Criptovalute 2026 pubblicazione del decreto attuativo
Dott. Alessio Pistone | 23/06/2026
La direttiva europea in materia di criptovalute ha ampliato il sistema di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri introducendo l’obbligo di scambio automatico delle informazioni raccolte dai prestatori di servizi per le cripto-attività. Tale evoluzione si inserisce in un quadro internazionale già delineato dall’OCSE attraverso il Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), modello che disciplina la raccolta e la trasmissione delle informazioni relative alle operazioni effettuate con asset digitali. L’Italia ha aderito a tale sistema sottoscrivendo il 20 novembre 2024 l’Accordo multilaterale tra autorità competenti per lo scambio automatico delle informazioni sulle cripto-attività. Il decreto legislativo n. 194/2025 ha poi tradotto tali impegni internazionali in norme nazionali, demandando all’Agenzia delle Entrate la definizione degli aspetti operativi attraverso uno specifico provvedimento attuativo. L’intervento normativo rappresenta un ulteriore passo nel processo di modernizzazione dei controlli tributari e di rafforzamento della trasparenza fiscale internazionale, in un contesto caratterizzato dalla crescente diffusione delle cripto-attività e dalla necessità di contrastare fenomeni di evasione e occultamento patrimoniale che potrebbero svilupparsi attraverso strumenti digitali difficilmente monitorabili con i tradizionali sistemi di controllo.
Con il Provvedimento n. 186865 del 22 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194, che ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva (UE) 2023/2226 sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Le nuove disposizioni individuano innanzitutto i soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione. Rientrano tra questi i prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ad operare in Italia e, più in generale, i soggetti individuati dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 194/2025. Vengono inoltre precisate le categorie eventualmente escluse dagli adempimenti e le modalità di registrazione presso l’Amministrazione finanziaria.
Particolare attenzione é dedicata alla cosiddetta registrazione unica dei gestori di cripto-attività. Il provvedimento disciplina sia la fase iniziale di iscrizione sia le successive modifiche dei dati comunicati, comprese le ipotesi di trasferimento in un altro Stato membro dell’Unione europea e le procedure di cancellazione dal registro. Un ulteriore aspetto riguarda la notifica che i prestatori di servizi devono effettuare qualora scelgano di adempiere agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica fiscale presso un altro Stato membro o presso una giurisdizione qualificata non appartenente all’Unione europea. In questo modo viene assicurato un coordinamento efficace tra le diverse amministrazioni fiscali coinvolte.
Sotto il profilo operativo, il provvedimento stabilisce le modalità tecniche di trasmissione delle informazioni e i termini entro i quali le comunicazioni dovranno essere effettuate. Vengono inoltre disciplinate le ricevute rilasciate dall’Agenzia delle Entrate a conferma dell’avvenuta acquisizione dei dati trasmessi. Tra le informazioni oggetto di comunicazione assumono particolare rilievo i dati identificativi sia del soggetto obbligato sia dell’investitore. Dovranno essere comunicati il codice fiscale, quando presente, l’Individual Identification Number (IIN), l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che effettua la comunicazione e una serie di informazioni dettagliate relative alle operazioni svolte dagli investitori. Le comunicazioni comprenderanno infatti i dati anagrafici dell’investitore, le informazioni relative alle cripto-attività detenute e le operazioni effettuate, comprese le compravendite contro valute tradizionali o contro altre cripto-attività. Dovrà inoltre essere indicato il codice fiscale italiano dell’investitore, ove disponibile. Le informazioni raccolte saranno successivamente oggetto di scambio automatico tra le amministrazioni fiscali secondo le modalità previste dalla normativa europea e dagli accordi internazionali sottoscritti dall’Italia. L’obiettivo é quello di garantire una maggiore tracciabilità delle operazioni in ambito digitale e una più efficace individuazione delle basi imponibili. Il provvedimento attribuisce inoltre specifiche competenze al COP, individuato quale ufficio responsabile delle attività di controllo nei confronti dei gestori di cripto-attività obbligati alla comunicazione. A tale struttura sono demandate le attività relative all’emissione dei provvedimenti di cancellazione dal registro, alle eventuali procedure di nuova registrazione nei casi previsti dalla normativa e alla gestione del contenzioso derivante dagli atti emessi nell’esercizio di tali funzioni.
L’introduzione di queste regole conferma la volontà delle istituzioni europee e nazionali di costruire un sistema fiscale adeguato all’evoluzione dell’economia digitale. In tale contesto, l’azione del Governo si inserisce in un percorso di progressivo rafforzamento della cooperazione internazionale e di contrasto all’evasione fiscale, perseguendo al contempo l’obiettivo di garantire certezza normativa agli operatori che operano nel settore delle cripto-attività. L’intervento si collega ad altri recenti provvedimenti finalizzati alla digitalizzazione dei controlli e allo scambio internazionale delle informazioni fiscali, temi già approfonditi nelle pubblicazioni di Studio Multiservizi dedicate alla cooperazione amministrativa, agli obblighi di monitoraggio fiscale e all’evoluzione della fiscalità internazionale. Anche in questo caso emerge la tendenza verso un sistema sempre più integrato, nel quale la circolazione delle informazioni tra amministrazioni rappresenta uno strumento fondamentale per assicurare equità fiscale e tutela dei contribuenti che rispettano correttamente gli obblighi tributari.