Detrazione dell’IVA da splafonamento entro due anni dall’F24
Dott. Alessio Pistone | 31/12/2013
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 35 del 17 dicembre scorso, ha accolto la tesi, relativa alla possibilità per l’esportatore abituale, di detrarre al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello del pagamento – e non del momento di effettuazione delle operazioni – l’IVA versata a seguito di accertamento dello splafonamento.
La situazione di riferimento è quella di un esportatore abituale che, presentando l’apposita dichiarazione, effettua acquisti senza applicazione dell’IVA in misura eccedente al plafond disponibile (cfr. artt. 1 del DL 746/1983 e 2, comma 2 della L. 28/1997). L’Agenzia delle Entrate, in tali casi, recupera la maggiore IVA dovuta in capo all’esportatore stesso, poiché l’art. 7 del DLgs. 471/1997 stabilisce che, se la dichiarazione è stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell’omesso pagamento del tributo risponde esclusivamente il cessionario che ha rilasciato la dichiarazione: si tratta, evidentemente, di una deroga al criterio generale di cui all’art. 17 del DPR 633/1972, secondo il quale l’IVA è dovuta dal cedente, previo addebito al cessionario a titolo di rivalsa.
L’Agenzia, in passato, con diversi documenti di prassi, ha sostenuto che il diritto dell’esportatore abituale di detrarre l’IVA versata a seguito di accertamento dello splafonamento deve essere esercitato secondo le modalità ordinariamente previste dall’art. 19 del DPR 633/1972, ovvero al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, coincidente con il momento di esigibilità e (normalmente) con quello impositivo (così ris. 161/2008 e ris. 228/2007). Con la risposta all’interrogazione parlamentare 5-01796 del 21 novembre 2007, l’Agenzia ha esemplificato il concetto, considerando delle operazioni avvenute nel 2001 e l’accertamento dello splafonamento notificato nel 2006: in tal caso, secondo l’Amministrazione finanziaria, il contribuente avrebbe dovuto esercitare il diritto alla detrazione al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2003.
Era stata criticata tale impostazione alla luce della nuova formulazione dell’art. 60 del DPR 633/1972, introdotta dall’art. 93, comma 1 del DL 1/2012, secondo cui il contribuente ha diritto di rivalersi dell’IVA afferente ad avvisi di accertamento nei confronti dei cessionari solo a seguito del pagamento di imposta, sanzioni e interessi, e il cessionario può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta. Era stato evidenziato, a tal proposito, che, anche in caso di splafonamento, all’esportatore abituale si sarebbe dovuta concedere la possibilità di detrarre l’imposta accertata e versata entro il medesimo termine previsto dall’art. 60 citato, ovvero al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stata versata l’imposta a seguito di accertamento.
Con la citata circolare 35, l’Agenzia ha osservato che, sebbene detto art. 60 condizioni l’esercizio della detrazione da parte del cessionario alla preventiva rivalsa operata in fattura dal cedente, nel peculiare caso in oggetto dell’esportatore che ha splafonato, la tenuta del principio di neutralità del tributo impone comunque che la facoltà di detrarre l’IVA pagata in sede di accertamento gli sia riconosciuta, attesa la deroga caratterizzante la fattispecie de qua, per cui il debitore d’imposta è il cessionario in luogo del cedente. L’esportatore abituale, quindi, ora anche per il Fisco può esercitare la detrazione dell’IVA versata a seguito di accertamento al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuto detto pagamento, unitamente a sanzioni e interessi.
Infine, atteso quanto riportato al punto 2.3 della circ. 35, secondo cui, nell’ipotesi di pagamento rateale dell’accertamento, la rivalsa deve avvenire anch’essa ratealmente, si può concludere che l’esportatore abituale, che versa ratealmente gli importi dovuti a seguito di accertamento dello splafonamento, può detrarre l’IVA progressivamente e limitatamente alla rata versata.