UNICO SC 2013: Deducibilità interessi passivi

| 14/06/2013

ll prospetto di cui ai righi RF118-RF121 del modello UNICO 2013 SC ha l’obiettivo di monitorare i diversi passaggi relativi al meccanismo di deducibilità degli interessi passivi basato sul calcolo del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL), che si applica ai soggetti IRES che svolgono un’attività industriale o commerciale.
I soggetti che svolgono un’attività finanziaria, invece, effettuano direttamente una variazione in aumento del reddito imponibile pari al 4% degli interessi passivi sostenuti, mentre i soggetti IRPEF applicano il pro rata generale previsto dall’art. 61 del TUIR.
Per i soggetti IRES non finanziari, l’eventuale eccedenza di interessi passivi rispetto a quelli attivi è deducibile dall’imponibile IRES nei limiti del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (“ROL”).
Il ROL si calcola utilizzando i dati di bilancio ed è rappresentato dalla differenza tra il valore della produzione (lett. A) dell’art. 2425 c.c.) e i costi della produzione (lett. B), dal quale vengono esclusi:
– gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali iscritti nelle voci di cui al numero 10) lett. a) e b);
– i canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali.
La disposizione in esame esclude esplicitamente dall’ambito di applicazione delle limitazioni alla deducibilità gli interessi compresi nel costo dei beni ai sensi dell’art. 110 comma 1 lett. b) del TUIR. In particolare, viene previsto che:
– per i beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge;
– per gli immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, al di là del dato letterale della norma, il trattamento in questione si rende applicabile anche agli interessi passivi imputati, sempre secondo corretti principi contabili, ad incremento del costo delle rimanenze di beni o servizi oggetto dell’attività dell’impresa diversi dagli immobili.
Ai sensi dell’art. 96 comma 4 del TUIR, l’eccedenza di interessi passivi non dedotta può essere recuperata nei successivi periodi d’imposta, a condizione che la struttura finanziaria della società evidenzi un importo di interessi passivi inferiore al 30% del ROL.
Ritornando all’apposito prospetto del quadro RF, quindi, si ipotizza che nel 2012, la società Teta srl presenti in bilancio una differenza tra gli aggregati A e B pari a 100.000 euro.
Supponendo l’assenza di ammortamenti, costi per godimento di beni di terzi e di canoni di leasing, ipotizzando in 75.000 euro gli interessi passivi rilevanti ai fini dell’art. 96 comma 1 del TUIR e in 15.000 gli interessi attivi, l’eccedenza di interessi di 30.000 (indicata al rigo RF121, colonna 3) risulta:
– indeducibile nell’esercizio (essa, infatti, viene riportata anche nel rigo RF16 tra le variazioni in aumento);
– riportabile agli esercizi successivi (al fine della deducibilità ex post) mediante l’apposita indicazione nella dichiarazione dei redditi.
Si ipotizzi, invece, un’altra società, che si potrebbe denominare Beta srl, che possiede interessi passivi oggetto del monitoraggio del ROL pari 10.000 euro per il 2012 e riporta degli interessi passivi indeducibili nel 2011 per un ammontare di 20.000 euro.
Supponendo l’assenza di interessi attivi ed un ROL per il 2012 pari a 100.000 euro il prospetto per la deducibilità degli interessi passivi deve essere compilato nel rigo RF118 per indicare i 20.000 euro di interessi passivi riportati e deducibili nel presente esercizio.
Con riferimento, poi, all’indicazione della deduzione relativa agli interessi indeducibili pregressi che trova capienza nel limite del 30% del ROL, occorre effettuare un’apposita variazione in diminuzione del reddito imponibile nel rigo RF54 con il codice 13.