Decadenza rispettata con consegna dell’accertamento entro il 31 dicembre
Dott. Alessio Pistone | 11/01/2014
Con la sentenza 23 gennaio 2004 n. 28, la Corte Costituzionale ha enunciato il principio secondo cui la notificazione si perfeziona, nei confronti del notificante (Agenzia delle Entrate), al momento della consegna dell’atto all’agente notificatore, e per il notificatario (contribuente), al momento di ricezione dell’atto.
Detto principio è stato costantemente confermato dalla giurisprudenza, ad esempio con la sentenza della Cassazione 4883 del 2012 e, da ultimo, con la pronuncia 351 depositata ieri.
Quanto esposto risponde alla logica che tende ad evitare che il notificante, per fatti imputabili ad esempio al messo notificatore o all’agente postale, subisca ingiuste decadenze.
Ciò ha un indubbio rilievo nella notifica degli atti impositivi, ove, da un lato, l’ente impositore deve sottostare a termini di decadenza ai fini della notifica dell’atto e, dall’altro, il contribuente deve rispettare i termini per il ricorso, sempre decadenziali.
Applicando quanto detto dalla Cassazione, ne deriva che:
– ai fini del rispetto del termine di decadenza per la notifica dell’accertamento, è sufficiente che l’ente impositore abbia consegnato all’agente notificatore l’atto entro il termine, ancorché il contribuente lo abbia ricevuto successivamente;
– ai fini del rispetto del termine per la notifica del ricorso, il dies a quo è rinvenibile nella data in cui l’atto è stato ricevuto (salvo ipotesi particolari come l’irreperibilità, ove ci sono diversi momenti di perfezionamento), mentre il dies ad quem, sempre in ottemperanza a quanto sancito dai giudici, coincide con la data di consegna dell’atto all’agente notificatore.
Facendo un esempio pratico, se un accertamento relativo al periodo d’imposta 2008 (scaduto, in assenza di cause di raddoppio e di proroga, il 31 dicembre 2013), perviene al contribuente in data 3 gennaio 2014, il termine è da ritenersi rispettato se la consegna al messo notificatore è stata effettuata entro il 31 dicembre 2013.
Lo stesso dicasi se l’atto fosse un avviso di liquidazione o una cartella di pagamento.
Il discorso è leggermente diverso per le spedizioni che avvengono a mezzo posta.
L’art. 60 comma 4 del DPR 600/73 prevede sul punto che “qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”.
Non dovrebbe quindi avere rilevanza la data della consegna del plico all’agente notificatore, che potrebbe non coincidere con quella di spedizione dell’atto.