Bonus mobili solo con le spese di ristrutturazione

| 16/02/2014

Ha suscitato un certo dibattito tra i commentatori e gli operatori l’ambito applicativo del bonus mobili, soprattutto con riguardo agli interventi che costituiscono il presupposto della detrazione dell’imposta.
In base all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013, ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 (detrazione del 50% per il recupero edilizio in relazione alle spese sostenute dal 26 giugno 2012) spetta una detrazione del 50% delle ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, “finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29 del 18 settembre 2013 (§ 3.2) ha affermato che la detrazione è collegata agli interventi:
– di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
– di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
– di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
– di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR n. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
– necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
– di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del DPR 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Nel corso di Telefisco 2014, l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a pronunciarsi sulla tassatività dell’elencazione fornita dalla circolare 29/2013 e quindi sulla possibilità di fruire del bonus mobili anche in presenza di spese finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (art. 16-bis del TUIR, lett. f).
Secondo l’Agenzia, tale tipo di intervento non consente di per sé di fruire dell’ulteriore detrazione per l’acquisto di beni mobili e grandi elettrodomestici a meno che non sia inquadrabile tra gli interventi edilizi sopra richiamati. Il che equivale a dire che l’elencazione fornita dalla circolare 29/2013 ha natura tassativa.
La soluzione adottata dall’Agenzia delle Entrate poggia evidentemente su quella parte dell’art. 16 comma 2 che richiama gli immobili oggetto di ristrutturazione.
Si potrebbe obiettare che l’art. 16 comma 2 ammette al beneficio tutti i soggetti che fruiscono della detrazione per recupero edilizio e che il bonus mobili è stato introdotto per “favorire la ripresa economica, e l’offerta occupazionale, del settore legato alla filiera della lavorazione del legno, attualmente in forte crisi” (così la relazione governativa).
È però anche vero che, secondo costante orientamento della Corte di Cassazione, le norme di agevolazione fiscale, derogando al principio di capacità contributiva, sono norme di stretta interpretazione non estensibili ai casi non espressamente previsti (Cass. 17 ottobre 2013 n. 23657).
In accordo con tale principio, si deve ammettere che, aprendo agli interventi di restauro e risanamento conservativo, nonché a quelli di manutenzione ordinaria, l’Agenzia è andata anche oltre quello che ci si poteva attendere.
Limitare l’agevolazione alle sole ipotesi di ristrutturazione forse era troppo, così l’interpretazione appare tutto sommato ragionevole.