Versamento in ritardo di rate da adesione
Dott. Alessio Pistone | 07/05/2013
Secondo la dottrina e la giurisprudenza di merito prevalente, il versamento lievemente tardivo della prima o unica rata delle somme dovute a seguito di adesione non compromette il perfezionamento dell’istituto definitorio. E ciò vale tanto più quando il contribuente è in grado di documentare le ragioni che hanno determinato il ritardo.
L’Amministrazione finanziaria, del resto, con la circolare n. 65 del 28 giugno 2001, aveva stabilito che, in presenza di anomalie di minore entità, come una lieve carenza o tardività dei versamenti eseguiti, nonché in presenza di valide giustificazioni offerte dal contribuente nei casi di maggiore gravità, l’Ufficio può valutare il permanere o meno del concreto e attuale interesse pubblico al perfezionamento dell’adesione.
La giurisprudenza di merito, da parte sua, ha più volte affermato il principio secondo cui le irregolarità di lieve entità non pregiudicano il perfezionamento dell’adesione (da ultimo, cfr. C.T. Prov. di Milano n. 7 del 18 gennaio 2013). Ciò vale ancor più se le giustificazioni addotte dal contribuente sono plausibili (cfr. C.T. Prov. di Arezzo n. 281 del 27 ottobre 2011) o se il ritardo nel versamento è stato addirittura di un sol giorno (C.T. Prov. di La Spezia n. 99 del 24 settembre 2012).
Quanto sin qui illustrato, tuttavia, dovrebbe valere anche in relazione ad un altro istituto su cui la giurisprudenza non si è ancora pronunciata: l’acquiescenza. Ai sensi dell’articolo 15 del DLgs. 218/1997, si verifica l’acquiescenza all’atto impositivo se il contribuente rinuncia a presentare ricorso e istanza di reclamo-mediazione o istanza di accertamento con adesione, definendo per intero l’accertamento in maniera agevolata e ottenendo la riduzione a un terzo delle sanzioni irrogate. A tal fine, le somme complessivamente dovute per imposte, sanzioni, interessi e contributi devono essere versate entro il termine per presentare ricorso.
Accade sempre più di sovente, in questo periodo storico, che i contribuenti fatichino a reperire la liquidità necessaria al pagamento degli accertamenti e, pur volendo definire il contesto con il versamento delle somme dovute, non riescano a rispettare i termini previsti. Giungono così agli Uffici pagamenti relativi ad acquiescenze all’accertamento che risultano tardivamente eseguiti, a volte solo di qualche giorno.
A quanto consta, l’Amministrazione finanziaria non si è mai pronunciata direttamente circa la possibilità di ritenere comunque perfezionata l’acquiescenza in caso di versamento lievemente tardivo, ma, apparendo evidenti le analoghe finalità tra i predetti istituti deflattivi del contenzioso, nonché talune altre caratteristiche, sarebbe illogico ritenere le conclusioni cui è giunto il Fisco in materia di tardivi versamenti riguardanti l’adesione non applicabili anche a quelli concernenti l’acquiescenza.
A supporto di tale tesi depone anche un datato documento di prassi dell’Amministrazione finanziaria, con cui è stato stabilito che, nel caso in cui il contribuente che intende beneficiare delle possibilità offerte dall’art. 15 incorra in “evidente” errore materiale o di calcolo nel versamento e possa rilevarsi che la sproporzione tra quanto dovuto e quanto pagato non sia di tale entità che possa indursi un atteggiamento incompatibile con la volontà di prestare acquiescenza, potrà comunque essere ritenuto definibile il contesto, subordinatamente all’immediata integrazione del dovuto da parte del contribuente, invitato altrettanto immediatamente dall’ufficio (nota DRE Sicilia n. 50685 del 29 ottobre 1999). In sostanza, per il Fisco, sembrerebbe rilevante il fatto che sia comunque evidente la volontà del contribuente di prestare acquiescenza. In tale prospettiva, se è ammissibile un versamento non completo, come previsto dal sopra riportato documento di prassi, dovrebbe essere altrettanto accettabile anche un versamento tardivo di un giorno o poco più rispetto alla scadenza originaria.
È appena il caso di concludere che, invece, non potrebbero certamente essere accettati pagamenti non lievemente tardivi, senza una forte, valida e comprovata giustificazione, così come pagamenti parziali sproporzionati rispetto all’ammontare dovuto. Si ricorda infine che, come rilevato nei documenti di prassi, l’accettazione di tali pagamenti irregolari – e il conseguente perfezionamento dell’acquiescenza o dell’adesione – è una facoltà dell’Ufficio e non un obbligo (anche se su tale aspetto si potrebbero delineare profili critici in relazione all’obbligo di buona fede e collaborazione tra Fisco e contribuenti, previsto dall’articolo 10 dello Statuto del contribuente).