Cassazione su effettiva controprestazione della sponsorizzazione
Dott. Alessio Pistone | 07/09/2026
Facendo seguito all’ordinanza n. 25044 dell’11 settembre 2025, già approfondita nell’articolo Cassazione su sponsorizzazioni soggettivamente inesistenti e frodi IVA ed al successivo approfondimento dedicato alla verifica dell’inerenza, disponibile nell’articolo Cassazione su sponsorizzazioni con verifica di inerenza, la Corte di Cassazione torna a occuparsi della corretta qualificazione fiscale delle sponsorizzazioni effettuate in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Con l’ordinanza n. 21643 del 24 giugno 2026 scorso, la Suprema Corte ha ribadito un principio particolarmente rilevante per le imprese che sostengono economicamente le realtà sportive dilettantistiche, riconoscendo alle sponsorizzazioni effettuate in presenza dei requisiti previsti dalla normativa una natura pubblicitaria assistita da una presunzione legale assoluta. Si tratta di un orientamento importante, poiché consente di distinguere con maggiore chiarezza le spese sostenute per promuovere concretamente un marchio, un prodotto o un servizio da quelle che, invece, perseguono finalità di rappresentanza.
La vicenda esaminata dalla Corte prende origine dalla contestazione dell’Agenzia delle Entrate, che aveva riqualificato alcuni costi sostenuti da una società per la sponsorizzazione di un’associazione sportiva dilettantistica, considerando tali somme come spese di rappresentanza anziché come spese di pubblicità. Da tale diversa qualificazione sarebbe derivata una deducibilità soltanto parziale dei costi, secondo quanto previsto dall’articolo 108, comma 2, del TUIR. Le Corti tributarie di merito avevano escluso la possibilità di qualificare le sponsorizzazioni come spese di rappresentanza, riconoscendone quindi la natura pubblicitaria, ma avevano comunque ritenuto parzialmente indeducibili i costi sostenuti, contestando in particolare l’effettività delle prestazioni e la loro presunta antieconomicità. La società ha quindi proposto ricorso in Cassazione, evidenziando, tra l’altro, come la documentazione prodotta dimostrasse l’effettivo svolgimento delle attività di sponsorizzazione e contestando le valutazioni relative all’eccessiva onerosità delle prestazioni e alla presunta sovrafatturazione. In sostanza, veniva messa in discussione la possibilità di considerare il costo non congruo sulla base di una valutazione meramente economica, nonostante l’effettiva esecuzione delle attività promozionali. La Cassazione ha accolto il ricorso e ha fornito un chiarimento di particolare interesse per il mondo delle associazioni e società sportive dilettantistiche. L’articolo 90, comma 8, della legge n. 289/2002 stabilisce infatti una presunzione legale assoluta in relazione alla natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione sostenute entro il limite previsto dalla disposizione, quando ricorrono le condizioni stabilite dalla legge.
La tutela prevista dalla norma opera quando il soggetto sponsorizzato é un’associazione o società sportiva dilettantistica, quando l’importo della sponsorizzazione non supera il limite di 200.000 euro, quando l’attività é finalizzata alla promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor e, infine, quando l’associazione o la società sportiva svolge concretamente una specifica attività promozionale.
Quando tali condizioni sono rispettate, dunque, la sponsorizzazione non può essere successivamente riqualificata come spesa di rappresentanza, né può essere messa in discussione la sua deducibilità attraverso una valutazione fondata esclusivamente sull’antieconomicità dell’operazione. La presunzione prevista dal legislatore assume infatti carattere assoluto e impedisce una diversa qualificazione fiscale del costo in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge.
La pronuncia consente quindi di ribadire la differenza sostanziale tra le spese di rappresentanza e quelle di pubblicità. Le prime sono generalmente collegate a iniziative attraverso le quali l’impresa mira a rafforzare il proprio prestigio e la propria immagine, mentre le seconde sono direttamente orientate alla promozione commerciale dell’attività, dei prodotti, dei servizi o del marchio dell’impresa.
La sponsorizzazione di una realtà sportiva dilettantistica rientra nella seconda categoria quando l’attività svolta dall’associazione o dalla società sportiva consente effettivamente allo sponsor di promuovere la propria immagine o i propri prodotti. La presenza di un rapporto contrattuale effettivo e di una concreta attività promozionale assume quindi un ruolo centrale, affinché il beneficio fiscale previsto dalla normativa possa trovare applicazione.
Essendo fisiologico nel settore sportivo che le sponsorizzazioni rappresentano spesso una delle principali forme di sostegno economico alle associazioni e società sportive, poter contare su criteri fiscali chiari diviene necessario per le imprese di programmare con maggiore sicurezza i propri investimenti promozionali; per questo motivo riteniamo che l’ordinanza n. 21643/2026 assume particolare rilevanza anche poiché contribuisce a rafforzare la certezza dei rapporti tra imprese e mondo dello sport dilettantistico.
Finalizzando tutta l’analisi, possiamo affermare che la pronuncia della Cassazione non significa che ogni sponsorizzazione effettuata in favore di una ASD o di una SSD possa venire automaticamente dedotta. É infatti necessario che siano concretamente rispettate le condizioni previste dall’articolo 90, comma 8, della legge n. 289/2002 e che l’attività promozionale sia effettivamente realizzata ed anche che vi sia una completa documentazione del rapporto, delle prestazioni effettuate e della relativa controprestazione pubblicitaria che resta quindi fondamentale affinché la sponsorizzazione possa essere definitivamente dimostrata in caso di controllo.
Il principio affermato dalla Corte rappresenta pertanto un importante punto di riferimento per imprese, ASD e SSD, poiché conferma che, quando la sponsorizzazione presenta le caratteristiche previste dalla legge, la sua natura pubblicitaria non può essere rimessa in discussione attraverso una successiva riqualificazione come spesa di rappresentanza o mediante una valutazione di antieconomicità. Si rafforza così un principio di certezza che può favorire sia gli investimenti delle imprese nello sport dilettantistico sia la capacità delle associazioni e società sportive di reperire risorse private per sostenere le proprie attività.