UNICO PF 2013: Quadro LM sostituisce il quadro CM
Dott. Alessio Pistone | 19/04/2013
I contribuenti che hanno applicato il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile nel corso del 2012 sono tenuti a compilare il quadro LM di UNICO 2013 PF per il computo dell’imposta sostitutiva dovuta per tale anno. In UNICO 2012 PF, il quadro era denominato “CM” e destinato ad essere compilato dai soggetti che avevano applicato fino al 31 dicembre 2011 il previgente regime dei contribuenti minimi.
Poiché, nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo viene determinato secondo le medesime regole previste per il previgente regime dei contribuenti minimi, il quadro LM si presenta, fatte salve alcune modifiche, grossomodo analogo al precedente quadro CM.
Rispetto all’anno scorso, il quadro presenta alcune particolarità. Innanzitutto, i contribuenti che applicano il regime di vantaggio non sono soggetti alle ritenute di cui al Titolo III del DPR 600/73, contrariamente a quanto previsto fino al 2011 per il regime dei minimi. Pertanto, dal quadro LM è stato rimosso il campo, presente fino all’anno scorso, nel quale indicare le ritenute subite.
Si può considerare il caso del professionista che abbia subito per errore la ritenuta rispetto ad una fattura emessa e saldata nel 2012. Non potendo indicare la somma trattenuta nel quadro LM e neppure al rigo RN32 (Ritenute totali) di UNICO PF (in quanto vi si indicano le ritenute subite già indicate nei diversi quadri della dichiarazione), a tale soggetto non rimarrebbe che chiedere il rimborso dell’importo, come sostenuto da certa dottrina.
Dal quadro LM, trattandosi del primo anno di applicazione del regime di vantaggio, sono stati rimossi i righi destinati all’indicazione delle eccedenze d’imposta sostitutiva risultanti dalle precedenti dichiarazioni (CM15 e CM16 di UNICO 2012 PF).
Può verificarsi che un contribuente che ha applicato fino al 2011 il regime dei contribuenti minimi e che, dal 2012, applica il nuovo regime di vantaggio abbia un’eccedenza di imposta sostitutiva relativa al 2011, non compensata e non chiesta a rimborso. Non potendo indicare tale eccedenza d’imposta nel quadro LM, il contribuente dovrebbe essere tenuto ad indicare la stessa nella sezione II del quadro RX (rigo 23) preposta alla gestione delle eccedenze e dei crediti del precedente periodo d’imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza.
Rispetto al trattamento delle perdite, si segnala che, trattandosi del primo anno di applicazione del regime, sono stati rimossi dal quadro LM i campi relativi al riporto delle perdite maturate negli anni precedenti (che in UNICO 2012 PF trovavano collocazione ai righi CM22 e 23). I contribuenti che, nel 2012, sono transitati dal regime dei minimi a quello di vantaggio e che hanno maturato perdite nei periodi precedenti, devono riportare tali poste nei righi RS8 o RS9 del modello.
Infine, relativamente agli acconti dell’imposta sostitutiva, si segnala il rigo RN37, colonna 4. Le istruzioni alla compilazione precisano che in tale rigo occorre indicare gli acconti dell’imposta sostitutiva versati, utilizzando i codici tributo “1798” e “1799” (anno di riferimento “2012”), dai soggetti fuoriusciti dal regime dei contribuenti minimi. Ciò anche se il contribuente ha applicato nel 2012 il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile. Si segnala peraltro che, di regola, i versamenti in acconto eseguiti nel 2012 avrebbero dovuto essere effettuati con i codici tributo “1793” e/o “1794”, trattandosi degli acconti dell’imposta sostitutiva del regime di vantaggio, e non con i codici “1798” e “1799” propri del previgente regime dei minimi.