UNICO PF 2013: Limiti alla detrazione delle spese di ristrutturazione
Dott. Alessio Pistone | 09/05/2013
In materia di agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13 di oggi ha affermato che il contribuente può scegliere quali bonifici, del 2012, portare in detrazione, tralasciando quelli detraibili al 36% (sostenuti prima del 26 giugno 2012) e prendendo in considerazione solo quelli pagati dopo, che consentono di detrarre il 50%. In sostanza, con i chiarimenti della circ. 13/2013, se il contribuente ha sostenuto spese agevolabili pari a 48.000 euro fino al 25 giugno 2012 (esaurendo il plafond esistente prima della modifica normativa), e per 96.000 euro, dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012, questi può decidere di detrarre solo le spese sostenute dopo il 26 giugno 2012, fruendo così della detrazione del 50% fino all’importo di 96.000 euro. Il chiarimento delle Entrate riguarda la sola scelta delle spese agevolabili al 36 o al 50% sostenute nel 2012. In generale, infatti, nel caso in cui i lavori consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse, si dovrà tenere conto anche delle spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti. Si fornisce, quindi, qualche esempio di calcolo che può essere utile per la corretta compilazione del modello 730/2013 e di UNICO 2013 PF.
Un contribuente ha sostenuto spese per interventi di ristrutturazione edilizia suddivisi nel modo che segue:
– 20.000 euro sono stati pagati tra il 1° gennaio 2012 ed il 25 giugno 2012;
– 100.000 euro sono stati pagati tra il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2012.
Il contribuente potrà fruire della detrazione del 50% su 96.000 euro (limite massimo di spesa agevolabile). Stante il chiarimento contenuto nella circ. 13/2013, dovrebbe potersi applicare la soluzione più favorevole al contribuente anche in altri casi non specificatamente affrontati dall’Agenzia. Così, ipotizzando che il Sig. Mario Rossi abbia sostenuto spese per interventi di ristrutturazione edilizia per:
– 48.000 euro, pagati tra il 1° gennaio 2012 e il 25 giugno 2012;
– 65.000 euro, pagati tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2012,
il contribuente potrà usufruire della detrazione al 36% su 31.000 euro (96.000 euro-65.000 euro) e al 50% su 65.000 euro.
Un altro caso potrebbe essere quello per cui il Sig. Mario Verdi ha sostenuto spese per interventi di ristrutturazione edilizia per:
– 60.000 euro, pagati tra il 1° gennaio 2012 e il 25 giugno 2012;
– 20.000 euro, pagati tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2012.
Il contribuente potrà fruire della detrazione al 50% su 20.000 euro, mentre i primi 60.000 euro (secondo un’interpretazione letterale della norma, le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2012 al 25 giugno 2012 rilevano entro il limite massimo di 48.000 euro) dovrebbero poter beneficiare della detrazione con l’aliquota del 36% nel limite anzidetto. I 12.000 euro eccedenti il vecchio plafond di 48.000 euro non dovrebbero essere recuperabili, ancorché sull’anno unitariamente inteso il nuovo plafond di 96.000 euro risulti capiente. Ciò in quanto il relativo pagamento è avvenuto quando era vigente il vecchio plafond di 48.000 euro. Una diversa soluzione non risulterebbe coerente con la ratio della novità legislativa, che sembra sia quella di incentivare le nuove spese in recuperi edilizi.
L’interpretazione fornita dalla circ. 13/2013 si discosta da quella data in precedenza dalla stessa Agenzia nella Guida Fiscale di agosto 2012, nelle istruzioni per la compilazione del modello 730/2013 e nella risposta all’interrogazione parlamentare 4 luglio 2012 n. 5-07249, secondo cui “Per l’anno 2012, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno nel limite di 48.000 euro”.
I chiarimenti contenuti nella circ. 13/2013 sono quindi più favorevoli per il contribuente e la convenienza fiscale del recente orientamento dell’Amministrazione finanziaria aumenta all’aumentare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2012 al 25 giugno 2012.
Nel caso in cui sia già stato presentato il modello 730/2013, senza tenere conto del nuovo chiarimento, più favorevole, dell’Agenzia, si ricorda che il contribuente può presentare entro il 25 ottobre 2013 il modello 730 integrativo, con la relativa documentazione (indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio) oppure presentare il modello UNICO PF entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.