EFRAG pubblica la nuova lista dei datapoint per la rendicontazione di sostenibilità

| 03/09/2026

Con la pubblicazione del 28 agosto 2026, l’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha messo a disposizione la bozza della nuova “2026 Draft List of ESRS Datapoints”, un elenco organico dei dati informativi previsti dagli ESRS revisionati. Questo documento costituisce un importante strumento di supporto sia per le imprese che per i redattori delle dichiarazioni di sostenibilità e successivamente per i Revisori legali della sostenibilità. Infatti quest’ultimi saranno chiamati a individuare e verificare le informazioni richieste nell’ambito del nuovo sistema europeo di REPORTING ESG. Si tratta per il momento solo di materiale di supporto predisposto dalla segreteria EFRAG e non di una nuova guida di implementazione ufficiale poiché questo documento resta “aperto” alla segnalazione di eventuali errori fino al 23 ottobre 2026 e la versione definitiva dovrebbe essere prodotta entro la fine dell’anno.

Ricordiamo che la revisione adottata dalla Commissione europea lo scorso 3 luglio 2026 non modificava l’impostazione fondamentale degli European Sustainability Reporting Standards, in cui la principale modifica denominativa riguardava sostanzialmente la sola modifica della voce “Acque e risorse marine” in un più semplice “Acque”; infatti l’architettura della rendicontazione ESG continua tutt’ora a basarsi su 12 standard:

  • 2 standard trasversali: ESRS 1 ed ESRS 2,
  • 1o standard tematici articolati nelle tre dimensioni Environmental, Social e Governance.

Invece ora il nuovo impianto é stato elaborato con l’obiettivo di rendere la rendicontazione più proporzionata ma soprattutto più facilmente applicabile e maggiormente orientata alle informazioni realmente utili agli utilizzatori del bilancio di sostenibilità. In questa prospettiva, gli obiettivi dell’iniziativa OMINUBUS I sono rivolti peraltro a eliminare i dati meno rilevanti ai fini della rendicontazione generale ed a privilegiare le informazioni quantitative rispetto a una proliferazione di descrizioni narrative, questo per distinguere con maggiore chiarezza le informazioni obbligatorie da quelle volontarie e fornire indicazioni più precise sull’applicazione del c.d. Principio di materialità: Non tutto deve essere rendicontato, ma solo ciò che conta davvero per il business e per il Mondo.

La semplificazione persegue anche una maggiore coerenza con le altre discipline europee, comprese quelle applicabili al settore finanziario ed un più elevato grado di sinergia con gli standard internazionali di rendicontazione della sostenibilità. Si tratta di un indirizzo che risponde ad una necessità concreta delle imprese ovvero ridurre il rischio che la rendicontazione ESG si trasformi in un esercizio meramente burocratico, spostando in modo antieconomico risorse e controlli dalle informazioni effettivamente significative. Anche sul piano nazionale, questa impostazione appare coerente con l’attenzione mostrata dall’attuale Governo verso la semplificazione degli obblighi amministrativi e la riduzione degli adempimenti non necessari, particolarmente importante per non aggravare la struttura organizzativa delle imprese europee e italiane.

La nuova lista dei datapoint rappresenta soprattutto un supporto operativo per raggiungere i primi obiettivi di semplificazione infatti la rendicontazione non deve partire dall’idea che ogni singola informazione prevista negli standard debba essere automaticamente raccolta e pubblicata (vedi già citato principio di materialità).

Cambiano in modo rilevante la numerazione e il perimetro di numerosi requisiti informativi, rendendo necessario per le imprese aggiornare le proprie matrici di raccolta dati e i sistemi di controllo utilizzati per il reporting. Rimane centrale il criterio della rilevanza dell’informazione da valutare attraverso l’analisi della doppia materialità e con riferimento all’elenco delle questioni di sostenibilità previsto dall’ESRS 1, Application Requirement 16.

Quindi ESRS 1 ed ESRS 2 mantengono un ruolo centrale nell’intero sistema:

  • Il primo definisce le regole generali e i principi metodologici necessari per costruire la rendicontazione di sostenibilità; con questa revisione si rafforza in particolare l’impostazione relativa alla doppia materialità, alla catena del valore e alle modalità di presentazione dell’informativa
  • il secondo disciplina le informazioni generali applicabili alle imprese soggette al reporting, interviene per razionalizzare e semplificare le disclosure trasversali, rendendo più chiaro il collegamento tra governance, strategia, analisi degli impatti, rischi e opportunità e gestione delle informazioni di sostenibilità.

Quindi pur mantenendo l’architettura originaria, le versioni revisionate dei due standard comportano una significativa riorganizzazione delle disclosure e dei relativi datapoint. I contenuti trasversali vengono ricondotti in modo più sistematico a governance, strategia, impatti, rischi e opportunità e gestione di politiche, azioni, obiettivi e metriche  e proprio in questo contesto assume rilievo la lista predisposta dall’EFRAG. Il documento traduce i requisiti contenuti nel linguaggio normativo in una struttura tabellare e operativa, consentendo di identificare ogni singola unità informativa richiesta o potenzialmente applicabile. In questo modo ogni datapoint diventa quindi un elemento facilmente gestibile nell’ambito del processo aziendale poiché può essere individuato, assegnato a un responsabile, collegato a una fonte informativa, verificato e, se necessario, sottoposto al controllo del revisore.

Per ciascun dato informativo la lista mette a disposizione una serie di elementi utili alla gestione della rendicontazione. Sono indicati, innanzitutto, l’identificativo univoco del datapoint e i riferimenti allo standard, al requisito informativo e al paragrafo di provenienza. Questa struttura favorisce la tracciabilità dell’informazione e permette di collegare il dato alla sua fonte normativa e documentale.

Sono inoltre presenti riferimenti e indicazioni collegate ai materiali interpretativi e applicativi, utili a ridurre le incertezze nella lettura del requisito. Un ruolo particolarmente importante é svolto dalle disaggregazioni richieste, che definiscono il livello di dettaglio necessario per rendere l’informazione significativa e confrontabile. La lista distingue inoltre la natura dei dati richiesti, separando le informazioni narrative da quelle semi-narrative, monetarie, quantitative, percentuali, intere o decimali.

Ulteriori elementi riguardano la condizionalità del dato e le eventuali modalità alternative di presentazione. Queste informazioni consentono di comprendere quando un requisito diventa concretamente applicabile e quando, invece, la relativa disclosure dipende da specifici presupposti. La lista contiene anche collegamenti con altre normative e indicatori tra cui Appendice A, SFDR, Pilastro 3 e benchmark di riferimento, con l’obiettivo di favorire l’interoperabilità e ridurre la duplicazione delle informazioni nei diversi flussi di rendicontazione. Non di meno, viene considerata l’eventuale applicazione graduale dei requisiti, così da consentire una pianificazione differenziata nel tempo in relazione alle caratteristiche dell’impresa.

L’utilità concreta dello strumento non consiste quindi nella semplice predisposizione di un elenco da compilare poiché il processo di rendicontazione ESG deve essere affrontato secondo una metodologia diversa da quella normalmente adottata per la redazione del bilancio d’esercizio. Quindi l’obiettivo é individuare e motivare le informazioni applicabili all’impresa, evitando sia omissioni sia la raccolta indiscriminata di dati privi di reale rilevanza.

Il primo passaggio consiste nella definizione del corretto perimetro di rendicontazione. Infatti la lista dei dati informativi deve essere rapportata al perimetro consolidato o individuale dell’impresa, alla catena del valore rilevante e ai risultati dell’analisi di materialità e di doppia materialità. Sicuramente attraverso questo primo filtro é possibile evitare che il processo di raccolta produca contemporaneamente lacune informative e un eccesso di dati.

Il secondo passaggio riguarda l’individuazione dei datapoint effettivamente pertinenti. L’analisi deve essere svolta standard per standard, distinguendo i requisiti generali dalle informative collegate alle politiche, alla gestione di impatti, rischi e opportunità, alle azioni, agli obiettivi e alle metriche. Per le disclosure trasversali assume quindi particolare importanza la corretta lettura della struttura di ESRS 2 e dei requisiti relativi a policy, governance e gestione delle informazioni.

Terzo passaggio prevede la verifica dell’applicabilità sostanziale di ogni singola informazione attraverso le indicazioni sulla condizionalità che non rappresentano semplici note marginali, ma veri e propri strumenti decisionali. Qualora un’impresa concluda che un determinato dato non deve essere rendicontato, la decisione dovrebbe essere supportata da una motivazione documentata e conservata come evidenza del processo metodologico seguito.

Il quarto passaggio consiste nella progettazione del sistema di raccolta. La tipologia del dato consente di comprendere anticipatamente quale struttura informativa debba essere attivata. Per alcune informazioni sarà necessario estrarre un valore quantitativo, per altre predisporre una procedura descrittiva, elaborare una stima, recuperare una politica aziendale o documentare un obiettivo e i relativi risultati. Solo in questo momento si realizza il collegamento tra il requisito regolatorio e il sistema informativo dell’impresa.

Occorre poi definire il corretto livello di dettaglio operando le disaggregazioni previste dagli standard che possono richiedere una distinzione per genere, geolocalizzazione, nazione, prodotto, materiale, categoria di rischio o altro criterio specificamente previsto. Ignorare tale elemento può determinare una situazione nella quale il dato é formalmente presente, ma non possiede il grado di dettaglio necessario per soddisfare il requisito informativo.

Un ulteriore passaggio riguarda la mappatura delle responsabilità e delle evidenze. Infatti ogni datapoint deve essere collegato a un soggetto responsabile della sua produzione nocnhé ad una fonte documentale e ad una modalità di controllo o verifica. La lista dell’EFRAG può quindi trasformarsi da semplice archivio normativo in una vera e propria matrice organizzativa, utile anche al revisore per ricostruire il percorso che conduce dal requisito previsto dallo standard all’informazione effettivamente pubblicata.

Infine, il processo deve considerare sia la dimensione temporale che quella dell’interoperabilità. L’applicazione graduale dei requisiti consentirà alle imprese di pianificare nel tempo l’adeguamento dei propri sistemi informativi, mentre i collegamenti con SFDR, Pilastro 3, benchmark e altre discipline europee possono consentire di utilizzare il medesimo dato per più finalità di rendicontazione.

La pubblicazione della lista dei datapoint segna dunque un passaggio operativo importante nella fase successiva alla revisione degli ESRS e come abbiamo riportato non modifica autonomamente gli obblighi normativi ma aiuta imprese e professionisti a trasformare gli standard revisionati in un processo di lavoro concreto, ordinato e verificabile. La professionalità nel report ESG deve convergere sulla raccolta del maggior numero possibile di informazioni ESG, ma anche individuare correttamente quelle che in base alla doppia materialità e alle caratteristiche dell’impresa devono realmente essere rese disponibili rispetto a quelle da scartare. In questa direzione la semplificazione perseguita a livello europeo e il generale orientamento alla riduzione degli oneri amministrativi rappresentano un’opportunità per costruire sistemi di rendicontazione più efficienti, più comparabili e maggiormente sostenibili anche sotto il profilo organizzativo per le imprese.

Fonte: EFRAG Secretariat Releases 2026 Draft List of Datapoints for Revised ESRS | EFRAG