Il TAR respinge il ricorso di Airbnb: intermediari sanzionabili per omesse ritenute

| 19/02/2019

Con la sentenza depositata ieri il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di Airbnb contro l’applicazione della disciplina sulle locazioni brevi.
Nel dichiarare infondate le doglianze, il TAR ha sottolineato che, con riferimento ai dubbi circa l’ambito di applicazione territoriale del nuovo regime fiscale, e in particolare se esso riguardi anche contratti di locazione breve relativi a immobili siti al di fuori del territorio italiano, ma locati da host residenti in Italia, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/2017 ha chiarito che essa si applica solo ai contratti relativi ad immobili situati in Italia, “in quanto quelli situati all’estero producono reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. f) del TUIR”.
Per quanto riguarda gli obblighi di ritenuta, la circolare sopra più volte menzionata ha chiarito che, sebbene la ritenuta si applichi ai canoni di locazione e ai corrispettivi derivanti da contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017, per espressa previsione normativa, l’Agenzia ha ritenuto di non sanzionare le omissioni fino al 11 settembre 2017. Gli intermediari saranno comunque sanzionabili per le omesse o incomplete ritenute da effettuare a partire dal 12 settembre 2017 e da versare entro il 16 ottobre 2017.
Airbnb non avrebbe rispettato neanche un altro degli obblighi previsti dalla normativa, la trasmissione dei dati degli host all’Agenzia delle Entrate, per consentirle – incrociando i dati – di stanare possibili evasori.
Per la pronuncia ha espresso soddisfazione Federalberghi, mentre Airbnb si è dichiarata delusa e ha annunciato l’intenzione di fare ricorso al Consiglio di Stato, anche ai fini dell’eventuale interessamento della Corte di Giustizia Europea.