Approfondimento valori previdenziali in CU-SPORT il prossimo 16 marzo 2026

| 08/12/2025

Dal 1° luglio 2023, con l’entrata in vigore della riforma introdotta dal D.Lgs. 36/2021, il mondo dello sport dilettantistico ha visto un cambiamento significativo. Per le associazioni e società sportive dilettantistiche ed i collaboratori dilettanti parasubordinati é divenuto obbligatorio trasmettere la Certificazione Unica “sportiva” nel formato CU di lavoro dipendente ed assimilati e non più nella forma delle CU di lavoro autonomo.

Con l’avvio del nuovo regime e le prime CU “sportive” con scadenza operativa nel marzo 2024, ci sono stati molti dubbi interpretativi. In particolare si é discusso dell’uso del campo punto 54 — “imponibile contributivo” presente nella sezione 3-bis del modello CU per un parasubordinato sportivo dilettante. Alcuni articoli pubblicati nelle prime fasi hanno sostenuto che al punto 54 si dovesse riportare un valore al netto dei contributi a carico del collaboratore (ossia quello che poi si indica al punto 57). In realtà, questa interpretazione risulta erronea.

Secondo la normativa generale l’imponibile contributivo-previdenziale é la base su cui si calcolano i contributi previdenziali per lavoratori dipendenti, parasubordinati o assimilati. E’ costituito da tutte le somme e i valori, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di lavoro. Rientrano quindi elementi come compensi ordinari ma anche, quando previsti, sia premi che provvigioni ed anche compensi straordinari ma non rientrano alcune voci escluse dalla legge, come per esempio certe indennità o somme tassativamente escluse, come definito dall’art. 12 della legge previdenziale ed eventualmente dalla normativa fiscale/contrattuale. In sintesi l’imponibile contributivo-previdenziale rappresenta il reddito lordo “utile” ai fini del calcolo dei contributi sociali, non necessariamente coincidente con il semplice compenso erogato lordo, ma con le opportune esclusioni o deduzioni previste dalla normativa.

Nel contesto delle collaborazioni sportive dilettantistiche soggette a contribuzione tramite la Gestione Separata Inps, la CU può richiedere la compilazione della sezione 3-bis come segue:

  • Il compenso totale corrisposto va indicato al punto 53;
  • Per determinare l’imponibile contributivo da indicare al punto 54, si parte dal compenso totale e si applica — secondo la disciplina specifica per soggetti sportivi dilettanti — la prevista franchigia previdenziale (tipicamente i primi 5.000 euro annui, esenti).
  • Non si deve, invece, sottrarre i contributi che in seguito verranno a carico del collaboratore (cioè quelli indicati al punto 57). Questi ultimi servono solo per ripartire l’onere contributivo, non per determinare la base imponibile.

In altre parole l’imponibile contributivo deve riflettere il reddito “utile” ai fini previdenziali, non il netto dopo versamenti contributivi. L’erronea impostazione che considerava il punto 54 al netto dei contributi da trattenere (punto 57) contrasta con i principi generali di calcolo dell’imponibile previdenziale: come spiegato da fonti che definiscono l’imponibile previdenziale, la base su cui si calcolano i contributi è determinata prima dell’applicazione delle aliquote contributive, non dopo. Inoltre, nella pagina di calcolo gestita tramite piattaforma operativa per lo sport dilettantistico “RAS” o “RASD” viene confermato che l’imponibile contributivo viene determinato prima della ripartizione dei contributi tra collaboratore ed associazione committente; dunque il punto 54 non può contenere alcuna deduzione legata al punto 57.

Esempio concreto di compilazione della CU per un collaboratore dilettante percepisce in un anno 15.000 € come compenso, senza altri compensi sportivi da altre associazioni sportive dilettantistiche”:

  • Punto 53 – Compensi totali corrisposti = 15.000 €
  • Punto 54 – Imponibile contributivo = 15.000 € – 5.000 € (franchigia) = 10.000 €
  • Punto 55 – Imponibile IVS = Imponibile previdenziale su cui si calcola il contributo per invalidità/vecchiaia/superstiti. Per i soggetti sportivi dilettanti, fino al 31/12/2027 si applica il contributo IVS su il 50% dell’imponibile contributivo. Nel nostro caso: 50% di 10.000 € = 5.000 €.
  • Punto 56 – Contributi dovuti: Ammontare totale dei contributi che devono essere versati alla INPS per quel soggetto, calcolati sull’imponibile IVS (ossia su quei 5.000 €) con l’aliquota prevista per i collaboratori sportivi dilettanti. L’aliquota attuale (2025) per lavoratori sportivi dilettanti é del 25 % per la quota IVS + contributi assistenziali/aggiuntivi (tutele, eventuale DIS-COLL, se dovuta); complessivamente per il 2025 è indicata come circa 27,03% per chi è iscritto alla Gestione Separata. Quindi: contributi dovuti ≈ 5.000 € × 27,03% = ≈ 1.351,50 € (indicativamente — da arrotondare secondo le prassi).
  • Punto 57 – Contributi a carico del parasubordinato: Quota trattenuta al collaboratore quindi la parte a suo carico. Per i parasubordinati sportivi dilettanti, l’onere é ripartito come 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico della associazione committente. Nel nostro esempio: 1/3 di 1.351,50 € = 450,50 € (da indicare come contributi trattenuti al lavoratore).
  • Punto 58 – Contributi versati: Importo totale dei contributi effettivamente versati alla Gestione Separata dalla associazione committente (quindi quota a carico datore + quota a carico lavoratore), pari a quanto indicato al punto 56 anziché 57. In pratica, dovrebbe coincidere con i 1.351,50 € totali, salvo arrotondamenti.
  • Punti 59 & 60 – Mesi di denuncia UNIEMENS: Vanno barrati i mesi per cui è stata presentata la denuncia telematica UNIEMENS per quei compensi.
  • Punto 61 – Tipo rapporto: Indica il codice che qualifica il rapporto del collaboratore secondo le istruzioni INPS (per esempio “D1”, “D2”, “D3” etc., a seconda che il lavoratore sia assicurato anche altrove o meno) secondo quanto previsto per il 2025.

Alla luce di quanto sopra, risulta evidente che la redazione corretta della CU sportiva (in particolare del punto 54) richiede di attenersi alla definizione tecnica di imponibile contributivo-previdenziale, adattata al regime fiscale-previdenziale degli sportivi dilettanti. Qualsiasi sottrazione ulteriore (come i contributi a carico del collaboratore) prima del punto 54 sarebbe infondata e configurerebbe un errore di compilazione. L’adozione di questa impostazione non é solo una questione formale ma una tutela per associazioni e società sportive, collaboratori e professionisti che compilano la CU, evitando contestazioni da parte degli enti previdenziali in fase di controllo o rettifica.