UNICO PF 2013: Immobili (IVIE) ed attività finanziarie all'estero (IVAFE)

| 03/05/2013

Con la circolare n. 12/E di oggi l’Agenzia delle Entrate ha illustra e commenta le novità normative apportate dalla legge n. 228/2012 (c.d. “Legge di Stabilità 2013”). Tra le varie novità che interessano le prossime dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche si registrano importanti novità sia in materia di imposta sul valore degli immobili situati all’estero (c.d. IVIE), che in materia di imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (c.d. IVAFE). Il primo intervento dell’Agenzia in materia di IVIE e IVAFE ha riguardato la circolare 28/E del 02 luglio 2012 nella quale venivano dettati i presupposti dei due tributi e le modalità di applicazione.
Per dichiarare il valore degli immobili situati all’estero il contribuente deve compilare la Sezione XV A del quadro RM del modello Unico Persone fisiche, indicando il controvalore in euro degli importi in valuta, calcolato in base all’apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (per il 2012, Provvedimento del 31 gennaio 2013 – pdf).
Questo valore cambia, a seconda dello Stato in cui è situato l’immobile. Per i Paesi appartenenti alla Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia e Islanda) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare è prioritariamente quello catastale, così come è determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, per l’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale, oppure di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione. In mancanza del valore catastale, si fa riferimento al costo che risulta dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Per gli altri Stati extra-UE, il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
L’aliquota è pari, ordinariamente, allo 0,76% del valore degli immobili, ed è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni). Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i 200 euro. In questo caso, il contribuente non deve neanche indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW2. L’aliquota scende allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale (e per le relative pertinenze), per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall’imposta (fino a concorrenza del suo ammontare)
– 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale
– 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’immobile. L’importo complessivo di questa detrazione non può essere superiore a 400 euro.
Dall’Ivie è possibile dedurre l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile. Inoltre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è possibile sottrarre anche l’eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili, non utilizzata come credito Irpef (articolo 165 del Tuir).
Oggi, con questa seconda circolare, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto numerose novità che interessano le due imposte, la più importante riguarda la loro decorrenza: i due tributi sono dovuti a partire dal periodo d’imposta 2012 e non più dal 2011, come inizialmente stabilito dal decreto “salva Italia”. Di conseguenza, quanto versato per il 2011 va considerato come acconto per il 2012 e l’eventuale saldo a conguaglio andrà effettuato entro il prossimo 17 giugno. Cambiano infatti anche le modalità di assolvimento delle imposte, che vengono uniformate a quelle in uso per l’Irpef; pertanto, entro quella stessa data, oltre al saldo 2012, dovrà essere versato anche il primo acconto 2013, mentre per il secondo acconto c’è tempo fino a novembre.
MODIFICHE COMUNI AD IVIE ED IVAFE: La circolare chiarisce che l’omesso o carente versamento delle imposte originariamente dovute per il 2011 in base alla normativa previgente non sarà sanzionato; in tal caso, l’importo dovuto per il 2012 andrà pagato entro il 17 giugno. In caso di somme versate per il 2011 che, alla luce delle modifiche normative, risultano non più dovute perché, ad esempio, l’attività è stata dismessa, le stesse potranno essere recuperate secondo le consuete modalità previste per i versamenti in eccesso.
MODIFICHE ALLA SOLA IVIE: In particolare, è stata estesa a tutti i residenti in Italia l’applicazione dell’aliquota ridotta dello 0,40% prevista per gli immobili situati all’estero adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (l’agevolazione, in origine, era riservata ai soli lavoratori pubblici all’estero). Inoltre, gli immobili esteri adibiti ad abitazione principale e quelli non locati soggetti a IVIE non concorrono alla formazione dell’imponibile IRPEF. In sostanza, le modifiche sono finalizzate a equiparare l’IVIE con il prelievo previsto dall’IMU in Italia.
MODIFICHE ALLA SOLA IVAFE: Per effetto della legge di stabilità, l’imposta nella misura fissa di € 34,20 si applica a tutti i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dai residenti in Italia e non è più circoscritta a quelli detenuti nei paesi U.E. o negli Stati aderenti allo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni (Islanda e Norvegia). Prima delle modifiche in commento, per le attività detenute in Paesi diversi da questi ultimi, l’imposta era, invece, generalmente dovuta in misura proporzionale. In pratica, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero hanno lo stesso trattamento fiscale di quelli detenuti in Italia da persone fisiche (evitando in tal modo una potenziale restrizione alla libera circolazione dei capitali – articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). Naturalmente per il calcolo dell’imposta è sempre necessario considerare proporzionalmente il periodo di detenzione del conto corrente in giorni, e la percentuale di possesso, sempre se il limite di giacenza media del conto corrente ha superato i 5.000 € annui, cosi come previsto anche prima delle modifiche in oggetto.