Copertura perdite allo sconto del registro?

| 11/09/2026

La scorsa settimana, esattamente il 7 settembre, la sezione tributaria della Cassazione con l’ordinanza n. 25106 ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, stabilendo che, nell’ambito di un’operazione di ricapitalizzazione realizzata attraverso la compensazione di crediti vantati dai soci nei confronti della società, deve trovare applicazione l’imposta di registro in misura proporzionale dello 0,50% prevista dall’articolo 6 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986.

La vicenda prende origine da un verbale di assemblea straordinaria con il quale una società, a fronte di perdite complessive pari a 4.721.802 euro, aveva deliberato il loro integrale ripianamento attraverso l’utilizzo del capitale sociale, con conseguente azzeramento dello stesso, e il contestuale aumento del capitale fino a 4.721.802 euro. Il nuovo capitale era stato interamente liberato mediante la compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili che i soci vantavano nei confronti della società. Il notaio aveva provveduto ad autoliquidare l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro, ritenendo quindi applicabile il trattamento previsto per l’atto societario. L’Agenzia delle Entrate aveva invece ritenuto necessario applicare l’imposta in misura proporzionale dello 0,50% rideterminando l’importo dovuto in complessivi 23.609 euro. La posizione dell’Amministrazione finanziaria non era stata condivisa dai giudici tributari di primo e secondo grado, che avevano accolto le ragioni dei contribuenti. In particolare, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva ritenuto che le compensazioni fossero “indissolubilmente funzionali” alla sottoscrizione dell’aumento di capitale e costituissero quindi una componente inscindibile dell’operazione societaria. Secondo questa impostazione, la compensazione non avrebbe potuto essere considerata autonomamente rispetto alla deliberazione di aumento del capitale.

La questione é stata quindi sottoposta all’esame della Cassazione che con l’ordinanza n. 25106 ha ribaltato la decisione dei giudici di merito, individuando nella diversa natura dei negozi posti in essere il punto centrale per determinare il corretto trattamento fiscale dell’operazione. Secondo la Suprema Corte, occorre infatti distinguere l’aumento del capitale sociale dalla compensazione del credito. Il primo costituisce un atto riconducibile alla volontà della società e rappresenta quindi una manifestazione dell’organismo societario, mentre la seconda é un negozio riferibile direttamente al singolo socio che dispone del proprio credito nei confronti della società. La Cassazione esclude inoltre che il credito utilizzato per la sottoscrizione dell’aumento debba essere necessariamente qualificato come un finanziamento del socio alla società. L’operazione deve piuttosto essere ricondotta alla compensazione del credito oppure, nelle diverse fattispecie, alla remissione totale o parziale del credito vantato dal socio.

Diventa quindi determinante la distinzione tra il collegamento economico e funzionale delle operazioni e la loro autonomia negoziale. Il fatto che compensazione e aumento di capitale siano strettamente collegati e concorrano al medesimo risultato economico, rappresentato dall’incremento o dalla ricostituzione del capitale sociale attraverso l’utilizzo dei crediti dei soci, non significa infatti che i due negozi perdano la loro autonomia. Quindi in presenza di un collegamento funzionale tra negozi che restano autonomamente riconducibili a soggetti differenti. Da una parte vi é l’aumento del capitale, deliberato dalla società, mentre dall’altra vi é la compensazione, o eventualmente la remissione del credito, che riguarda direttamente il singolo socio. Questa distinzione assume particolare rilevanza anche nell’applicazione delle disposizioni contenute nella Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986. L’articolo 4 disciplina gli atti societari e secondo l’interpretazione fornita ora dalla Cassazione, tale previsione riguarda gli atti che rappresentano l’espressione della volontà dell’organismo societario.

La compensazione effettuata dal singolo socio invece non rientra nell’ambito strettamente societario, anche quando viene posta in essere proprio per consentire la realizzazione dell’aumento di capitale. La sua finalizzazione all’operazione di ricapitalizzazione non é quindi sufficiente per ricondurla automaticamente alla disciplina fiscale prevista per gli atti societari. In tale ambito era già stato chiarito che non é determinante la finalità economica perseguita dall’operazione. Anche quando la rinuncia al credito viene effettuata per evitare la riduzione del capitale e consentirne successivamente la ricostituzione o l’aumento, essa mantiene la propria autonomia rispetto agli atti propriamente societari. Nel caso esaminato, la stessa deliberazione assembleare stabiliva espressamente che l’aumento di capitale sarebbe stato liberato attraverso la compensazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dai soci nei confronti della società. Secondo la Cassazione proprio questa previsione conferma la presenza di un negozio distinto dall’atto societario di aumento del capitale. Ne consegue l’impossibilità di applicare all’intera operazione il trattamento fiscale più favorevole previsto per gli atti societari. Infatti la compensazione deve essere considerata autonomamente ai fini dell’imposta di registro e pertanto deve essere assoggettata all’aliquota proporzionale dello 0,50% prevista dall’articolo 6 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate cassando la sentenza impugnata poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Suprema Corte ha deciso direttamente la controversia nel merito, rigettando i ricorsi originariamente presentati dai contribuenti e confermando l’atto impositivo.

La pronuncia assume particolare rilievo per tutte le operazioni di ricapitalizzazione nelle quali i soci intervengono utilizzando crediti già maturati nei confronti della società infatti la decisione offre un criterio interpretativo preciso poiché impone di non confondere il risultato economico complessivo dell’operazione con la natura giuridica dei singoli negozi attraverso i quali tale risultato viene raggiunto. Quindi le conclusioni della Cassazione sono particolarmente importanti per la corretta pianificazione delle future operazioni societarie laddove il collegamento della compensazione con l’aumento di capitale non sia sufficiente a far assorbire fiscalmente la prima nel secondo atto poiché ai fini dell’imposta di registro deve essere considerato autonomamente il negozio posto in essere dal socio. Nelle operazioni di ricapitalizzazione realizzate attraverso l’utilizzo di crediti vantati dai soci nei confronti della società occorrerà dunque distinguere l’aumento del capitale dalla compensazione del credito per la corretta determinazione dell’imposta di registro. La mera finalizzazione della compensazione alla ricapitalizzazione non consente infatti di trasferirne automaticamente il trattamento fiscale nell’ambito dell’atto societario.