UNICO PF 2013: Modulo RW per titolari effettivi di investimento

| 21/06/2013

Il disegno di legge A.S. n. 588 (Legge europea) reca rilevanti modifiche alla normativa in materia di monitoraggio fiscale, anche al fine di renderla coerente con gli indirizzi comunitari. Da un lato si semplifica l’operato dei contribuenti nella compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, dall’altro si impone un monitoraggio, per alcuni aspetti, ancora più stringente di quello vigente. Analizziamo alcuni degli interventi del disegno di legge, tralasciando gli aspetti sanzionatori.
La proposta normativa sopprime l’art. 2 del DL n. 167/1990 e, quindi, determina l’eliminazione della sezione I del modulo RW di UNICO, in linea con la richiesta degli organi comunitari di ridurre gli adempimenti per i contribuenti (caso EU Pilot 1711/11/TAXU). Si tratta, comunque, della sezione meno utilizzata, in quanto riguarda i trasferimenti da o verso l’estero effettuati senza il tramite degli intermediari.
È anche soppressa la sezione III del medesimo modulo RW che interessa l’ammontare dei trasferimenti da e verso l’estero che, nel corso dell’anno (flussi), hanno interessato le attività detenute all’estero. In questo caso, si tratta di una semplificazione rilevante, costituendo tale sezione un adempimento più gravoso.
Ciò che va, tuttavia, evidenziato è che, nel riscrivere l’art. 4 del DL n. 167/1990, è introdotta una significativa modifica, in quanto è stabilito che sono tenuti alla dichiarazione delle attività detenute all’estero, non solo i possessori formali delle stesse (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici), ma anche coloro che, pur non essendo i possessori diretti, sono considerati i titolari effettivi dell’investimento, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. u) e nell’allegato tecnico del DLgs. n. 231/2007.
In sostanza, se una società (fondazione, trust, ecc.) è riconducibile a una persona fisica “titolare effettivo”, il quadro RW andrà comunque compilato. Ad esempio, la persona fisica che ha più del 25% della partecipazione al capitale sociale di una società è considerata titolare effettivo, così come i futuri beneficiari già determinati del 25% o più del patrimonio di un trust.
Passando alle norme di natura sostanziale, una novità rilevante riguarda la disposizione secondo la quale i redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo le norme vigenti dagli intermediari residenti, non solo nei casi di investimenti e attività affidate in gestione, custodia o amministrazione, ma anche nei casi in cui gli intermediari intervengono nella riscossione dei relativi flussi finanziari e redditi.
Si tratta dell’estensione dell’ambito di applicazione dell’art. 26-ter del DPR n. 600/1973 che già stabilisce l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti assicurativi stipulati da soggetti residenti con compagnie estere. In sostanza, già oggi l’obbligo ad operare l’imposta sostitutiva non riguarda solo gli intermediari che abbiano la polizza in gestione o in amministrazione e abbiano anche ricevuto mandato dal cliente o dalla compagnia estera per la riscossione, ma anche quelli che abbiano soltanto ricevuto dalla società di assicurazione l’accredito dell’importo corrispondente al riscatto della polizza, anche in assenza di un mandato per la riscossione (circolare n. 41/2012).
Il disegno di legge europea estende a tutte le tipologie di redditi di capitale, sempre che non sia già prevista una ritenuta, e ai redditi diversi una tassazione alla fonte a cura del sostituto d’imposta che interviene nella riscossione dei flussi provenienti dall’estero. In tal caso, il contribuente deve fornire i dati per la corretta individuazione della fattispecie imponibile e dell’imposta dovuta; infatti, i sistemi di pagamento del sistema bancario (normativa SEPA) non sono in grado oggi di distinguere quali tra i flussi finanziari ricevuti dalla propria clientela abbiano natura reddituale, né di quale tipologia di reddito si tratti. In assenza di tali informazioni, l’intermediario applica la ritenuta sull’intero importo.
Va, altresì, evidenziato che il Ddl. prevede l’introduzione dell’imposizione tramite ritenuta a titolo di acconto anche per tutte le tipologie di redditi di capitale sinora sottoposte ad imposizione solo nell’ambito della determinazione del reddito complessivo nella dichiarazione dei redditi.