UNICO PF 2014: Franchigia dell'IVIE

| 21/05/2014

La grande novità del quadro RW del modello UNICO PF di quest’anno è che lo stesso assume ora anche valenza ai fini impositivi, atteso che il nuovo modello integra anche gli spazi riservati alla liquidazione dell’IVAFE, ma soprattutto dell’imposta sugli immobili esteri (IVIE), di cui ci si occupa in questa sede. Nel modello UNICO PF 2013, infatti, l’IVIE era liquidata mediante compilazione del quadro RM e, più specificamente, della sezione VX – A (righi da RM30 a RM32), mentre il quadro RW era destinato soltanto all’adempimento degli obblighi relativi al monitoraggio fiscale.
È appena il caso di ricordare, allora, che per la determinazione dell’IVIE, dovuta ex art. 19, comma 13 e ss. del DL 201/2011, occorre applicare alla base imponibile dell’immobile l’aliquota ordinaria dello 0,76%. L’imposta non è dovuta se l’importo non supera i 200 euro: di fatto, si tratta di immobili il cui valore non supera i 26.381 euro, in quanto solo al di sopra di tale soglia l’imposta diviene dovuta.
Nel caso di immobili esteri che costituiscono abitazione principale del soggetto, invece, si applica un’aliquota ridotta dello 0,40%, senza la predetta franchigia dei 200 euro. Tuttavia, in quest’ultimo caso spetta una detrazione di 200 euro, oltre la maggiorazione di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni che dimora abitualmente e ha la residenza anagrafica presso tale immobile.
Per completezza, infine, si evidenzia che dall’imposta determinata secondo i criteri sopra riportati è possibile scomputare, fino a concorrenza, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è ubicato l’immobile.
Ebbene, nelle istruzioni del modulo RW di quest’anno, alla colonna 13 in cui bisogna indicare l’IVIE calcolata (base imponibile per aliquota dello 0,76% o 0,40%), non viene più fatto cenno alla predetta franchigia di 200 euro nel caso di immobile che non costituisce abitazione principale e, quindi, soggetto ad aliquota ordinaria dello 0,76%. Mentre, in caso di abitazione principale, con applicazione dell’aliquota ridotta dello 0,40%, è espressamente previsto dalle istruzioni che l’imposta è dovuta e quindi deve essere indicata nella colonna 13 anche se inferiore a 200 euro.
Con i recenti provvedimenti di correzione delle istruzioni non sono state apportate modifiche a tal proposito, ma le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello UNICO PF 2014 prevedono l’azzeramento dell’imposta se risulta minore o uguale a 200. Pertanto, di fatto, la compilazione del quadro RW tramite software e la trasmissione telematica comportano il conteggio automatico della franchigia in oggetto. Si deve ritenere, allora, per quanto concerne le istruzioni, che si tratti di una svista nella loro predisposizione. Del resto, nessuna modifica normativa è intervenuta sul punto e, quindi, è innegabile che la franchigia in oggetto sia ancora operativa a tutti gli effetti.
In sostanza, è opportuno prestare attenzione alla colonna in oggetto (soprattutto in caso di presentazione cartacea del quadro RW presso un ufficio postale entro il prossimo 30 giugno), ricordandosi che, sebbene, allo stato attuale, non è previsto dalle istruzioni, dopo aver calcolato l’IVIE (base imponibile per 0,76%), occorre indicare l’imposta nella colonna 13 soltanto se superiore a 200 euro, altrimenti non va compilata.
Peraltro, se si considerano i righi RM30 e RM31 del modello UNICO dell’anno scorso, le istruzioni relative all’analoga colonna 4 (“imposta calcolata”) riportavano che “L’imposta non è dovuta e pertanto non va compilata la presente colonna 4, se l’imposta sul valore complessivo dell’immobile (colonna 1 X 0,76) non supera 200 euro”. Anche ciò, quindi, depone a favore della tesi dell’errore di predisposizione delle istruzioni, che probabilmente verrà corretto con prossimi interventi.
Un’altra criticità da evidenziare riguarda le colonne 7 e 8 dei righi da RW1 a RW5, destinate a contenere rispettivamente l’indicazione del valore all’inizio del periodo d’imposta e alla fine. Nelle istruzioni si parla sempre e soltanto di “detenzione di attività”, “conti correnti e libretti di risparmio”, ma occorre ricordare che tale valore deve essere indicato anche per gli immobili esteri, atteso che esso costituisce la base imponibile per il calcolo dell’IVIE.
Purtroppo, le istruzioni non spendono parole in proposito, ma, nell’ipotesi di immobili esteri, sembrerebbe irrilevante la compilazione della colonna 7 relativa al valore iniziale, innanzitutto perché generalmente, per gli immobili, i valori iniziali e finali sono gli stessi (desunti da contratti, atti, dichiarazioni, rendite catastali, ecc.), ma, soprattutto, perché le istruzioni della colonna 13 per il calcolo dell’IVIE considerano solo il valore indicato nella colonna 8 (“valore finale”), rapportato alla quota e ai mesi di possesso, da moltiplicare poi per l’aliquota prevista.
Pertanto, prudenzialmente è consigliabile compilare anche la colonna 7, ma sarà del tutto irrilevante e per lo più identica a colonna 8.