Valenza delle risposte ai questionari sul redditometro
Dott. Alessio Pistone | 01/09/2013
Dopo la pubblicazione della circolare 24 dell’Agenzia delle Entrate, avevamo riepilogato brevemente quali sono le fasi procedurali che precedono l’emanazione dell’accertamento sintetico.
In sostanza, in un primo momento, viene notificato l’invito a comparire per giustificare le incongruenze tra spese sostenute e reddito dichiarato, poi, se la pratica non viene archiviata, si passa alla fase dell’accertamento con adesione, quindi alla notifica del relativo invito al contraddittorio.
Una volta che il contribuente riceve l’invito a comparire, egli deve presentarsi producendo la documentazione richiesta, pena la sanzione di cui all’art. 11 del DLgs. 471/97, che, tuttavia, non può essere irrogata se non venissero esibiti documenti già in possesso dell’ufficio o di altre amministrazioni, come ad esempio i certificati di proprietà delle autovetture.
Emerge subito il problema relativo alla documentazione che fa prova contraria, sotto un duplice profilo.
In primo luogo, non è detto che egli possa reperire immediatamente i documenti che giustificano come si sia potuto procedere all’acquisto di un immobile nel 2009, siccome si può trattare di documentazione bancaria risalente nel tempo.
Magari bisogna recarsi presso istituti di credito con cui non si hanno più rapporti, o addirittura dall’ex marito o dalla ex moglie, se le risorse provenivano da detti soggetti.
Sebbene l’art. 32 del DPR 600/73 prescriva che il termine per l’adempimento non può essere inferiore a quindici giorni, nulla vieta che il contribuente, il più celermente possibile, chieda una proroga, motivandone il perché.
Detto ciò, come va valutato l’eventuale “rifiuto di esibizione”?
Pur facendo presente la necessità di porre in essere una condotta collaborativa, bisogna affermare che mai il Fisco potrà chiedere nell’invito a comparire tutta la documentazione potenzialmente idonea a formare prova contraria e poi, nelle fasi successive (adesione e contenzioso), eccepire che ogni documento che si produce è inutilizzabile in quanto si è oramai verificata la c.d. “sterilizzazione” ex art. 32, comma 4 del DPR 600/73.
Ricordiamoci che tale effetto presuppone una domanda circostanziata, quindi se viene richiesto di esibire il documento giustificativo della spesa “X”, allora ci potrà essere l’effetto preclusivo, ma non quando viene formulato un invito generico. Inoltre, l’irrilevanza fiscale di un fatto può essere dimostrata in diverse maniere, basti pensare alla simulazione di un contratto valutato dall’Ufficio ai fini dell’incremento patrimoniale.
Se viene prodotto un documento, e, sulla base del medesimo, la pretesa non viene subito archiviata, il contribuente, nel contenzioso, non potrà subire limitazioni alla produzione di documenti solo perché esiste l’art. 32 prima richiamato: ciò si tradurrebbe in una lesione, se non in una distruzione, del diritto di difesa.
A ben vedere, è difficile, in concreto, stabilire quando l’effetto preclusivo opera nel redditometro, posto che esso si adatta più ad accertamenti sulle singole tipologie reddituali. Si pensi all’accertamento sul reddito d’impresa: se il Fisco chiede di esibire “tutta” la documentazione contabile, la richiesta non è specifica e circostanziata secondo la ratio legis, e nessuna preclusione secondo la tesi da noi condivisa dovrebbe operare, se invece vengono domandate le fatture di un certo mese o anno, la preclusione opera.