Verifica dell’annullamento delle cartelle inferiori a 1.000 euro
Dott. Matteo Mignardi | 17/01/2019
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 4 del Decreto Fiscale n. 119/2018 (Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019) alla data del 31 dicembre 2018 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrebbe aver effettuato d’ufficio l’annullamento delle cartelle fino a mille euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Ai fini dello stralcio, i contribuenti non erano tenuti ad effettuare alcun adempimento in quanto quest’ultimo avveniva automaticamente da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per cui alla data odierna la procedura di stralcio in parola dovrebbe ormai essersi conclusa.
La disposizione normativa richiamata non ha previsto l’invio di alcuna comunicazione al contribuente al fine di rendere noto al medesimo l’avvenuto stralcio del debito a suo carico. Pertanto, quest’ultimo, allo scopo di verificare in concreto l’avvenuta cancellazione del carico deve necessariamente controllare per conto proprio l’effettiva esecuzione dello stralcio ad opera dell’Agente della Riscossione.
Ebbene, la predetta verifica potrà avvenire direttamente presso gli uffici AdER presenti sul territorio o consultando da casa la propria posizione debitoria all’interno dell’area riservata.
Per l’accesso è necessario essere in possesso di almeno una delle apposite credenziali:
– SPID;
– Pin e password Agenzia delle Entrate;
– Credenziali INPS;
– Smart Card (Carta Nazionale dei Servizi).
Una volta effettuato l’accesso all’Area Riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione il contribuente potrà visionare il dettaglio dei debiti a suo carico e l’avvenuto stralcio dei debiti fino a mille euro.
Si ricorda che anche i contribuenti che avevano in corso una rateizzazione ex art. 19 del DPR 602/73 beneficiavano dello stralcio dei carichi previsto dall’art. 4 del DL 119/2018.
Quest’ultimi, pertanto, laddove la dilazione in corso avesse avuto ad oggetto sia carichi oggetto di stralcio sia carichi esclusi dal medesimo, al fine di non effettuare pagamenti in misura maggiore rispetto al residuo dovuto, ad oggi possono richiedere all’Agente della Riscossione il ricalcolo del piano di dilazione espunto dai debiti oggetto di stralcio evitando, in tal modo, successivi rimborsi o pagamenti in acconto di altri debiti.
Le eventuali somme già versate sui carichi poi stralciati, invece, come previsto dalla norma, avranno un trattamento differenziato a seconda che il pagamento sia avvenuto prima o dopo rispetto al 24 ottobre 2018.
Infatti, le somme versate in data anteriore al 24 ottobre resteranno definitivamente acquisite. Le somme versate in data successiva, invece, verranno imputate alle rate già scadute o in scadenza riferite ad altri carichi ovvero in mancanza di esse (ad esempio se la dilazione aveva ad oggetto solo carichi fino a mille euro o se intanto i debiti di importo superiore sono stati interamente saldati) saranno rimborsate ai contribuenti.
Si rammenta, infine, che hanno formato oggetto di stralcio anche i carichi al di sotto dei mille euro rientranti in una precedente richiesta di Rottamazione ai sensi del DL 148/2017. Tuttavia, nel caso dei contribuenti che hanno aderito alla rottamazione bis, differentemente da quanto avviene in caso di rateizzazioni ex art. 19 DPR 602/73, sarà direttamente l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ad inviare al contribuente il nuovo piano dei pagamenti post stralcio senza che, a tal fine, sia necessario presentare apposita istanza.
Anche in questo caso, con riferimento ai carichi oggetto di stralcio, le somme già versate, entro il 23 ottobre 2018 saranno da ritenere definitivamente acquisite. Le somme versate in data successiva, invece, verranno imputate secondo il seguente ordine:
1) debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata (rottamazione bis);
2) debiti scaduti o in scadenza;
3) in assenza di ulteriori debiti saranno rimborsati al contribuente.