Vendita a distanza di alcoolici

| 09/07/2018

Per gli scambi tra Stati membri dell’Ue di beni soggetti ad accisa, é prevista, ai fini IVA, una disciplina che deroga parzialmente a quella stabilita per le altre tipologie di beni. Per questi beni, infatti, se con riferimento alle operazioni tra soggetti passivi nulla cambia rispetto alle ordinarie regole impositive previste per gli scambi intracomunitari, per le operazioni che vedono come acquirenti consumatori privati comunitari la normativa vigente non corrisponde a quella prevista per la maggior parte degli altri beni. A tale ultimo riguardo, occorre premettere che l’art. 33 della direttiva 2006/112/CE dispone, fra l’altro, che in linea generale è considerato luogo di una cessione di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo, il luogo in cui la merce si trova al momento d’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente privato consumatore. Il successivo art. 34 della menzionata direttiva comunitaria individua un’ipotesi di deroga a tale disposizione, la quale ultima, tuttavia, non si applica ai beni soggetti ad accisa. Si fa riferimento, in particolare, a quanto previsto in ordine ai prodotti ceduti a consumatori finali nell’ambito della Ue per corrispondenza, su catalogo, via internet (c.d. “vendite a distanza”), tassati nello Stato membro del consumatore a patto che l’importo globale delle cessioni non sia inferiore a una determinata soglia. Nel qual caso, per motivi di semplificazione, i beni sono, invece, in linea generale assoggettati a imposta nel Paese del fornitore. Con riferimento alle vendite a distanza di beni soggetti ad accisa nei confronti di privati consumatori comunitari, non opera, invece, la disposizione che consente, entro una determinata soglia monetaria, la tassazione nello Stato membro di origine. Per esse l’IVA è sempre dovuta nello Stato di destinazione dei beni. Pertanto, facendo riferimento al sistema nazionale, per le operazioni in uscita, con trasporto/spedizione a cura o nome del cedente (si realizza, invece, una cessione interna se il trasporto viene effettuato dall’acquirente), relative a tali beni si configura, in ogni caso, una cessione intracomunitaria non imponibile ex art. 41 comma 1 lett. b) del DL 331/93, con emissione della relativa fattura nei confronti del cliente finale (in alternativa, è comunque possibile effettuare un trasferimento a se stesso dei beni ex art. 41 comma 2 lett. c) del DL 331/93). Poiché in realtà le cessioni in questione costituiscono, secondo quanto previsto dalla direttiva 2006/112/CE, operazioni territorialmente rilevanti non nel nostro Paese ma nello Stato membro di destinazione, occorre applicare sempre e comunque l’IVA del Paese dell’acquirente. Conseguentemente, il fornitore nazionale è tenuto, in ogni caso, ad aprire una posizione IVA, mediante rappresentante fiscale o identificazione diretta, nell’altro Stato Ue al fine di assolvere ai relativi obblighi. Tale adempimento costituisce, chiaramente, un notevole disincentivo allo sviluppo del commercio elettronico relativo ai prodotti in esame. Ciò ancor di più se si pensa che esso si va ad aggiungere agli obblighi previsti per l’assolvimento dell’accisa nel Paese di destino dei beni (l’eventuale accisa andrà, inoltre, a far parte della base imponibile sulla quale verrà calcolata l’IVA estera), previo ricorso a un deposito fiscale/destinatario registrato (per i beni spediti dall’Italia in regime sospensivo) o ad un rappresentante fiscale accise in tale Stato (per i beni ad accisa italiana assolta).
L’applicazione della descritta disciplina ai fini IVA è stata affermata anche dall’Amministrazione finanziaria nella consulenza giuridica n. 954-72/2012 del 15 febbraio 2013 nonché nell’interrogazione parlamentare n. 5-05068 del 19 marzo 2015. La normativa vigente, inoltre, nonostante le descritte problematiche operative esistenti per le aziende produttrici di vini e bevande alcoliche che effettuano attività di vendita on line nei confronti di privati consumatori comunitari, non può essere oggetto di modifiche poiché recepisce, come accennato, regole vincolanti fissate dalla direttiva 2006/112/CE. Criteri impositivi analoghi si applicano, naturalmente, anche in entrata. Relativamente a tali ultime operazioni, si segnala, in particolare, il provvedimento del 14 novembre 2012 n. 24211, con cui l’Agenzia delle Dogane ha definito la procedura di autorizzazione e gli adempimenti finalizzati al pagamento dei tributi dovuti in base alle disposizioni di cui all’art. 10-bis del DLgs. n. 504/95. Tale articolo dispone, in particolare, che sono soggetti ad accisa in Italia i prodotti già assoggettati in altro Stato membro acquistati da un privato stabilito nel territorio italiano e spediti o trasportati nel territorio stesso, direttamente o indirettamente, dal venditore o per suo conto. Debitore dell’accisa, in questo caso, è il rappresentante fiscale designato dal venditore, avente sede nel territorio dello Stato e preventivamente autorizzato dall’Amministrazione finanziaria.