Cooperative ed Imprese sociali con iva ridotta al 5%

| 02/12/2025

Dopo vari rinvii susseguitisi negli ultimi anni, il Governo interviene con estrema lungimiranza sulla disciplina IVA applicabile agli enti associativi, proponendo lo slittamento al 1° gennaio 2036 dell’entrata in vigore del nuovo regime di esenzione previsto dall’articolo 1, comma 683, della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). L’attuale scadenza, fissata al 1° gennaio 2026, viene quindi ulteriormente posticipata. Tale rinvio si rende necessario anche alla luce delle osservazioni formulate dalle istituzioni europee, che avevano criticato la normativa nazionale per aver escluso dall’applicazione dell’IVA specifiche categorie di enti associativi — poli­tici, religiosi, culturali, assistenziali, sportivi dilettantistici, di promozione sociale e dediti alla formazione extra-scolastica — quando operavano dietro corrispettivo specifico o contributo supplementare, pur nel perseguimento delle loro finalità istituzionali.

La disciplina introdotta dal citato articolo ha apportato modifiche rilevanti all’articolo 4 del DPR 633/1972 (“TUIVA”), ridefinendo il perimetro soggettivo attraverso il comma 15-quater, articolato in due punti:

  • lettera a): include tra i soggetti rilevanti gli enti del Terzo Settore, sia nazionali che autonomi (incluse associazioni sportive e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro);
  • lettera b): rinvia taluni enti esclusi dal punto precedente al regime di esenzione IVA previsto dall’articolo 10 del TUIVA per le attività istituzionali.

In questo quadro, l’articolo 10 del TUIVA é stato aggiornato per includere in esenzione proprio le operazioni prima escluse dal campo dell’IVA, purché non si creino distorsioni della concorrenza.

Le nuove disposizioni si propongono ora di mantenere invariato l’ambito soggettivo degli articoli 3 e 10 del TUIVA, nella parte relativa agli enti del Terzo Settore, tenendo conto della riforma organica introdotta dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), che diverrà pienamente efficace dal 1° gennaio 2026.

Una delle modifiche di maggiore interesse riguarda l’articolo 3 del TUIVA: il riferimento alle “ONLUS” viene sostituito con “Enti del Terzo Settore, escluse le imprese sociali costituite in forma societaria”. Di conseguenza, dal 2026 continueranno ad essere escluse dall’IVA le attività di divulgazione pubblicitaria svolte gratuitamente a favore degli enti che perseguono finalità non lucrative in ambito culturale, educativo, sportivo, religioso, assistenziale o sociale, così come accade oggi. Lo stesso aggiornamento terminologico viene applicato all’articolo 10, sostituendo definitivamente la parola “ONLUS” con “Enti del Terzo Settore”.

Questa operazione normativa non amplia il novero dei soggetti beneficiari delle esenzioni IVA, ma consente un allineamento formale con la nuova architettura del Terzo Settore, così da evitare incertezze interpretative e garantire una piena coerenza tra definizioni fiscali e definizioni civilistiche.

Un’ulteriore novità riguarda le imprese sociali costituite in forma societaria estendendo anche a queste ultime l’aliquota IVA ridotta al 5%, già prevista per le cooperative sociali e i loro consorzi. La modifica interessa la Tabella A, parte II-bis, n. 1), allegata al DPR 633/1972, e riguarda le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, educative, didattiche e di assistenza (anche domiciliare) rese nei confronti di persone svantaggiate, come definite dall’articolo 10, n. 27-ter), del TUIVA. La scelta del legislatore risponde alle richieste di armonizzazione provenienti dall’UE: l’aliquota ridotta viene infatti limitata alle imprese sociali con forma societaria, il cui carattere lucrativo le esclude dalle ipotesi di esenzione previste dall’articolo 10 del TUIVA. Per queste imprese, l’accesso all’aliquota agevolata del 5% rappresenta un importante passo avanti sul piano competitivo. Viene eliminata, infatti, la disparità di trattamento che le separava dalle cooperative sociali, consentendo loro di proporsi sul mercato in condizioni fiscali più equilibrate, soprattutto nelle gare d’appalto e nell’erogazione di servizi rivolti ai cittadini.

Un altro elemento di interesse riguarda il diritto alla detrazione IVA sugli acquisti. A differenza degli enti esenti, che sopportano integralmente l’imposta, le imprese sociali societarie possono detrarre l’IVA sugli acquisti in proporzione alle operazioni che la generano, accrescendo l’efficienza economica delle attività e liberando risorse da destinare alle finalità sociali. Il rovescio della medaglia é rappresentato dalla maggiore complessità amministrativa: registri IVA, liquidazioni periodiche, dichiarazione annuale e contabilità separata richiedono un’organizzazione contabile più strutturata e costi gestionali superiori rispetto agli enti che operano esclusivamente in esenzione.

In definitiva, la riforma — pur senza ampliare le categorie beneficiarie delle esenzioni — aggiorna, coordina e armonizza la normativa IVA degli enti non profit con la nuova configurazione del Terzo Settore, mentre offre alle imprese sociali societarie condizioni più eque e funzionali per operare nel mercato dei servizi socio-assistenziali.