Regime irap 2026 delle APS e degli altri ETS
Dott. Alessio Pistone | 15/06/2026
Con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 dello schema di decreto legislativo correttivo denominato “Omnibus”, il Governo prosegue il percorso di affinamento della riforma fiscale e del Terzo Settore, intervenendo negli ambiti tipici dell’ordinamento tributario e della fiscalità internazionale in adempimento collaborativo. Tra le disposizioni di maggiore interesse per gli Enti del Terzo Settore figura l’introduzione del nuovo articolo 82-bis del D.lgs. 117/2017 ovvero il Codice del Terzo Settore, destinato a disciplinare in modo specifico il trattamento IRAP delle APS e degli altri ETS, escludendo ovviamente le imprese sociali che hanno un loro inquadramento fiscale degli utili e delle riserve tipiche.
L’intervento normativo nasce dall’esigenza di garantire certezza applicativa in una fase particolarmente delicata per il mondo del non profit, chiamato ad applicare le nuove regole fiscali previste dalla riforma del Terzo Settore. Come già evidenziato in altri approfondimenti pubblicati su www.StudioMultiservizi.biz dedicati all’entrata in vigore ormai dal 2022 del regime fiscale degli ETS, uno dei principali problemi interpretativi riguarda il coordinamento tra le nuove disposizioni del Codice del Terzo Settore e le norme tributarie tradizionali.
Il nuovo articolo 82-bis stabilisce che, ai fini dell’applicazione dell’IRAP, la qualificazione fiscale delle attività svolte dagli ETS dovrà continuare ad essere effettuata secondo i criteri previsti dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi. In sostanza, per determinare se un’attività debba essere considerata commerciale o non commerciale ai fini del tributo regionale, non si farà riferimento alle nuove regole contenute nell’articolo 79 del Codice del Terzo Settore, ma continueranno ad applicarsi i principi del D.lgs. 446/1997 e nei casi previsti dal TUIR. La scelta del legislatore appare particolarmente significativa perché evita che il nuovo sistema di qualificazione introdotto dalla riforma possa produrre effetti indesiderati sulla determinazione della base imponibile IRAP. L’obiettivo dichiarato é quello di preservare la continuità operativa e garantire stabilità agli enti evitando un improvviso cambiamento dei criteri di calcolo del tributo.
Attualmente gli enti non commerciali determinano l’IRAP principalmente attraverso il cosiddetto metodo retributivo ovvero quando svolgono anche attività commerciali. La normativa prevede una separazione tra le due aree gestionali in quanto le attività istituzionali continuano ad essere assoggettate al metodo retributivo mentre le attività commerciali seguono le regole previste per le imprese. Ne consegue che, come per le alter imposte di cui abbiamo già scritto in precedenti pubblicazioni, la corretta individuazione delle attività commerciali e non commerciali assume un ruolo determinante di tutte le imposte, inclusa la quantificazione dell’imposta regionale. Proprio per questo motivo il Governo ha ritenuto opportuno mantenere, almeno ai fini IRAP, i criteri consolidati del D.lgs. 446/1997 e del TUIR, evitando possibili effetti distorsivi derivanti dall’applicazione delle nuove definizioni introdotte dal Codice del Terzo Settore.
Si viene così a creare un sistema caratterizzato da un cosiddetto “doppio binario” poiché:
- da una parte ai fini IRES gli Enti del Terzo Settore dovranno applicare le nuove disposizioni contenute nell’articolo 79 del Codice del Terzo Settore,
- dall’altra ai fini IRAP continueranno ad utilizzare i criteri tradizionali previsti dal TUIR per distinguere le attività commerciali da quelle non commerciali.
Questa apparente asimmetria non rappresenta una criticità ma una precisa scelta legislativa finalizzata a preservare la stabilità della base imponibile del tributo regionale durante la fase di attuazione della riforma. Si tratta di una soluzione pragmatica che testimonia la volontà dell’attuale Governo di continuare ad accompagnare il Terzo Settore verso un nuovo assetto fiscale con gradualità e attenzione alle esigenze operative degli enti stessi, evitando incertezze interpretative e potenziali aggravi amministrativi. L’intervento conferma l’impegno dell’Esecutivo nel completamento della riforma del Terzo Settore attraverso misure correttive che, pur mantenendo invariati gli obiettivi di armonizzazione a livello europeo modernizzando il sistema nazionale, tengono conto delle esigenze concrete degli enti e della necessità di garantire un quadro normativo stabile, chiaro e sostenibile.
Al fine di coordinare perfettamente l’entrata in vigore del nuovo regime fiscale degli ETS con le altre disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore, assicurando coerenza sistematica nonché efficienza attraverso una maggiore certezza del diritto, la nuova disposizione decorrerà dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.