UNICO PF 2014: Quadro RR senza scampo per gli autonomi con cassa privata

| 10/06/2014

Con specifico riguardo ai professionisti “senza Cassa” assoggettati ai fini contributivi alla Gestione separata INPS è opportuno mettere in risalto una modifica che ha subito la modulistica. Ci si riferisce, in particolare, al rigo RR5 di UNICO 2014 PF nel quale, quest’anno, deve essere data evidenza a tutti i redditi che hanno concorso al raggiungimento del massimale contributivo (per il 2013 pari a 99.034 euro), oltre il quale nella Gestione separata non è più dovuta la contribuzione previdenziale, siano essi di lavoro autonomo professionale, oppure redditi diversi da quelli di lavoro autonomo (es. co.co.pro). La circ. INPS 6 giugno 2014 n. 74 (§ 2.2) ha precisato, al riguardo, che “Poiché al calcolo del contributo dovuto alla Gestione separata possono concorrere anche altri redditi percepiti dal professionista e soggetti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali obbligatorie è necessario individuare la base imponibile previdenziale sulla quale calcolare i contributi da versare onde evitare dei versamenti indebiti”.
Fino all’anno scorso, invece, nel quadro RR, doveva essere indicato il reddito imponibile (di lavoro autonomo determinabile nei righi RE, RH e LM di UNICO), eventualmente ridotto entro il limite del massimale e dell’eventuale quota che avesse concorso al suddetto massimale, ma derivasse da altri redditi già assoggettati a contribuzione nella Gestione separata (ad esempio, il reddito derivante da attività di collaborazione dichiarato nel quadro RC o da lavoro autonomo occasionale superiore a 5.000 euro, dichiarato nel quadro RL). In sostanza, i redditi diversi da quelli di lavoro autonomo professionale già assoggettati a contribuzione alla Gestione separata concorrevano alla formazione del massimale, ma erano esclusi dal reddito imponibile del quadro RR (ricorrendo tale ipotesi doveva essere barrata la casella 8 del rigo RR5, eliminata dalla modulistica di quest’anno).
Di seguito si indicano i diversi redditi percepiti nel 2013 che il lavoratore autonomo può indicare al rigo RR5 ed i codici che li contraddistinguono:
– 1: redditi di lavoro autonomo dichiarati ai fini IRPEF, compresi quelli in forma associata o quelli provenienti dal regime per l’imprenditoria giovanile determinati nel quadro RE (righi RE22, RE 23 o RE 25), RH (righi RH15, RH16 oppure RH18), LM (considerando la differenza fra quanto indicato nel rigo LM6 e LM9);
– 2: redditi erogati agli amministratori locali di cui all’art. 1 del DM 25 maggio 2001 sui quali gli enti competenti hanno versato i contributi alla Gestione separata utilizzando i flussi EMENS;
– 3: redditi soggetti al contributo della Gestione separata di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR (es. co.co.co., co.co.pro.), partecipazioni agli utili quando l’apporto è di esclusivo lavoro (associati in partecipazione ex art. 53, comma 2, lett. c) del TUIR), redditi diversi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR;
– 4: redditi che non sono base imponibile fiscale ma sui quali c’è obbligo contributivo previdenziale alla Gestione separata (assegno di ricerca, dottorato di ricerca borsa di studio, compensi per i medici in formazione specialistica);
– 5: reddito da lavoro autonomo ex art. 53 comma 1 del TUIR soggetto a contribuzione a favore di altra Cassa previdenziale diversa dalla Gestione separata (es. INARCASSA).
I redditi evidenziati con i codici da 1 a 4 sono soggetti alla Gestione separata e concorrono alla formazione del massimale annuo, mentre il reddito contraddistinto dal codice 5 non è assoggettato alla Gestione separata e, quindi, non concorre alla formazione del massimale.
In un secondo momento, occorre determinare il reddito imponibile previdenziale (colonna 11 del rigo RR5 di UNICO 2014 PF), escludendo dal computo:
– i redditi di lavoro autonomo, pur denunciati nel quadro RE, già assoggettati a contribuzione presso altre Gestioni previdenziali obbligatorie o Casse di previdenza professionali;
– i redditi già assoggettati alla contribuzione nei confronti della Gestione separata.
Esemplificando, se un soggetto possiede, oltre al reddito di lavoro autonomo professionale, anche un reddito come amministratore locale, pari a 15.357 euro, e un reddito da collaborazione a progetto, pari a 99.035 euro, nella colonna 11 deve essere indicato “0” (zero) in quanto il reddito proveniente da reddito assimilato e assoggettato alla Gestione separata supera il massimale annuo. Ancora si ipotizzi un soggetto con un reddito di lavoro autonomo professionale, pari a 45.000 euro, e un reddito indicato con codice 3 per 65.000 euro (di cui 40.000 per collaborazione a progetto e 30.000 per attività di lavoro autonomo occasionale); in tal caso, nella colonna 11 va indicato un reddito pari a 34.034 euro in quanto il reddito soggetto a contribuzione, potenzialmente pari a 110.000 euro (45.000 + 65.000), concorre fino al massimale di 99.034 euro e su 65.000 euro sono già stati versati i contributi dal sostituto previdenziale.