Polizze vita tassabili al netto dei premi pagati

| 28/01/2014

Con riferimento ai capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, l’art. 45 comma 4 del TUIR prevede che costituisce reddito di capitale la differenza tra l’ammontare percepito e i premi pagati.
Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 29 del 20 marzo 2001, si possono distinguere due tipologie di contratti:
– quelli aventi ad oggetto il rischio;
– e quelli aventi contenuto prevalentemente finanziario.
Nell’ambito dei contratti aventi ad oggetto il rischio, l’unica fattispecie che configura reddito è quella dei contratti di assicurazione sul rischio di morte, nei casi di permanenza in vita dell’assicurato o di riscatto. Quei contratti aventi contenuto prevalentemente finanziario, invece, determinano sempre redditi di capitale.
In proposito, l’art. 26-ter del DPR 600/73 stabilisce l’applicazione da parte dell’impresa di assicurazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% (art. 7 del DLgs. 461/97). La precedente aliquota del 12,50% si applica soltanto sulla parte dei redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione della polizza e il 31 dicembre 2011, per i contratti sottoscritti antecedentemente a tale data e per i proventi derivanti dall’investimento in titoli pubblici.
Resta fermo che i capitali liquidati in caso di decesso dell’assicurato sono esenti da IRPEF ai sensi dell’art. 6, comma 4 della L. 482/85.
Con riguardo al trattamento tributario da applicare alle polizze assicurative che prevedono la corresponsione sia di capitale a scadenza, dipendente dall’andamento dei titoli sottostanti, sia di prestazioni annuali, indipendenti dagli eventi assicurati e dalla richiesta di riscatto parziali o totali, la ris. Agenzia delle Entrate n. 138 del 17 novembre 2004 ha chiarito che l’imposta sostitutiva del 20% deve essere applicata alla scadenza del contratto assicurativo sempreché il rendimento finanziario della polizza non sia determinabile con certezza alle scadenze periodiche.
Nel caso trattato dall’Agenzia, la polizza era strutturata in modo tale che la somma delle prestazioni periodiche e del capitale garantito a scadenza, decurtata della quota destinata alla copertura del caso morte, fosse pari al premio versato dal contraente.
In sostanza, posto che il guadagno risultava un’eventualità dipendente dall’andamento della componente sottostante, che veniva definita solo alla scadenza del contratto, l’assoggettamento ad imposizione delle prestazioni annuali avrebbe costituito imposizione del capitale stesso e non di un vero e proprio reddito dell’investimento.
Pertanto, considerato che per tali polizze deve essere assoggettato ad imposizione soltanto l’eventuale reddito differenziale emergente dal confronto tra il capitale erogato ed i premi pagati, l’esistenza di un reddito imponibile può essere verificata al momento dell’erogazione della prestazione “ricorrente” soltanto qualora il rendimento della polizza sia a tale data determinabile con certezza.
Considerato che in questo caso l’eventuale reddito per l’assicurato dipende dal risultato del rendimento dei titoli sottostanti, determinabile soltanto alla data della scadenza del contratto o del riscatto anticipato, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuta che l’applicazione dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 26-ter del DPR 600/73, debba essere effettuata alla predetta data, sempreché alle scadenze periodiche non sia determinabile con certezza un vero e proprio rendimento finanziario della polizza.
Sempre in tema di assicurazioni, si ricorda che l’art. 15, comma 1, lett. f) del TUIR prevede la detrazione dell’imposta lorda in UNICO 2014, pari al 19% dei premi versati per i contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, per un importo complessivamente non superiore a 1.291,14 euro.
La detrazione dall’imposta è subordinata alle seguenti condizioni:
– la durata deve essere di cinque anni dalla stipula del contratto;
– non deve essere consentita la concessione di prestiti nei primi cinque anni.
Qualora la polizza sia riscattata nei primi cinque anni, l’importo dei premi per i quali si è beneficiato della detrazione deve essere assoggettato a tassazione separata. In tal caso, l’impresa assicuratrice dovrà operare sulla somma corrisposta al contribuente una ritenuta a titolo di acconto con l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito ai fini IRPEF (attualmente avente aliquota al 23%).