Per l’esportatore abituale, volume d’affari al netto delle operazioni fuori campo IVA

| 23/01/2014

Anche nel modello IVA 2014, lo status di esportatore abituale per l’anno 2013 tiene conto delle operazioni non imponibili indicate nel rigo VE30, il cui importo deve essere superiore del 10% del volume d’affari.
Il rigo in questione, il cui totale deve essere riportato nel campo 1 e per la cui compilazione deve aversi riguardo alle operazioni registrate nell’anno 2013, comprende le seguenti operazioni:
– nel campo 2 deve essere indicato l’ammontare complessivo delle esportazioni di beni, di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) e b) del DPR 633/72 (trattasi delle esportazioni “dirette” con trasporto o spedizione fuori dalla Ue a cura o a nome del cedente, di quelle “triangolari”, nonché di quelle a cura del cessionario non residente che si impegna ad esportare i beni fuori dalla Ue entro sei mesi dalla consegna nel territorio dello Stato). Nel campo in questione, le istruzioni al modello precisano che devono essere allocate anche le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori dalla Ue (art. 50-bis, comma 4, lett. g) del DL 331/93), in quanto trattasi di vere e proprie esportazioni, con la particolarità che i beni stessi sono stati previamente immessi in un deposito IVA, ragion per cui la fattispecie è disciplinata dall’art. 50-bis del DL 331/93, quale norma contenente la disciplina del deposito IVA;
– nel campo 3 deve essere indicato l’ammontare delle cessioni intracomunitarie di beni, al netto di eventuali note di variazione. Si ritiene che, nonostante le istruzioni non lo affermino in maniera esplicita (come invece avviene per le esportazioni), nel campo in questione debbano indicarsi anche le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in altro Stato Ue, di cui all’art. 50-bis, comma 4, lett. f) del DL 331/93, in quanto operazioni rilevanti per la formazione dello status di esportatore abituale;
– nel campo 4, infine, devono essere indicate le cessioni di beni effettuate verso operatori sammarinesi, di cui all’art. 71 del DPR 633/72, in quanto operazioni assimilate alle esportazioni di cui all’art. 8. In merito alle cessioni verso San Marino, è opportuno ricordare che la non imponibilità è riferita esclusivamente alle cessioni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi soggetti passivi d’imposta, altrimenti l’operazione deve essere assoggettata ad imposta nel territorio nazionale.
È bene osservare che le istruzioni riferite ai campi 2, 3 e 4 del rigo VE30 non precisano che devono essere incluse anche altre operazioni non imponibili rilevanti per la formazione dello status di esportatore abituale, ed in particolar modo le seguenti:
– operazioni assimilate alle esportazioni, di cui all’art. 8-bis del DPR 633/72 (purché rientrino nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa);
– servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, non imponibili ai sensi dell’art. 9 del DPR 633/72 (purché anch’essi rientrino nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa);
– cessioni di beni eseguite mediante trasporto o consegna nel territorio della Città del Vaticano, di cui all’art. 71 del DPR 633/72;
– cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nell’art. 72 del DPR 633/72, tra le quali si ricordano principalmente quelle effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, nonché quelle effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri e degli altri organismi indicati.
Le operazioni poc’anzi elencate devono quindi essere indicate direttamente nel campo 1 del rigo VE30.
Si ricorda, infine, che, per il calcolo dello status di esportatore abituale, il volume d’affari (rigo VE40), che dal 2013 comprende le operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, di cui agli artt. da 7-bis a 7-septies (cessioni di beni e prestazioni di servizi), deve essere depurato delle predette operazioni extraterritoriali, poiché le stesse non assumono rilievo ai fini del conteggio in questione.
Pertanto, l’importo indicato nel rigo VE39, che comprende appunto le operazioni poc’anzi descritte, deve essere sottratto all’importo del volume d’affari, di cui al rigo VE40, per la verifica dello status di esportatore abituale.