Valutazione del magazzino per merci in transito
Dott. Alessio Pistone | 24/07/2013
Con la sentenza n. 17983 ddi oggi la Corte di Cassazione ha stabilito che ai fini della valutazione fiscale delle rimanenze di magazzino, non risulta possibile ricomprendere nella stessa categoria omogenea le merci giacenti di magazzino e quelle in transito, seppur identificate con lo stesso codice, laddove le merci in transito subiscano un calo naturale e siano soggette a oneri di carico e scarico, nonché a costi di trasporto e spese di dogana.
Il caso di specie attiene una società operante nel settore della produzione di legname, la quale aveva operato una distinzione tra le merci (nello specifico, tronchetti eucaliptus scortecciati, contraddistinti da un unico codice) giacenti in magazzino e le merci in transito, valutando le prime con il metodo LIFO a scatti, e le seconde con il diverso metodo del costo specifico. Secondo l’impresa, nel caso in questione, le merci giacenti in magazzino e quelle in transito presentavano caratteristiche sostanziali di natura e valore economico palesemente differenti, che impedivano l’inclusione delle stesse nella medesima categoria omogenea. L’Agenzia delle Entrate aveva, invece, valutato tutte le rimanenze finali con il metodo LIFO a scatti prescritto dall’art. 92 del TUIR, accertando conseguentemente, in capo all’impresa, un maggior imponibile. La Commissione tributaria regionale di Napoli, chiamata a pronunciarsi sulla questione, aveva ritenuto corretto l’operato dell’Ufficio (valutazione di tutte le rimanenze finali con il metodo LIFO a scatti, senza operare alcuna distinzione tra le merci giacenti in magazzino e quelle in transito), trattandosi di merce contraddistinta con il medesimo codice e, quindi, appartenente alla medesima categoria omogenea. Tuttavia, veniva affermato che il criterio di valutazione utilizzato dall’Ufficio non poteva essere applicato con carattere di rigidità, in quanto per le merci in transito dovevano essere prese in considerazione altre componenti (quali il calo per processo di umidificazione, gli oneri di carico e scarico e il costo del trasporto), che, di fatto, determinavano una disomogeneità del prodotto. I giudici di merito avevano, dunque, valutato tali oneri aggiuntivi nella percentuale del 15% del valore unitario calcolato con metodo LIFO (criterio che, ad avviso della ricorrente, non trovava riscontro nell’art. 92 del TUIR) e, conseguentemente, avevano ridotto il valore delle rimanenze e l’ammontare del recupero a tassazione.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società contribuente e cassato la sentenza impugnata.
In primo luogo, i Giudici di legittimità hanno ricordato che, in materia di determinazione del reddito d’impresa, l’art. 92 del TUIR dispone che la valutazione delle rimanenze finali va effettuata raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e valore.
Pur non essendo contenuta nella predetta disposizione alcuna indicazione utile al fine di individuare (e definire) la nozione di “categorie omogenee”, l’omogeneità “per natura” implica che i beni, in relazione alle loro proprietà e caratteristiche merceologiche sostanziali, debbano appartenere allo stesso genere, mentre l’omogeneità “per valore” richiede che si tratti di beni aventi identico contenuto economico al momento del raggruppamento (valore, questo, da stabilirsi sulla base della definizione di valore normale risultante dall’art. 9 comma 3 del TUIR).
Nel caso di specie, come peraltro in parte affermato anche dalla stessa C.T. Reg., le merci in transito subiscono un calo naturale per il processo di umidificazione e sono soggette ad oneri di carico e scarico, nonché a costi di trasporto e spese di dogana.
Pertanto, ad avviso della Suprema Corte, è indubbio che, nonostante il dato formale dell’identità di codice, le merci giacenti in magazzino e quelle in transito presentano caratteristiche sostanziali di natura e valore economico palesemente differenti, che impediscono l’inclusione delle stesse nella medesima categoria.
È bene, comunque, precisare che la sentenza in commento, pur evidenziando la contradditorietà della pronuncia dei Giudici di merito (che sostanzialmente riconoscono la disomogeneità tra merci giacenti in magazzino e merci in transito, ma erroneamente ritengono corretto il metodo di calcolo utilizzato dall’Ufficio, senza distinzione tra le diverse categorie di merci), non si esprime sulle modalità da utilizzare per determinare il valore delle rimanenze.