello Stato e non locati.
Come noto, ai fini IRPEF, l’art. 70, comma 2, del TUIR, stabilisce che i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero concorrono alla formazione della base imponibile del contribuente in funzione della valutazione dell’immobile effettuata nello Stato estero, potendo quindi individuare due fattispecie in relazione agli immobili non locati:
– l’immobile non è assoggettabile ad imposizione nello Stato estero (come ad esempio in Francia, in cui non sussiste una tassazione catastale dell’immobile tenuto a disposizione), nel qual caso il bene non è soggetto a tassazione nemmeno in Italia (non devono quindi essere compilati il quadro RL del modello UNICO o il quadro D del modello 730);
– l’immobile è assoggettato a tassazione nel Paese estero (mediante applicazione di tariffe d’estimo o similari), nel qual caso il medesimo reddito rileva anche in Italia, con indicazione nel rigo RL12 del modello UNICO, ovvero nel rigo D4 del modello 730, con recupero delle imposte pagate all’estero in base alle regole indicate nell’art. 165 del TUIR.
Mentre nella prima fattispecie la sostituzione operata dall’IVIE, per effetto di quanto previsto dalla citata legge di stabilità del 2013, è ovviamente neutra (l’immobile è in ogni caso escluso da tassazione in Italia), nella seconda fattispecie, come precisato nella circolare di oggi, già a partire dal 2012 (UNICO o 730/2013), non deve essere compilato il quadro corrispondente della dichiarazione dei redditi (rigo D4 del modello 730 e rigo RL12 del modello UNICO), in quanto la tassazione ai fini IVIE esclude l’imponibilità IRPEF. Relativamente a tale effetto “sostitutivo” dell’IVIE, è necessario altresì ricordare che la circolare 11 marzo 2013 n. 5, nel commentare l’assorbimento nell’IMU della tassazione fondiaria degli immobili non locati, ha precisato che l’esclusione dalla base imponibile IRPEF ha effetto sulla determinazione del reddito complessivo, nonché sulla determinazione delle deduzioni e detrazioni rapportate al reddito complessivo stesso. I medesimi effetti, ovviamente, si rendono applicabili anche nella fattispecie in esame, posto che il reddito dell’immobile detenuto all’estero, e non locato, non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF. Tuttavia, a differenza di quanto previsto per gli immobili ubicati in Italia, per i quali la predetta circolare n. 5/2013 richiede comunque l’indicazione nel modello 730 o nel modello UNICO dei dati relativi agli immobili non locati ed esclusi da IRPEF, per gli immobili posseduti all’estero, come visto, l’esclusione da IRPEF non richiede alcuna indicazione di detti immobili all’interno delle dichiarazioni fiscali (730 o UNICO).
Infine, per completezza, è opportuno ricordare che, come precisato anche nella circolare di oggi, resta fermo in ogni caso l’obbligo di indicazione degli immobili detenuti all’estero nel quadro RW, dedicato al monitoraggio fiscale, e ciò a prescindere dalla circostanza che tale immobile sia soggetto o meno a tassazione nel Paese estero, rendendo quindi estranea in tale ambito la circostanza dell’effetto sostitutivo dell’IVIE rispetto ai beni in questione.