Regime iva 2026 delle APS e degli altri ETS
Dott. Alessio Pistone | 03/06/2026
La novità più importante introdotta dalla riforma del Terzo Settore é che le nuove regole di non commercialità previste dall’art. 79 CTS riguardano essenzialmente le imposte sui redditi e non l’IVA. La stessa Circolare 1/E del 19 febbraio 2026 precisa espressamente che “ai fini IVA, la Riforma del Terzo Settore non ha previsto una parallela disciplina fiscale” e che occorre continuare a verificare i normali presupposti IVA previsti dal DPR 633/1972 e quindi si deve tener conto del D.Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 che ha disposto il rinvio del passaggio dalle attività istituzionali dall’articolo 4 comma 4 alla esenzione articolo 10 comma 20 poi trasposto al comma 4 numeri 1 e/o 2.
Perciò, dal 2026, una ASD-ETS deve ragionare in questo modo:
- Quote associative: Le quote associative annuali continuano a non essere imponibili, sia ai fini IRES sia ai fini IVA, in quanto non rappresentano il corrispettivo di una specifica prestazione. La Circolare conferma che le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi non concorrono alla formazione del reddito.
- Corrispettivi per attività sportive verso soci e tesserati: Qui si trova il punto più delicato poiché se l’ente é iscritto al RUNTS come ETS, dal punto di vista delle imposte dirette alcune attività possono risultare non commerciali ai sensi dell’art. 79 CTS. Tuttavia questo non significa automaticamente esclusione IVA. La Circolare ribadisce che la verifica IVA deve essere effettuata autonomamente secondo il DPR 633/1972. Pertanto i corrispettivi specifici per corsi sportivi, allenamenti, utilizzo impianti, scuola sportiva, ecc., devono essere valutati con le regole IVA ordinarie.
- Fine della Legge 398/1991 per le ASD che entrano anche nel RUNTS: La Circolare afferma che, dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025, il regime della Legge 398/1991 non é più applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche che scelgono di assumere la qualifica di ETS iscrivendosi nel RUNTS. Quindi solamente una ASD iscritta solo al RASD può continuare ad applicare la 398 mentre una ASD iscritta anche al RUNTS perde completamente la 398 dal 1° gennaio 2026.
- Sponsorizzazioni: Sicuramente restano normalmente operazioni commerciali imponibili IVA e sarà l’ente dovrà quindi emettere fattura con IVA ordinaria e gestire l’imposta secondo il diverso regime previsto.
Focalizzandoci quindi sul punto centrale, tutto ruota intorno alla sezione del RUNTS a cui l’associazione é iscritta ovvero se é iscritta come “altri enti del Terzo Settore” e non come APS o ODV, non esiste un nuovo regime IVA forfetario specifico. La stessa Circolare precisa che il regime forfetario dell’art. 80 CTS riguarda esclusivamente la determinazione del reddito e non introduce alcun regime IVA agevolato. Se invece l’associazione sportiva é iscritta al RUNTS come APS, può valutare il regime forfetario previsto dall’art. 86 CTS, che contiene anche semplificazioni IVA specifiche per APS e ODV.
Esempio 1 caso di ASD iscritta al RASD ed al RUNTS sezione “APS” niente più Legge 398/1991 ma accede al regime forfait articolo 86 del CTS D.lgs. 117/2017:
- quote associative → non imponibili ires e fuori campo iva;
- erogazioni liberali → non imponibili ires e fuori campo iva;
- affiliazioni e tesseramenti federale/nazionali riaddebitati → non imponibili ires e fuori campo iva;
- corsi sportivi e attività verso soci → non imponibili ires e fuori campo iva;
- pubblicità e sponsorizzazioni → imponibili ires forfait art. 86 e fuori campo iva.
Esempio 2 caso di ASD iscritta al RASD ed al RUNTS sezione “Altri enti del Terzo Settore” niente più Legge 398/1991 e nessun regime speciale:
- quote associative → non imponibili ires e fuori campo iva;
- erogazioni liberali → non imponibili ires e fuori campo iva;
- affiliazioni e tesseramenti federale/nazionali riaddebitati → non imponibili ires e fuori campo iva;
- corsi sportivi e attività verso soci → imponibili ires se superiori al 6% dei costi diretti e applicazione IVA ordinaria 22%;
- pubblicità e sponsorizzazioni → imponibili ires al netto dei costi di diretta produzione ed applicazione IVA ordinaria 22% detraendo l’IVA esposta nelle fatture di costo di diretta produzione.