Aggiornamento novità 2026 per il Terzo Settore (parte 1)

| 24/11/2025

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva un decreto legislativo adottato nell’ambito della delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introducendo una serie di interventi che riguardano il Terzo Settore, la disciplina della crisi d’impresa, il settore sportivo e l’imposta sul valore aggiunto. Sul provvedimento é stata acquisita l’intesa in Conferenza Unificata, un organo che riunisce in un’unica sede la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Questo organismo ha la funzione di coordinare il dialogo istituzionale tra Governo, Regioni e autonomie locali, esprimendo pareri, intese o accordi su atti normativi che incidono sulle competenze condivise. La Conferenza Unificata opera come luogo di confronto obbligatorio ogni volta che un provvedimento statale coinvolge simultaneamente sia le Regioni sia gli enti locali, garantendo così un processo decisionale più equilibrato e partecipato. Nel corso dell’iter di approvazione, il testo del decreto é stato ulteriormente adeguato per recepire i pareri delle Commissioni parlamentari competenti e per tenere conto delle interlocuzioni con la Commissione europea.

Il decreto introduce anche il nuovo articolo 79-bis, che disciplina il trattamento fiscale delle plusvalenze sui beni strumentali nel caso in cui alcune attività dell’ente siano riclassificate da commerciali a non commerciali. La norma prevede che le plusvalenze latenti non vengano tassate immediatamente se l’ente esercita l’apposita opzione nella dichiarazione dei redditi e se i beni restano vincolati allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale. In altre parole, il mutamento della qualificazione fiscale non determina subito un’imposizione sul maggior valore dei beni, purché questi continuino a essere utilizzati esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tale beneficio, tuttavia, comporta un “congelamento” della plusvalenza se i beni vengono destinati a finalità diverse oppure se sono ceduti a titolo oneroso oppure se sono oggetto di risarcimento per perdita o danneggiamento. Successivamente al compiersi di uno di questi atti, la plusvalenza sospesa torna a concorrere alla formazione del reddito dell’ente.

Le modalità di calcolo previste sono le seguenti:

  • Caso 1: destinazione a finalità diverse: La plusvalenza corrisponde alla differenza tra il valore normale del bene al momento della nuova destinazione e il costo non ammortizzato registrato all’atto del passaggio da attività commerciale a non commerciale;
  • Caso 2: cessione o risarcimento: La plusvalenza é determinata dalla differenza tra il corrispettivo o indennizzo netto e il costo non ammortizzato del bene al momento del cambio di qualificazione.

La plusvalenza così determinata é tassata per intero nell’esercizio in cui si verifica l’evento ma, qualora il bene sia stato posseduto per almeno tre esercizi, l’ente può scegliere di rateizzare l’imposta fino a un massimo di quattro anni, scelta che deve risultare nella dichiarazione dei redditi.