Aggiornamento novità 2026 per il Terzo Settore (parte 2)

| 24/11/2025

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva un decreto legislativo adottato nell’ambito della delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introducendo una serie di interventi che riguardano il Terzo Settore, la disciplina della crisi d’impresa, il settore sportivo e l’imposta sul valore aggiunto. Sul provvedimento é stata acquisita l’intesa in Conferenza Unificata, un organo che riunisce in un’unica sede la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Questo organismo ha la funzione di coordinare il dialogo istituzionale tra Governo, Regioni e autonomie locali, esprimendo pareri, intese o accordi su atti normativi che incidono sulle competenze condivise. La Conferenza Unificata opera come luogo di confronto obbligatorio ogni volta che un provvedimento statale coinvolge simultaneamente sia le Regioni sia gli enti locali, garantendo così un processo decisionale più equilibrato e partecipato. Nel corso dell’iter di approvazione, il testo del decreto é stato ulteriormente adeguato per recepire i pareri delle Commissioni parlamentari competenti e per tenere conto delle interlocuzioni con la Commissione europea.

La revisione del trattamento IVA relativo ad alcune prestazioni rese da enti associativi nasce dalla esigenza di chiudere la procedura d’infrazione 2008/2010 avviata dalla Commissione Europea, che contestava alla normativa nazionale l’esclusione dal campo IVA delle operazioni rese, dietro corrispettivo specifico o contributo aggiuntivo, da particolari categorie associative (politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e dedicate alla formazione extrascolastica), quando svolte nell’ambito delle finalità istituzionali. Per rispondere alle richieste europee, l’articolo 10 del d.P.R. n. 633/1972 é stato quindi modificato al fine di includere tali operazioni nel regime di esenzione IVA, purché non si generino distorsioni della concorrenza.

La decorrenza prevista originariamente per l’applicazione dell’articolo 5 comma 15-quater era fissata al 1° gennaio 2024; tale scadenza é stata poi spostata al 1° luglio 2024 tramite l’articolo 4, comma 2-bis, del DL n. 51/2023; successivamente, l’articolo 3, comma 12-sexies, del DL n. 215/2023 ha ulteriormente rinviato l’entrata in vigore al 1° gennaio 2025. Infine, con l’articolo 3, comma 10, del DL 27 dicembre 2024, n. 202, l’applicazione é stata prorogata al 1° gennaio 2026.

Nel quadro degli interventi fiscali recentemente approvati, una delle novità di maggior rilievo riguarda la proroga al 2036 dell’entrata in vigore delle disposizioni che avrebbero imposto agli enti associativi l’adempimento degli obblighi strumentali ai fini IVA, compresi quelli relativi alla contabilità e alla fatturazione, per le attività svolte a favore dei propri iscritti. Secondo quanto illustrato nella relazione che accompagna il provvedimento, il decreto interviene sull’articolo 1, comma 683, della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) con l’obiettivo di rinviare al 1° gennaio 2036 l’applicazione del nuovo regime di esenzione IVA previsto per le operazioni effettuate dagli enti associativi individuati dall’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146/2021. Tale regime, nella normativa vigente, sarebbe dovuto entrare in funzione il 1° gennaio 2026.

L’ulteriore rinvio al 2036 recepisce le indicazioni contenute nei pareri espressi dalla 6ª Commissione (Finanze) del Senato e dalla VI Commissione (Finanze e Tesoro) della Camera, che hanno invitato il Governo a valutare soluzioni utili a conservare il regime attuale di esclusione dall’IVA per le prestazioni rese dagli enti associativi non commerciali.