UNICO PF 2013: Quadro LM per contribuenti minimi

| 30/09/2013

La prossima presentazione della dichiarazione dei redditi è l’occasione per ricapitolare gli obblighi dichiarativi a carico dei soggetti che fruiscono del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile in risposta ad alcuni dubbi che potrebbero sorgere.
Com’è noto, gli imprenditori ed i lavoratori autonomi che hanno applicato il regime in esame nel 2012 devono compilare il modello UNICO 2013 PF. In particolare, il quadro specificamente destinato alla determinazione del reddito soggetto ad imposta sostitutiva è l’LM.
Se necessario, occorre altresì compilare il quadro RR per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti alle Gestioni Artigiani e Commercianti dell’INPS, alla Gestione Separata INPS oppure alla CIPAG.
Può accadere che il contribuente abbia percepito altri redditi, oltre a quelli derivanti dall’attività d’impresa, arte o professione soggetta al regime agevolato. In tale ipotesi, il soggetto è tenuto a compilare, oltre al quadro LM, anche:
– i quadri relativi ai singoli redditi posseduti (ad esempio, quadro RA – redditi dei terreni, quadro RB – redditi dei fabbricati);
– il quadro riepilogativo RN per determinare l’IRPEF dovuta limitatamente a tali ulteriori redditi;
– il quadro RV per calcolare l’addizionale regionale e comunale all’IRPEF dovuta su tali redditi.
Si ricorda che occorre anche compilare il quadro RS per lo scomputo delle ritenute erroneamente subìte nel 2012, in conformità a quanto precisato dalla risoluzione del 5 agosto 2013 n. 55.
Non risulta, quindi, possibile per il contribuente “minimo” utilizzare altri modelli dichiarativi.
La precisazione, che pare scontata, risulta invece necessaria poiché si sono verificati casi in cui, specie quando il “minimo” ha svolto anche un’attività di lavoro dipendente, si è ricorso:
– al modello 730 per dichiarare i redditi da lavoro dipendente o assimilato ed ottenere una rapita restituzione delle somme a credito attraverso il sostituto d’imposta;
– ed al modello UNICO per i soli redditi d’impresa o di lavoro autonomo soggetti ad imposizione sostitutiva.
La preclusione è espressa anche dalle istruzioni alla compilazione del modello 730/2013 che, al § 4, indicano come devono presentare il modello UNICO 2013 PF, e non possono utilizzare il modello 730, i contribuenti che, tra l’altro, nel 2012 hanno posseduto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione, oppure redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA.
D’altra parte, anche dalle istruzioni di UNICO si ricava il concetto per cui, in generale e fatti salvi specifici casi (alcuni redditi di capitale di fonte estera, capital gain e/o investimenti all’estero), il complesso dei redditi posseduti da un soggetto deve essere dichiarato utilizzando un unico modello dichiarativo scelto, facoltativamente oppure obbligatoriamente, in base alla situazione specifica del dichiarante.
Nel caso in cui qualche contribuente avesse erroneamente presentato il modello 730/2013, tale dichiarazione (pur in assenza, a quanto consta, di uno specifico chiarimento ufficiale) non dovrebbe ritenersi validamente presentata in quanto redatta su un modello diverso rispetto a quello specificamente predisposto per la categoria di redditi posseduti dal contribuente. Conseguentemente, occorrerà presentare, entro il prossimo 30 settembre, una nuova dichiarazione con il modello UNICO in cui indicare tutti i redditi percepiti e compilare, oltre al quadro LM, gli ulteriori quadri che risultino necessari.