Detrazione IVA ammessa anche in assenza di operazioni attive

| 26/03/2014

È pienamente detraibile l’IVA assolta da un contribuente sull’acquisto di beni strumentali necessari per lo svolgimento di un’attività ancora da avviare. È quanto ribadito dalla Cassazione, con la sentenza 6664 del 21 marzo scorso.
Dai fatti di causa emerge che un contribuente persona fisica aveva aperto la partita IVA per intraprendere l’attività di ristorazione in esercizio pubblico. Conseguentemente, il soggetto aveva effettuato gli acquisti dei beni strumentali necessari per l’esercizio di detta attività ed aveva richiesto al comune il rilascio delle previste licenze per l’avvio dell’impresa. Il contribuente, quindi, aveva detratto l’IVA assolta sui predetti acquisiti di beni strumentali e ne aveva chiesto il rimborso. L’Amministrazione finanziaria, però, in sede di controllo, disconosceva tale detrazione, eccependo che, a fronte dell’acquisto di detti beni strumentali, non era stata posta in essere alcuna operazione attiva, non avendo il contribuente ancora ottenuto le licenze per l’esercizio dell’attività.
La Cassazione ha ricordato, innanzitutto, che costituiscono principi fondamentali del sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, secondo la normativa europea di cui alla Direttiva 2006/112/CE, quello della neutralità d’imposta, per cui quest’ultima deve gravare soltanto sul consumatore finale non imprenditore, nonché quello della detrazione del tributo assolto sugli acquisti di beni e servizi afferenti all’attività soggetta ad imposta, detrazione che costituisce parte integrante del meccanismo volto a garantire la neutralità dell’imposizione nei termini anzidetti (cfr. Corte Ue, cause C-285/11 e C-271/12). Il diritto alla detrazione, pertanto, in via di principio, non può essere soggetto a limitazioni (cfr. Corte Ue, causa C-488/07).
Alla stregua di tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito, in passato, che il diritto alla detrazione postula una necessaria correlazione fra i beni ed i servizi acquistati e l’attività esercitata dall’operatore commerciale, nel senso che essi devono essere afferenti all’impresa, anche qualora non si tratti di beni strumentali in senso proprio, purché siano destinati all’impiego nell’attività economica: in sostanza, deve sussistere una relazione tra la singola operazione di acquisto e l’attività svolta dal soggetto (cfr. Cass. 6785/2009, 9452/1997).
Più precisamente, per quanto attiene all’ipotesi relativa al caso di specie, la Cassazione ha stabilito, con precedenti arresti, che la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi inerenti all’impresa non richiede l’effettivo esercizio dell’attività da parte del soggetto, con la conseguenza che la detrazione spetta anche nel caso in cui non sia stata posta in essere alcuna operazione attiva.
Secondo la Suprema Corte, infatti, anche le operazioni tipicamente preparatorie al successivo svolgimento dell’attività intrapresa, ovvero quelle che generalmente vengono poste in essere in una fase caratterizzata dall’assenza di ricavi, sono naturalmente assistite dal diritto alla detrazione, in quanto inerenti proprio all’attività che il soggetto andrà successivamente a svolgere, ed anzi, per i giudici di legittimità, neppure è necessario “il collegamento tra il diritto alla detrazione IVA sugli acquisti ed il fatto che l’investimento dia poi luogo ad operazioni imponibili” (cfr. Cass. 7344/2011 e 16697/2013).
Bocciatura completa, quindi, per i giudici di merito, che, con la sentenza impugnata, avevano decretato l’indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di beni strumentali, in assenza di operazioni attive. La Cassazione ha evidenziato che l’assenza di operazioni imponibili era stata causata dall’impossibilità di svolgere l’attività imprenditoriale, in mancanza delle necessarie licenze comunali, non ancora rilasciate – secondo quanto affermato dal contribuente – per ritardi imputabili all’ente locale. Ma, secondo la Suprema Corte, il sol fatto che non fossero state compiute operazioni attive non poteva escludere il diritto alla detrazione, come invece erroneamente asserito dal collegio di secondo grado.
Neppure si è rivelata corretta, poi, la tesi dei giudici di merito secondo cui il diritto alla detrazione non avrebbe potuto riconoscersi in quanto riguardante l’acquisto di beni afferenti ad un’attività che di fatto non avrebbe potuto svolgersi in assenza dei requisiti fondamentali, ovvero di quelli richiesti per rilascio delle licenze comunali. La Cassazione, nel ribadire che il diritto alla detrazione sussiste sempre in relazione alle operazioni preparatorie all’esercizio dell’attività, ha osservato che, nel caso di specie, la mancanza di dette licenze comunali non poteva costituire di per sé causa di esclusione dal diritto alla detrazione, se il mancato rilascio di tali autorizzazioni non era dipeso dall’inesistenza dei presupposti richiesti per l’ottenimento delle autorizzazioni stesse, circostanza che, però, il collegio del riesame non aveva esaminato. La causa, quindi, è stata rinviata ad altra sezione.