Utile di sas ed snc alla prova dell'opzione IRI

| 17/01/2017

La recente introduzione della disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (c.d. IRI), prevista all’art. 55-bis del TUIR, comporta alcune riflessioni in merito alle disposizioni civilistiche che regolano il diritto di percezione degli utili nelle società di persone commerciali (sas e snc). Ai fini fiscali, l’adozione del regime IRI consente di assoggettare a tassazione proporzionale del 24% gli utili accantonati nell’impresa o nella società (art. 55-bis comma 1 del TUIR). 
Occorre, quindi, considerare come le società di persone praticano il mantenimento nell’impresa degli utili conseguiti; i prelievi di utili da parte dei soci.
Sotto il profilo civilistico, il diritto di percezione agli utili da parte dei soci di società di persone sorge con l’approvazione del rendiconto (art. 2262 c.c.).
Come chiarito dalla pronuncia della Cassazione 17 febbraio 1996 n. 1240, nelle suddette società gli utili sono acquisiti immediatamente dai soci, indipendentemente da ogni determinazione della società che, priva di personalità giuridica, non ha il potere, che invece compete alle società di capitali, di deliberare attraverso i suoi organi la distribuzione o meno degli utili ai soci attuando forme di autofinanziamento.
L’art. 2262 c.c., tuttavia, può essere derogato,mediante patto contrario dei soci, da esprimere con un’apposita clausola inserita nel contratto sociale oppure, in mancanza, con un accordo ad hoc raggiunto dai soci all’unanimità.
Con riferimento al primo punto, la dottrina ha ammesso la possibilità di inserire una clausola statutaria che rimetta la decisione relativa alla distribuzione del risultato d’esercizio (nonché alla misura della medesima) alla maggioranza dei soci. Per poter applicare l’imposizione IRI al 24% degli utili mantenuti presso la società, pertanto, potrebbe essere opportuno inserire una clausola dell’atto costitutivo al fine di demandare la destinazione degli utili a una specifica decisione da parte dei soci assunta a maggioranze predeterminate, in deroga al consenso unanime.
Qualora mancasse tale clausola statutaria, invece, l’autofinanziamento della società sarebbe possibile esclusivamente con il consenso di tutti i soci. Infatti, la rinuncia (totale o parziale) da parte dei soci al proprio diritto alla distribuzione degli utili può avvenire anche di volta in volta, ma richiede una decisione unanime (in tal senso, cfr. App. Milano 29 giugno 1993 e Trib. Lecco 23 maggio 1990).
In assenza di tale decisione, pertanto, gli utili delle società di persone, nell’ipotesi di mancata distribuzione e di loro accantonamento, non costituiscono un incremento del patrimonio della società, ma conservano la loro originaria natura di crediti dei singoli soci nei confronti della società (Cass. 2 febbraio 2009 n. 2569).
Con riferimento alle snc, inoltre, l’art.  2303 c.c. vieta la ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti (il divieto è esteso anche alle sas per effetto del richiamo ex art. 2315 c.c.). La giurisprudenza, tuttavia, ha ammesso la possibilità per i soci di percepire utili anteriormente all’approvazione del rendiconto, purché anche detta possibilità sia espressamente prevista nell’atto costitutivo, oppure, in mancanza, sia oggetto di una decisione dei soci all’unanimità (cfr. Cass. 9 luglio 2003 n. 10786).
Sotto il profilo fiscale, si ricorda che l’art. 55-bis comma 1 del TUIR prevede che le somme prelevate dall’imprenditore (dai collaboratori familiari o dai soci) siano deducibili nel limite dell’utile dell’esercizio e delle riserve di utili assoggettate a tassazione IRI negli esercizi precedenti al netto delle perdite maturate in costanza del regime IRI.
Al contempo, tali somme scontano l’imposizione progressiva in capo al percettore, come reddito d’impresa. Questo sistema, quindi, permette di evitare la doppia imposizione in quanto, nel periodo d’imposta in cui avviene il prelievo, gli utili prelevati possono essere portati in deduzione come componente negativodireddito dalla base imponibile IRI. In altre parole, l’ammontare degli utili che hanno scontato la tassazione IRI determina il c.d. “plafond IRI”.
Detta soglia, quindi, costituisce il limite di reddito ai fini:
– della deducibilità delle somme prelevate dalla base imponibile IRI;
– dell’imponibilità delle medesime somme in capo ai percipienti.