CCNL Intersettoriale anche per laboratori analisi e poliambulatori

| 27/03/2019

E’ stato siglato ieri da CIFA-FEDERLAB e FIALS-CONFSAL il nuovo contratto per i dipendenti dai laboratori di analisi e centri poliambulatoriali, a valere dal 1° marzo 2019 e fino 28 febbraio 2022, sia per la parte normativa che per quella economica. Le parti hanno previsto che l’applicazione del CCNL a lavoratori già assunti con altri contratti non dovrà comportare, per effetto del passaggio, un trattamento economico annuo complessivamente peggiorativo rispetto a quello in essere dovendosi, nel caso, riconoscere un importo a titolo di superminimo assorbibile ad personam determinato fino a concorrenza con la retribuzione annua precedentemente goduta. In tema di trattamento economico si rinvia alle tabelle in calce, contenenti i nuovi minimi di paga base (comprensivi dell’ex contingenza) a decorrere dal 1° marzo 2019, 1° dicembre 2019, 1° settembre 2020 e 1° giugno 2021. I divisori contrattuali, non indicati nel precedente CCNL, sono definiti in 26 come quota oraria e 168 come giornaliera (195 per i discontinui).
Una particolare disciplina viene introdotta con riguardo ai lavoratori al primo impiego, intendendosi per tali quelli che alla data di assunzione risultino privi di esperienza professionale nella specifica mansione assegnata o con esperienza inferiore a 6 mesi, da inserire nelle categorie E, D, C e B della classificazione contrattuale. A tali lavoratori – che devono essere assunti con contratto a tempo indeterminato – l’azienda garantisce una formazione della durata minima di 80 ore nei primi 2 anni dall’assunzione secondo un piano formativo individuale, a fronte della quale ha facoltà di corrispondere una retribuzione ridotta “di primo ingresso” per lo stesso periodo, negli importi indicati dalla tabella in calce. Analoga disciplina è stata prevista per il reinserimento di lavoratori con particolari fragilità (disoccupati di lunga durata, ultracinquantenni, ecc.).
Viene riconosciuta un’indennità di maneggio denaro ai lavoratori addetti continuativamente ad attività di cassa con responsabilità per errori, nella misura mensile del 5% della paga base nazionale conglobata. I lavoratori con orario giornaliero superiore alle quattro ore hanno diritto a un ticket restaurant del valore di 7 euro; viene inoltre introdotta un’indennità di trasporto urbano commisurata al numero di abitanti del luogo di residenza per 12 mensilità, dovuta anche per i periodi di assenza per malattia, infortunio e ferie.
In sostituzione della disciplina degli scatti di anzianità, é introdotta quella degli scatti di competenza, calcolati nella misura dell’1,5% della retribuzione mensile per un massimo di dieci triennali. È prevista una disciplina transitoria per i lavoratori che godevano del precedente regime. La durata del periodo di prova per i nuovi assunti viene modificata come segue: Quadri: 180 giorni; Cat. E e F: 120; Cat. C e D: 90.; Cat. B: 60.; Cat. A: 30.
Importanti novità anche in materia di sospensione del rapporto di lavoro: per la malattia, il periodo di comporto, già stabilito in 180 giorni di calendario, è elevato a 24 mesi per patologie di particolare gravità, mentre il trattamento economico è così ridefinito: 60% per i primi 3 giorni di assenza, fino ad un massimo di 6 eventi morbosi all’anno; 75% dal 4° al 20° giorno; 100% dal 21° al 180° giorno. Viene altresì introdotta la disciplina della cessione di ferie per malattia in attuazione dell’art. 24 del DLgs. n. 151/2015.
A favore dei lavoratori infortunati, il nuovo CCNL stabilisce a carico azienda, oltre all’obbligo di corrispondere l’intera retribuzione per il giorno dell’infortunio, già previsto, quello di integrare per i giorni successivi l’indennità corrisposta dall’INAIL, fino a raggiungere il 100% della retribuzione. Per il periodo di astensione obbligatoria per maternità l’azienda è tenuta ad integrare l’indennità INPS fino a concorrenza dell’intera retribuzione.
Il contributo obbligatorio di assistenza contrattuale, già pari a 20 euro per 13 mensilità per lavoratore, viene ridefinito nella misura dell’1% della retribuzione conglobata mensile per 12 mensilità; per le modalità di versamento è fatto rinvio ai regolamenti interni della CIFA. Nasce un apposito fondo per la formazione, denominato FonARCom, che sarà finanziato mediante contributi mensili, a carico delle aziende, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile per ciascun lavoratore. L’adesione al Fondo delle aziende è volontaria, in mancanza i contributi sono dovuti all’INPS.
L’assistenza sanitaria integrativa è obbligatoria per tutte le aziende che applicano il CCNL. Il contributo è stabilito in 18 euro (di cui 2 a carico del lavoratore) per 12 mensilità. L’azienda che ometta il contributo deve corrispondere al lavoratore un EDR pari a 25 euro per 12 mensilità, utile per la retribuzione di fatto e per il calcolo del TFR e riproporzionabile per i lavoratori a part-time. Infine, ai lavoratori non in prova a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a 3 mesi, le aziende riconoscono il diritto alle prestazioni di welfare, nella misura di 100 euro annui, incrementati di 25 euro per ogni familiare a carico; il lavoratore può optare per il versamento di tali somme al fondo di assistenza sanitaria.
Tabelle CCNL Intersettoriale