Il diritto a "non accusarsi" ha valenza anche fiscale

| 08/05/2013

L’art. 6 della Corte europea dei diritti dell’Uomo enuncia il principio del “giusto processo” che, nella nostra Costituzione, è disciplinato dall’art. 111. La Corte europea dei diritti dell’Uomo, con la sentenza del 5 aprile 2012, n. 11663/04, causa Chambaz vs Svizzera, si è occupata di tale articolo con riferimento alle indagini fiscali.
Per prima cosa, vale la pena di rammentare che i principi che stanno alla base del “giusto processo” sono corollari di norme internazionali generalmente riconosciute, per cui godono di applicazione generalizzata. In sostanza, viene affermato il diritto del contribuente a non autoaccusarsi e a rimanere in silenzio qualora, sebbene egli sia sottoposto ad un controllo di natura tributaria, la collaborazione con le autorità fiscali potrebbe compromettere la sua posizione dal punto di vista penale. Ciò, inoltre, postula che le richieste dell’autorità tributaria non avvengano in maniera coercitiva, perciò con un qualsivoglia tipo di pressione psicologica. Non sono quindi legittime le richieste di informazioni e/o di esibizione di documenti nella misura in cui, da ciò, possano scaturire conseguenze di natura penale. Il contribuente, in breve, ha facoltà di non rispondere, il che non deve, per naturale conseguenza, comportare sanzioni di natura amministrativa. Questi sono i principi affermati dalla Corte che possono avere notevole rilievo all’interno dell’ordinamento nazionale, posto che sono molte le norme che, al ricorrere di determinati presupposti, sono interessate da ciò, ma a tale aspetto verrà dedicato un intervento successivo. Ora, prescindendo dall’esame relativo alle varie leggi d’imposta svizzere esaminate nella sentenza, giova rilevare che, da quanto illustrato nella pronuncia, al contribuente è attribuito un vero e proprio diritto al silenzio quando dall’indagine fiscale possano scaturire conseguenze penali tributarie, il che, per farla breve, si verifica quando la violazione tributaria ha altresì rilievo penale (si pensi all’indebita deduzione di costi eseguita mediante utilizzo in dichiarazione di fatture su operazioni inesistenti, fattispecie che cagiona il disconoscimento del costo e l’integrazione del delitto di dichiarazione fraudolenta).
Nel diritto interno, l’unica norma che disciplina tale circostanza è l’art. 19 del DLgs. 74/2000 sul principio di specialità, secondo cui, in casi come quello illustrato, fermo restando il recupero a tassazione dell’imposta, se il processo penale si conclude con una sentenza che afferma la responsabilità dell’imputato, le sanzioni amministrative non possono essere irrogate.
Ma quanto esposto nella sentenza Chambaz vs Svizzera apre un diverso scenario. Infatti, il diritto a non autoincriminarsi potrebbe avere rilievo non solo nel caso di violazioni sia amministrative sia penali tributarie, ma altresì qualora l’esibizione di un documento possa comportare, ad esempio, gli estremi di un reato previdenziale (omesso versamento di contributi), societario (false comunicazioni sociali), fallimentare (bancarotta) o comune (l’esempio potrebbe essere quello in cui un contribuente, avendo dedotto somme erogate ad un funzionario pubblico come conseguenza di un accordo che configura il reato di corruzione, ha interesse a non produrre un determinato documento). Allora, in tutte queste ipotesi rimangono, ovviamente, più che legittime le indagini fiscali, poste in essere mediante accessi, sequestri, perquisizioni, verifiche bancarie, ma non potranno sussistere conseguenze pregiudizievoli per la mancata collaborazione del contribuente.