Base imponibile INPS limitata per i soci di srl

| 13/06/2015

Per i soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti INPS in forza di un’attività d’impresa svolta in via prevalente, non concorrono alla base imponibile contributiva i redditi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali. Con queste conclusioni, le (identiche) pronunce del 25 giugno 2015 n. 752 e n. 774 della Corte d’Appello di L’Aquila disconoscono la costante prassi dell’INPS, della quale di seguito si dà conto.
La vertenza riguardava un imprenditore che, oltre all’attività svolta in via prevalente che aveva dato luogo all’iscrizione nella Gestione commercianti, era socio di capitale di alcune srl, senza prestare nelle stesse alcuna attività. L’INPS pretendeva di assoggettare a contribuzione anche il reddito da partecipazione alle predette società in forza dell’art. 3-bis del DL 384/92, per cui l’ammontare della contribuzione alla suddetta Gestione “è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF”. In base alla norma, infatti, i contributi previdenziali sono dovuti non soltanto sul reddito derivante dall’attività d’impresa (esercitata con abitualità e prevalenza) che abbia dato luogo all’iscrizione, bensì anche su tutti gli altri redditi d’impresa eventualmente conseguiti dall’interessato nel periodo di riferimento, quali i redditi di partecipazione in società di persone o in srl che abbiano optato per il regime della trasparenza ex art. 116 del TUIR, riportati nel quadro RH del modello UNICO-PF.
Si ricorda che, a seguito dell’introduzione dell’obbligo assicurativo presso la Gestione commercianti per i soci di srl operanti nel settore commerciale o terziario che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, l’INPS, con la circ. 102/2003, aveva chiarito che, per tali soggetti, la base imponibile è costituita:
– dalla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate che abbiano optato per il regime della trasparenza;
– in caso di srl “non trasparenti”, dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali al medesimo attribuibile in ragione della quota di partecipazione agli utili, a prescindere da eventuali accantonamenti a riserva e dall’effettiva distribuzione degli utili stessi.
In tal modo, si era inteso superare l’“impasse” costituito dal fatto che, mentre i redditi delle snc e delle sas – così come quelli delle srl in trasparenza fiscale – sono considerati redditi d’impresa e proporzionalmente imputati al socio, il reddito complessivo delle società di capitali è considerato reddito d’impresa, ma gli utili conseguiti dal socio di una società di capitali (non in regime di trasparenza) costituiscono redditi di capitale.
Posto ciò, era stato inoltre indicato che, per effetto dell’art. 3-bis del DL 384/92, in presenza della predetta quota del reddito d’impresa della srl, la stessa costituisce base imponibile contributiva, sia allorché il socio sia tenuto all’iscrizione alle Gestioni INPS per l’attività svolta in via prevalente nella srl, sia allorché il titolo dell’iscrizione derivi, ad esempio, dall’attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone.
Tale impostazione è disconosciuta dalle sentenze in commento anche se il ragionamento seguito dai giudici non appare del tutto chiaro. Nella prima parte, partendo dal presupposto per cui “il rapporto previdenziale non può prescindere, per definizione, dalla sussistenza di un’attività, di lavoro dipendente o autonomo, che giustifichi la tutela corrispondente”, i giudici sembrano restringere la nozione di “totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF” a quelli derivanti dall’impresa commerciale o artigiana “in relazione alla quale l’assicurato è iscritto nella corrispondente gestione”, con esclusione di eventuali altri redditi da partecipazione. Solo nel passaggio successivo, anche richiamando la sentenza della Consulta n. 354/2001, la base imponibile contributiva viene estesa anche ai redditi delle snc e sas, considerati d’impresa dall’art. 6 comma 3 del TUIR (tale conclusione dovrebbe valere anche per i soci di srl trasparenti, pur non essendo mai espressamente richiamati nel testo delle sentenze).
Vale la pena richiamare la conclusione della sentenza del Tribunale di Pescara n. 639/2014, sulla cui impugnazione si è pronunciata la sentenza in commento n. 752, condividendone il contenuto. Il Tribunale aveva:
– da un lato, sostenuto che, in base alle disposizioni fiscali, il reddito derivante dalla partecipazione in una srl (non trasparente) non può mai essere incluso nella base imponibile previdenziale in quanto avente natura di reddito di capitale e non d’impresa (ex art. 3-bis del DL 384/92);
– dall’altro, avvallato l’opposta conclusione solo con riferimento ai “soci lavoratori di srl, che in quanto tali, sono tenuti ad iscriversi ai fini contributivi alla Gestione degli Artigiani e Commercianti” partecipando al lavoro dell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza.
Le pronunce vanno accolte con favore poiché, a quanto consta, sono le prime che assumono una posizione contrastante a quella dell’INPS, il cui scopo è, invece, di “fare cassa” con l’ampliamento della base imponibile contributiva. Resta però aperta la questione dell’eventuale disparità di trattamento che potrebbe subire, a pari condizioni, l’artigiano o il commerciante che sia anche socio di srl a seconda che la società abbia o meno aderito al regime di trasparenza fiscale.