Commissioni di delega senza IVA per i coassicuratori

| 07/02/2014

Le commissioni di delega corrisposte nell’ambito di un rapporto di coassicurazione sono esenti da IVA, alla stessa stregua delle operazioni di assicurazione. È quanto stabilito dalla C.T. Reg. di Roma con la sentenza n. 80/1/14 del 14 gennaio 2014.
Una compagnia assicurativa aveva stipulato un contratto di coassicurazione con altre compagnie, inserendo tra le pattuizioni la cosiddetta “clausola di delega”, mediante la quale i coassicuratori delegano, appunto, ad uno soltanto di essi la gestione degli adempimenti legati al rapporto di coassicurazione, tipicamente la ricerca dei clienti, l’incasso dei premi, la riscossione e la gestione dei sinistri. Secondo l’Amministrazione finanziaria, queste attività svolte “sotto delega” costituivano autonome prestazioni di servizi, indipendenti dalle operazioni di assicurazioni che, come noto, sono esenti da IVA. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato ad uno dei coassicuratori un avviso di rettifica IVA per recuperare l’imposta su tali commissioni di delega, atteso che questi non le aveva assoggettate ad IVA, ritenendole esenti alla stessa stregua delle operazioni di assicurazione.
Occorre ricordare, a tal proposito, che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, numero 2) del DPR 633/1972, sono esenti da imposta le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio, ed inoltre, il successivo numero 7) stabilisce che sono altresì esenti le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7).
I giudici regionali, investiti della questione, hanno ripercorso, innanzitutto, il quadro normativo di riferimento, evidenziando che il contratto di coassicurazione trova la sua regolamentazione nell’art. 1911 c.c. e nella disciplina comunitaria recepita con la L. 772/1986. In base a detta normativa, qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.
Per quanto concerne la clausola di delega di cui trattasi, l’unico riferimento normativo è rinvenibile nell’art. 2 della citata L. 772/1986, in base al quale i coassicuratori devono dare delega ad uno di essi affinché curi la gestione del contratto per conto e nell’interesse di tutti. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni a lui demandate con la delega e a lui spettanti secondo gli usi relativi alla pratica della coassicurazione ed è tenuto al pagamento dell’indennità assicurativa per l’intero nei confronti dell’assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.
I giudici romani hanno stabilito che le operazioni “sotto delega” sono espletate in esecuzione di un mandato con rappresentanza. Del resto, in tal senso si era già espressa anche la Cassazione, con le sentenze 4799/2001 e 1712/2000. L’impresa delegataria svolge, quindi, in base ad un mandato con rappresentanza, una fase fondamentale del rapporto assicurativo ed in particolare la gestione del contratto e la liquidazione dei sinistri. Queste attività, secondo il collegio giudicante, devono essere considerate attività assicurative in senso stretto, poste in essere dalla compagnia delegataria, ma con effetti diretti anche sulla situazione giuridica dell’assicurato e degli altri coassicuratori. In conclusione, atteso che si tratta di adempimenti indispensabili per l’attività assicurativa, le commissioni (di delega) riconosciute per detti adempimenti vanno considerate esenti da IVA ex art. 10, comma 1, numero 2) del DPR 633/1972.
È appena il caso di evidenziare che tale posizione deve ormai ritenersi pacifica in sede di merito. Infatti, nello stesso senso si era già pronunciata anche a C.T. Reg. di Torino, con la sentenza 45/2/11, con cui era stato stabilito, sulla base della decisione dalla Corte UE relativa causa C-124/07, che rientrano nel regime di esenzione tutte quelle prestazioni di servizi che, pur ontologicamente distinte, sono riconducibili alle operazioni di assicurazione e di coassicurazione. Beneficiano, pertanto, dell’agevolazione anche le prestazioni accessorie, connesse al contratto di coassicurazione, ossia aventi la loro causa in tale contratto sotto il profilo sia economico che funzionale (alle medesime conclusioni, anche se con diversa motivazione, è giunta anche la C.T. Prov. Firenze 21 febbraio 2012 n. 22/1/12).