Cassazione su sponsorizzazioni soggettivamente inesistenti e frodi IVA
Dott. Alessio Pistone | 29/10/2025
Con l’ordinanza n. 25044 dell’11 settembre 2025, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio ormai consolidato in materia di frodi Iva:
“L’Amministrazione finanziaria può dimostrare anche in via presuntiva, sulla base di indizi oggettivi, la consapevolezza del cessionario di partecipare a una frode fiscale.”
La decisione, che ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro una precedente sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, trae origine da un complesso sistema di frode legato al mondo delle sponsorizzazioni sportive internazionali. Elemento decisivo ai fini della pronuncia é stato individuato nella restituzione di una parte rilevante del corrispettivo a soggetti diversi da quelli che avevano emesso le fatture, circostanza che la Suprema Corte ha considerato prova della consapevolezza del contribuente circa la natura fraudolenta delle operazioni.
Il caso riguardava un sistema di fatture false nel settore delle sponsorizzazioni sportive e l’indagine, condotta dalla Guardia di finanza, ha portato alla luce un articolato meccanismo di frode IVA. Due soggetti italiani avevano costituito società con sedi fittizie nel Regno Unito ed in Irlanda, prive di struttura e personale, utilizzate per emettere fatture gonfiate relative a sponsorizzazioni nei campionati mondiali Superbike e Supersport.
In pratica, i team italiani vendevano gli spazi pubblicitari a queste società estere di comodo a prezzi irrisori; successivamente, le stesse rivendevano gli stessi spazi alle società sponsor italiane – tra cui quella oggetto di accertamento – applicando corrispettivi notevolmente superiori. Parte dei pagamenti veniva poi retrocessa in contanti ai team attraverso conti correnti esteri, prevalentemente in Svizzera e in Austria, riconducibili a un’organizzazione criminale.
Sulla base del processo verbale di constatazione (PVC), l’Agenzia delle Entrate ha quindi recuperato l’IVA indebitamente detratta e disconosciuto la deducibilità dei costi, qualificando le operazioni come soggettivamente ed anche oggettivamente inesistenti.
La Cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso dell’amministrazione finanziaria, ha ribadito alcuni principi fondamentali in materia di operazioni soggettivamente inesistenti:
- L’amministrazione finanziaria può dimostrare, anche tramite presunzioni e indizi oggettivi, che il cessionario era consapevole (o avrebbe dovuto esserlo) del carattere fraudolento dell’operazione, senza dover provare una partecipazione diretta al disegno criminoso.
- Il contribuente, dal canto suo, deve dimostrare di aver agito con la massima diligenza possibile, adottando tutte le verifiche necessarie per non essere coinvolto, anche indirettamente, in una frode.
Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano trascurato elementi probatori determinanti, come:
- la retrocessione di somme a soggetti diversi dagli emittenti delle fatture;
- l’inesistenza di una reale struttura imprenditoriale delle società estere;
- la sproporzione evidente tra i corrispettivi pagati e i valori normalmente praticati nel settore.
La Cassazione ha inoltre accolto il terzo motivo di ricorso, precisando che il meccanismo del reverse-charge non rende automaticamente neutrale l’operazione ai fini IVA. Infatti, richiamando l’articolo 47 del D.L. n. 331/1993, la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e le Sezioni Unite (sentenza n. 22727/2022), la Corte ha sottolineato che:
“La neutralità tecnica dell’Iva non può prevalere sui principi anti-abuso: il diritto alla detrazione é escluso quando il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in una frode.”
In altri termini, anche se l’IVA viene contabilizzata contemporaneamente a debito e a credito come previsto nel reverse-charge, l’imposta resta indetraibile se l’operazione é fittizia o fraudolenta.
La pronuncia in commento conferma un orientamento ormai stabile, ovvero che la buona fede del contribuente non può essere semplicemente presunta, ma deve essere supportata da un comportamento attivo e diligente. Per i professionisti e le imprese, ciò significa adottare procedure di controllo e tracciabilità nei rapporti commerciali, specialmente con controparti estere o poco strutturate.
In concreto, é consigliabile:
- controllare la congruità dei corrispettivi rispetto ai valori di mercato;
- documentare ogni fase del rapporto contrattuale e dei pagamenti;
- segnalare tempestivamente eventuali anomalie o comportamenti sospetti;
- verificare l’effettiva operatività e la sede delle controparti.
La sentenza n. 25044/2025 riafferma dunque che, anche in presenza di operazioni formalmente corrette, la sostanza economica prevale sulla forma contabile e quindi il diritto alla detrazione IVA resta subordinato alla trasparenza e alla reale esistenza dell’operazione.