UNICO PF 2013: Tassa in misura fissa sui conti correnti all'estero

| 20/05/2013

A partire dal 2012, l’applicazione dell’IVAFE in misura fissa, attualmente pari a 34,20 euro, riguarda tutti i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti in Italia. Infatti, la Legge di stabilità per il 2013 ha espunto dalla norma la previsione per la quale l’imposta in misura fissa si applicava solo ai conti ed ai libretti detenuti in Paesi dell’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. In sostanza, quindi, con la modifica in commento – operata dal comma 518 dell’art. 1 della L. 228/2012 al comma 20 dell’art. 19 del DL 201/2011 – viene equiparato il trattamento fiscale dei conti correnti e dei libretti di risparmio ai fini dell’IVAFE con quello previsto dall’imposta di bollo di cui all’art. 13 della Tariffa allegata al DPR 642/72. Su tali attività finanziarie si applica, dunque, la stessa misura di imposta a prescindere dal luogo di detenzione delle stesse da parte dei soggetti che sono fiscalmente residenti in Italia, evitando una potenziale restrizione alla libera circolazione dei capitali di cui all’art. 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TUFE). L’imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo, risultante dagli estratti conto e dai libretti, sia non superiore a 5.000 euro. A tal fine, la circolare n. 28 del 2 luglio 2012 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal contribuente presso il medesimo intermediario, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo di imposta. In merito all’applicazione dell’IVAFE in misura fissa, in un precedente intervento era stato osservato come fosse dubbio il modo corretto di compilare i righi RM33 e RM34 in presenza di più conti correnti detenuti presso lo stesso intermediario, che, presi singolarmente, non superano il limite di giacenza media di 5.000 euro, ma lo superano se sommati tra loro.
Infatti, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli di dichiarazione non consentono di liquidare l’imposta fissa se la colonna 1 del rigo RM33 (valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti di risparmio) presenta un valore inferiore a 5.000 euro. Sul tema, è intervenuta la circolare n. 12 del 3 maggio 2013 dell’Agenzia delle Entrate. In questo documento si afferma che, al fine di semplificare le modalità di compilazione del quadro RM del modello UNICO 2013 PF, occorre adottare un comportamento conforme a quello dell’esempio che segue.
Il calcolo del limite di 5.000 euro, in presenza di più conti correnti o libretti di risparmio tenuti presso lo stesso intermediario, deve essere effettuato:
– sommando il valore medio di giacenza di tutti i conti;
– considerando solo la quota di possesso e a nulla rilevando il periodo.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, quindi, in presenza di tre conti presso il medesimo intermediario:
– conto A: possesso 100%, periodo (365 giorni), valore medio 2.000 euro;
– conto B: possesso 50%, periodo (365 giorni), valore medio 5.000 euro (valore medio pro quota 2.500);
– conto C: possesso 25%, periodo (100 giorni), valore medio 4000 euro (valore medio pro quota 1.000).
Il valore medio di giacenza annua risulta pari a 2.000 + 2.500 + 1.000, ossia 5.500 euro. Considerato che il valore medio di giacenza complessivo è superiore a 5.000 euro, l’imposta è dovuta.
In questo caso il contribuente, nel modello UNICO 2013, dovrà compilare tre distinti righi del quadro RM, sezione XV-B, calcolando per ogni rigo la relativa imposta in relazione al periodo e alla quota di possesso riportando:
– in colonna 1 il valore medio di giacenza annua, ovvero 5.500 euro (in tutti e 3 righi);
– in colonna 2 la quota di possesso (100 nel primo rigo del modulo 1), (50 nel secondo rigo del modulo 1), (25 nel primo rigo del modulo 2);
– in colonna 3 il periodo (365 nel primo rigo del modulo 1), (365 nel secondo rigo del modulo 1), (100 nel primo rigo del modulo 2);
– in colonna 4 l’imposta calcolata (34 nel primo rigo del modulo 1), (17 nel secondo rigo del modulo 1), (2 nel primo rigo del modulo 2).
La colonna 7, poi, dovrà essere barrata in tutti e tre i righi. Dopo avere calcolato l’imposta dovuta per ogni rigo (colonna 6 = colonna 4 – colonna 5), si dovrà riportare il totale imposta dovuta (sommando gli importi determinati nella colonna 6 di tutti i righi compilati della sezione XV-B di entrambi i moduli) nel rigo RM35 colonna 1 del modello UNICO.