Univocità dell'accertamento: analitico oppure sintetico
Dott. Alessio Pistone | 31/07/2013
Con la circolare 24 di oggi, é stata riconfermata l’incompatibilità logico-giuridica tra le due diverse metodologie accertative. L’Agenzia delle Entrate esplica relativamente all’accertamento sintetico, vedasi paragrafo 2.3, che il rapporto esistente tra accertamento sintetico (globale) ed indagini finanziarie (per categoria reddituale): “se continuano a sussistere elementi di incoerenza o il contribuente non si presenta, l’ufficio valuta l’opportunità di adottare più penetranti poteri di indagine conferiti all’Amministrazione, adeguati al caso concreto, anche in ragione della significatività dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinabile sinteticamente.
Attraverso, ad esempio, l’utilizzo dello strumento istruttorio delle indagini finanziarie potrebbero rendersi evidenti movimentazioni finanziarie riconducibili all’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da richiedere attente valutazioni circa la maggiore efficacia dell’accertamento del reddito delle relative categorie”.
Anche l’Agenzia delle Entrate, dunque, con il recentissimo intervento sopra richiamato, specifica che gli Uffici devono scegliere quale accertamento eseguire. Nella fase istruttoria possono passare dal sintetico all’indagine finanziaria, ma la scelta deve essere chiara nell’atto finale. E se si sceglie l’indagine finanziaria, l’accertamento deve riguardare una categoria reddituale (per cui non può essere semplicemente “sintetico”).
Invero, un’indagine bancaria richiede, oltre alla quantificazione della base imponibile, anche l’individuazione della categoria reddituale di appartenenza, che può ben essere presunta, ma deve comunque essere esplicitata e motivata. Del resto, la necessità di indicare obbligatoriamente almeno la categoria legale di appartenenza dei redditi (fondiari, di impresa, di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, di capitale e diversi), desumibile dalle movimentazioni bancarie, risulta chiaramente dai principi enunciati in materia dalla Suprema Corte (n. 10578/2011): “in assenza di contestazione sulla legittimità dell’acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i dati medesimi possono, infatti, essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività”.
L’attività dell’Ufficio, pertanto, in sede di indagine finanziaria, deve essere duplice: qualificare il reddito e quantificarlo. Peraltro, la qualificazione del reddito, intesa come individuazione della categoria reddituale di appartenenza, non è attività accertativa irrilevante, tanto che, in alcuni precedenti riguardanti espressamente le indagini finanziarie, in cui non veniva correttamente motivata la qualificazione reddituale (i.e. categoria di reddito) la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ad es. con la sentenza n. 25132/2009, i primi giudici hanno ritenuto di dover confermare l’annullamento di un avviso di accertamento che attribuiva, senza prove sufficienti, la qualificazione di redditi di lavoro autonomo alle movimentazioni bancarie appartenenti ad una lavoratrice dipendente.
Se, quindi, un atto fondato sulle indagini finanziarie deve essere annullato perché la qualificazione del reddito, in una categoria reddituale, è stata eseguita in maniera impropria, a maggior ragione deve essere annullato un avviso di accertamento che, disinteressandosi completamente della qualificazione reddituale, classifica illegittimamente i versamenti sul conto corrente quale “reddito sintetico”, non appartenente, per definizione, ad alcuna categoria.
Ciò chiarito, risulta evidente la nullità degli avvisi di accertamento che individuano un reddito da indagini finanziarie, senza altra specificazione, e che, addirittura, tale reddito si somma alle altre categorie reddituali dando origine ad un reddito complessivo sintetico, sconosciuto al nostro ordinamento tributario.